Page 90 - Rassegna 2022-2
P. 90

DOTTRINA




                  Oggetto della discussione è l’avviso orale del Questore, misura di preven-
             zione di specifica competenza di un’autorità amministrativa, con la quale, nella
             forma “ordinaria” si porta a conoscenza di taluni soggetti che si ritengano, sulla
             base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, ovvero di colo-
             ro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi
             di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delit-
             tuose, nonché di coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla
             base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbli-
             gatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati
             luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di
             reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei mino-
             renni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, che esistono indizi a loro
             carico, indicando i motivi che li giustificano. Con ciò il Questore invita la per-
             sona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale
             dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
                  La  legge  prevede  una  forma  aggravata  di  avviso  orale,  con  il  quale  il
             Questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle
             persone  che  risultino  definitivamente  condannate  per  delitti  non  colposi  il
             divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comu-
             nicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la
             protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine
             di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti
             al  fine  di  sottrarsi  ai  controlli  di  polizia,  armi  a  modesta  capacità  offensiva,
             riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi,
             altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele
             irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qual-
             siasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a pro-
             vocare  lo  sprigionarsi  delle  fiamme,  nonché  programmi  informatici  ed  altri
             strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il questore può,
             altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura
             della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata
             per delitto non colposo.
                  I  problemi  individuati  dall’ordinanza  di  rimessione  della  Corte  di
             Cassazione sono di due tipi: uno di carattere costituzionale e convenzionale;
             l’altro di carattere strutturale, inerente alla natura stessa delle misure di preven-
             zione, l’essere queste fondate sulla cosiddetta pericolosità generica, la sola in
             grado di poter giustificare l’applicazione di qualsiasi misura personale nella scel-
             ta del tipo, in base ad un criterio di proporzionalità in relazione alla capacità
             della misura di contenere il grado di pericolosità (art. 4, comma 1, lett. c)).


             88
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95