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DOTTRINA
Per questo motivo la legge prevede che la prescrizione sia immediatamen-
te comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al
Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l’interessato
è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’uf-
ficio di questura.
Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al
comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la
convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano
di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la
richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la con-
valida nelle quarantotto ore successive con ordinanza ricorribile in Cassazione .
(15)
È sufficientemente chiaro che i presupposti per l’applicazione del Daspo
questorile sono ben più precisi di quelli relativi all’avviso orale previsti dal
d.lgs. 159/2011, sebbene l’art. 6 comma 1 si riferisca prevalentemente a fatti-
specie relative a soggetti i quali abbiano posto in essere, anche al di fuori dello
stretto àmbito delle manifestazioni sportive, condotte violente. Nondimeno,
secondo la giurisprudenza amministrativa, ha esteso il campo di applicazione
della disposizione potendo riguardare ipotesi gravemente indizianti la realizza-
zione di frodi in competizioni sportive e per associazione per delinquere «nelle
quali, ove anche si ritenga che non vengano in considerazione, per dir così in
via diretta e immediata, condotte violente, pure, le circostanze del caso concreto,
per come adeguatamente ponderate dall’autorità amministrativa secondo un
vaglio di tipo preventivo - prognostico, sono tali da porsi come elementi di
innesco capaci di porre a repentaglio l’ordine pubblico e l’interesse generale di
garantire l’ordinato e pacifico svolgimento delle gare sportive» .
(16)
In altri termini: la pericolosità in concreto deve non solo essere ritenuta e
accertata, ma anche ponderata quanto alla applicazione della misura preventiva
(15) Cfr. Corte Cost., 7 maggio 1996, n. 143; Id., 12 giugno 1996, n. 193; Id., 23 maggio 1997, n. 144
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401 nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del Questore con-
tenga l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore,
memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Cfr., altresì, Corte Cost., 20
novembre 2002, n. 512, secondo cui il giudizio di convalida esso deve coinvolgere la perso-
nalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura, sostanziandosi in un con-
trollo sulla ragionevolezza ed “esigibilità” della misura disposta con il provvedimento mede-
simo e consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa
di cui può fruire in tale giudizio. Nella giurisprudenza di legittimità v. Cass., Sez. Terza, 15
giugno 2016, n. 24819, dove è stato chiarito che competente a decidere sulla richiesta di revo-
ca o di modifica del provvedimento impositivo dell’obbligo, previsto dall’art. 6 comma 2,
legge 401 del 1989, di comparire ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza di mani-
festazioni sportive, è il giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del
provvedimento medesimo.
(16) Cons. Giust. Amm. Sic., 3 giugno 2020, n. 392.
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