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DOTTRINA




                  In un giudizio di accertamento di una pericolosità oggettiva derivante da
             un probabile uso improprio delle facoltà attribuite da una concessione, licenza,
             autorizzazione, abilitazione o da altri atti ad efficacia prolungata aventi la fun-
             zione di ampliare la sfera giuridica del destinatario, l’Amministrazione mantiene
             il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipen-
             dentemente delle vicende dello stesso .
                                                 (11)
                  Quanto detto trova conferma indiretta dall’art. 14, comma 2, d.lgs. 159/2011.
             Se durante l’esecuzione della sorveglianza speciale taluno riporta condanna per
             reato, il tribunale deve verificare se il nuovo reato “possa” costituire indice della
             persistente pericolosità dell’agente, non, come dice l’art. 230 c.p. che il nuovo
             reato sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità. Si tratta, come
             ognun vede, di una pericolosità generica, slegata dalla specificità del reato ma
             non dalla sua occasionalità .
                                      (12)
                  Dov’è chiaro che se il prevenuto ha commesso un delitto o una contrav-
             venzione colposa o un reato del tutto avulso dal contesto storico ambientale nel
             quale la vicenda di prevenzione è stata instaurata, allora la prognosi dovrà con-
             cludersi negativamente. Ciò si desume dalla locuzione “sulla base di elementi di
             fatto”, espressivi di un accertamento concreto circa la pericolosità del soggetto.
             In  caso  positivo,  invece,  di  persistente  pericolosità,  il  termine  ricomincerà  a
             decorrere dal giorno nel quale è cessata l’esecuzione della pena.
                  Non  condivisibile  appare,  dunque,  l’orientamento  espresso  dalla  Corte
             costituzionale e da una parte della dottrina, secondo cui le misure di prevenzione
             e le misure di sicurezza sarebbero volte a prevenire la commissione di reati da
             parte di soggetti socialmente pericolosi e favorirne il recupero all’ordinato vive-
             re civile .
                    (13)
             (11)  TAR Napoli, Sez. Quinta, 14 settembre 2015, n. 4464; C.d.S., Sez. Terza, 1° aprile 2015, n. 1731.
             (12)  Cass., Sez. Prima, 9 aprile 1968, Verterame, parla di: «Esame dell’intera personalità del sog-
                  getto e da situazioni che giustificano sospetti o presunzioni, purché gli uni e le altre appaiano
                  fondati su elementi obiettivi e su fatti specifici ed accertati, quali la compagnia di pregiudicati,
                  l’omertà, la mancanza di uno stabile lavoro, il tenore di vita superiore alle proprie possibilità
                  economiche, le denunzie per delitti anche colposi»; Cass. Sez. Prima, 1° marzo 1991, n. 212:
                  «Il giudice è legittimato a servirsi anche di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedi-
                  menti penali, anche se non ancora conclusi e, nel caso di procedimenti definiti con sentenza
                  irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali, in termini di
                  accertamento  della  penale  responsabilità  del  sospettato»;  Cass.  Sez.  Seconda,  28  maggio
                  2008, n. 25919: «Nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qual-
                  siasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti
                  con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintoma-
                  tico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla
                  pericolosità sociale del proposto. Tali elementi indiziari possono essere desunti dai provve-
                  dimenti giudiziari anche indipendentemente dall’acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o,
                  per quanto attiene alle intercettazioni, dai provvedimenti autorizzativi esistenti nel diverso
                  procedimento».
             (13)  C. Cost., 6 dicembre 2013, n. 291; Cass., Sez. Prima, 9 febbraio 2022, n. 4503.

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