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DOTTRINA




                  Per questo motivo la legge prevede che la prescrizione sia immediatamen-
             te  comunicata  al  Procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale,  o  al
             Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l’interessato
             è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’uf-
             ficio di questura.
                  Il  pubblico  ministero,  se  ritiene  che  sussistano  i  presupposti  di  cui  al
             comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la
             convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano
             di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la
             richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la con-
             valida nelle quarantotto ore successive con ordinanza ricorribile in Cassazione .
                                                                                      (15)
                  È sufficientemente chiaro che i presupposti per l’applicazione del Daspo
             questorile  sono  ben  più  precisi  di  quelli  relativi  all’avviso  orale  previsti  dal
             d.lgs. 159/2011, sebbene l’art. 6 comma 1 si riferisca prevalentemente a fatti-
             specie relative a soggetti i quali abbiano posto in essere, anche al di fuori dello
             stretto  àmbito  delle  manifestazioni  sportive,  condotte  violente.  Nondimeno,
             secondo la giurisprudenza amministrativa, ha esteso il campo di applicazione
             della disposizione potendo riguardare ipotesi gravemente indizianti la realizza-
             zione di frodi in competizioni sportive e per associazione per delinquere «nelle
             quali, ove anche si ritenga che non vengano in considerazione, per dir così in
             via diretta e immediata, condotte violente, pure, le circostanze del caso concreto,
             per  come  adeguatamente  ponderate  dall’autorità  amministrativa  secondo  un
             vaglio di tipo preventivo - prognostico, sono tali da porsi come elementi di
             innesco capaci di porre a repentaglio l’ordine pubblico e l’interesse generale di
             garantire l’ordinato e pacifico svolgimento delle gare sportive» .
                                                                         (16)
                  In altri termini: la pericolosità in concreto deve non solo essere ritenuta e
             accertata, ma anche ponderata quanto alla applicazione della misura preventiva

             (15)  Cfr. Corte Cost., 7 maggio 1996, n. 143; Id., 12 giugno 1996, n. 193; Id., 23 maggio 1997, n. 144
                  che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989,
                  n. 401 nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del Questore con-
                  tenga l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore,
                  memorie  o  deduzioni  al  giudice  per  le  indagini  preliminari.  Cfr.,  altresì,  Corte  Cost.,  20
                  novembre 2002, n. 512, secondo cui il giudizio di convalida esso deve coinvolgere la perso-
                  nalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura, sostanziandosi in un con-
                  trollo sulla ragionevolezza ed “esigibilità” della misura disposta con il provvedimento mede-
                  simo e consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa
                  di cui può fruire in tale giudizio. Nella giurisprudenza di legittimità v. Cass., Sez. Terza, 15
                  giugno 2016, n. 24819, dove è stato chiarito che competente a decidere sulla richiesta di revo-
                  ca o di modifica del provvedimento impositivo dell’obbligo, previsto dall’art. 6 comma 2,
                  legge 401 del 1989, di comparire ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza di mani-
                  festazioni sportive, è il giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del
                  provvedimento medesimo.
             (16)  Cons. Giust. Amm. Sic., 3 giugno 2020, n. 392.

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