Page 92 - Rassegna 2022-2
P. 92

DOTTRINA




             2.  Sulla  pericolosità  generica  e  sulle  problematiche  distinzioni  con  la
               pericolosità sociale
                  Il connotato di pericolosità, riguardo a determinati soggetti, non compare
             nell’intitolazione del decreto del 2011, ma è di volta in volta richiamato fra i pre-
             supposti per l’applicazione delle varie misure personali. Ciò accade, ad esempio,
             a proposito del comma 1 dell’art. 2, per quanto riguarda il foglio di via obbliga-
             torio e, più precisamente, alla lett. c) dell’art. 1, relativo ai soggetti cui detta
             misura si applica, e che, per il comportamento tenuto, debba ritenersi, sulla base
             di elementi di fatto, essere dediti alla commissione di reati che offendono o
             mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicu-
             rezza o la tranquillità pubblica; all’art. 6 riguardo all’applicazione della sorve-
             glianza speciale di P.S. alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano peri-
             colose per la sicurezza pubblica. È evidente lo stretto legame che avvince la
             “pericolosità” con la “sicurezza”, la quale è garantita dalla prevenzione nei con-
             fronti di soggetti dotati di un potenziale criminale.
                  L’antitesi della sicurezza è la pericolosità, predicato che accompagna, non
             solo l’impianto ideologico del d.lgs. 159/2011, ma anche svariate norme del
             codice penale e del codice di procedura penale, e sul quale conviene soffermarsi
             brevemente per l’esatta comprensione sistematica del fenomeno.
                  L’immobilismo, a cagione di una progressiva, ma inesorabile, elefantiasi
             che affligge il processo penale, ha fatto sì che la “prevenzione” sia diventata
             lo strumento più efficace per anticipare taluni effetti della sanzione criminale.
             In special modo le misure di prevenzione patrimoniale che, secondo recenti
             esperienze giudiziarie, hanno visto gli strumenti del sequestro e della confisca
             seguire un percorso parallelo ma a definizione anticipata e autonoma rispetto
             al sequestro penale finalizzato alla confisca, anche per equivalente, prevista
             dal codice penale, inducono ad una rimeditazione globale dell’intero impianto
             preventivo .
                       (2)
                  Un punto di tangenza tra il processo penale e il processo di prevenzione,
             che influisce in modo non irrilevante sulla delimitazione dei confini concettuali
             tra gli istituti, sta nella possibilità di usare strumenti processuali a scopo preven-
             tivo e, correlativamente, di mettere in atto mezzi preventivi per sopperire alle
             difficoltà probatorie dei sistemi processuali a forte impronta garantista.
                  Non è un caso che, anche all’interno del processo penale, convivano due
             “volti” che ne animano lo spirito: la funzione preventiva e la funzione repressiva .
                                                                                       (3)

             (2)  In generale A. MANNA, Il lato oscuro del diritto penale, Pacini, Pisa, 2017, pag. 103.
             (3)  R. ORLANDI, Processo penale e neutralizzazione della pericolosità, in S. MOCCIA, A. CAVALIERE (a
                  cura di), Il modello integrato di scienza penale di fronte alle nuove questioni sociali, Jovene, Napoli,
                  2016, pagg. 194 ss.

             90
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97