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DOTTRINA
Oggetto della discussione è l’avviso orale del Questore, misura di preven-
zione di specifica competenza di un’autorità amministrativa, con la quale, nella
forma “ordinaria” si porta a conoscenza di taluni soggetti che si ritengano, sulla
base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, ovvero di colo-
ro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi
di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delit-
tuose, nonché di coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla
base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbli-
gatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati
luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di
reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei mino-
renni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, che esistono indizi a loro
carico, indicando i motivi che li giustificano. Con ciò il Questore invita la per-
sona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale
dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
La legge prevede una forma aggravata di avviso orale, con il quale il
Questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle
persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il
divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comu-
nicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la
protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine
di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti
al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva,
riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi,
altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele
irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qual-
siasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a pro-
vocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri
strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il questore può,
altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura
della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata
per delitto non colposo.
I problemi individuati dall’ordinanza di rimessione della Corte di
Cassazione sono di due tipi: uno di carattere costituzionale e convenzionale;
l’altro di carattere strutturale, inerente alla natura stessa delle misure di preven-
zione, l’essere queste fondate sulla cosiddetta pericolosità generica, la sola in
grado di poter giustificare l’applicazione di qualsiasi misura personale nella scel-
ta del tipo, in base ad un criterio di proporzionalità in relazione alla capacità
della misura di contenere il grado di pericolosità (art. 4, comma 1, lett. c)).
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