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LA PERICOLOSITÀ GENERICA TRA MISURE DI PREVENZIONE,
DASPO SPORTIVO E CORTE COSTITUZIONALE
Prevenzione, risocializzazione a fini preventivi e repressione, sarebbero
così tre concetti che, allo stato attuale dello sviluppo della legislazione penale
appaiono praticamente “confusi” tra di loro, in quanto ciascuno dei provvedi-
menti diretti a combattere il fenomeno della criminalità, nelle sue manifestazio-
ni materiali e soggettive, ed a qualunque livello, partecipa di caratteri comuni.
Sotto il profilo della pericolosità, i suddetti concetti ricavabili, in linea teo-
rica, sono del tutto simili esprimendo l’idea di prevenzione e repressione tipica
di queste sanzioni .
(14)
Lo stesso discorso vale, mutatis mutandis, per le altre misure di prevenzione
non contemplate dal T.U. antimafia come, ad. esempio il Daspo del Questore
previsto dagli artt. 6, 6-bis e 6-ter, legge 401/1989 dove la valutazione di perico-
losità non si discosta affatto da quella generica delle precitate misure di preven-
zione e consente, a parità di condizioni, di graduare la durata della misura.
3. Il Daspo del Questore e l’accertamento della pericolosità generica
Il Daspo è una misura amministrativa di tipo preventivo adottabile nei
confronti di persone che, secondo quanto precisato al comma 1 dell’art. 6, risul-
tino denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nei cinque
anni precedenti, per i reati elencati nel medesimo comma 1. In quanto tale,
l’adozione di tale misura prescinde da un necessario avvenuto accertamento di
responsabilità in sede giudiziale. Ad esempio, la reiterazione del comportamento
pericoloso già oggetto di un precedente provvedimento questorile, giustifica
l’aumento della durata della misura successivamente ordinata.
Si distingue, generalmente, fra Daspo cosiddetto “semplice”, disciplinato
all’art. 6, comma 1, della legge 401/1989, consistente in una misura preventiva
che limita (in un certo modo) la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), ma non
implica restrizioni della libertà personale; e Daspo “con prescrizioni aggiuntive
o accessorie”, frutto di una autonoma valutazione del Questore, rispetto al
divieto di accedere alle competizioni sportive, di cui all’art. 6, comma 2, della
legge 401/1999, misura “giurisdizionalizzata” che non soltanto prevede il divieto
di accesso agli stadi ma che soprattutto implica l’obbligo di comparizione per-
sonale presso un ufficio o comando di polizia, limitando, seppur indirettamente
la libertà personale (art. 13 Cost.).
(14) Cfr. Corte EDU, Sez. Prima, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Seražin c. Croazia la quale
ha escluso la natura sanzionatoria della misura amministrativa, sulla base dei cosiddetti criteri
Engel, sia per l’applicabilità della misura indipendentemente da una condanna penale, sia per
la finalità prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga
comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell’ordine pubblico e degli altri spettatori
e sia infine per la mancanza di carattere afflittivo, non venendo in questione una privazione
della libertà o una imposizione di obbligazione pecuniari.
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