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LA PERICOLOSITÀ GENERICA TRA MISURE DI PREVENZIONE,
DASPO SPORTIVO E CORTE COSTITUZIONALE
Da un punto di vista, non solo nominalistico, il concetto di prevenzione
ha assunto dimensioni dilaganti anche a livello processuale, innanzitutto con
l’avvento, nella codificazione del 1989, del sequestro preventivo, ma anche con
l’espansione dei casi di arresto obbligatorio in flagranza (o quasi-flagranza) di
reato e di rito immediato , nonché delle ipotesi di “inversione” dell’onere moti-
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vazionale del giudice nel disporre la misura custodiale “intramuraria”.
Senza dilungarci ulteriormente su considerazione di carattere sistematico,
il d.lgs. 159/2011 ha riportato acriticamente le formulazioni normative conte-
nute nelle precedenti legge 1423/1956 e legge 575/1965, senza operare una
vera (quanto mai opportuna) riforma globale, sistematica, delle misure di pre-
venzione : tra queste la formula tralatizia per cui, oltre ad essere inquadrabili
(5)
all’interno delle categorie di cui all’art. 1 e all’art. 4, le persone debbano essere
pericolose per la sicurezza pubblica.
Non riesce molto semplice scindere l’incasellamento nelle fattispecie di
pericolosità dall’accertamento della pericolosità stessa. Potrebbe forse rinve-
nirsi uno “scarto” fra colui che è indiziato di essere dedito al delitto o di vive-
re, anche in parte, dei proventi derivanti dal reato ma non essere pericoloso
per la sicurezza pubblica; mentre riesce difficile ammettere che un indiziato
di appartenere ad un’organizzazione criminale non sia anche socialmente
pericoloso.
L’evidente anomalia concettuale, dovuta, a nostro avviso, dalla spasmodica
ricerca di un contenuto pregnante ad una disciplina che, originariamente, era
incentrata su soggetti pericolosi per la pubblica sicurezza o per la moralità pub-
blica (oziosi e vagabondi), si è progressivamente legata a soggetti indiziati di
delitto, rendendo molto labile il confine tra la pericolosità di cui all’art. 6 del
d.lgs. 159/2011 e la pericolosità richiamata dall’art. 203 c.p. .
(6)
Come accennato, la formulazione del codice di rito, in materia di misure
cautelari, presenta, fra l’altro, spiccati connotati special-preventivi , nonché la
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stessa attività di polizia giudiziaria è espressamente stigmatizzata, nel senso di
«impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze» (art. 55 c.p.p.) e impone, a
questo punto, di vagliare attentamente se tali finalità preventive siano sovrappo-
nibili a quelle delle misure di prevenzione.
(4) G.P. VOENA, Nuove modalità di arresto in flagranza di reato e procedimenti speciali: quali ricadute sulla
sicurezza?, in M. BORRELLO, G. RUGGIERO (a cura di), La città si-cura, ESI, Napoli, 2017, pagg.
75 ss.
(5) E. MEZZETTI, Dirittto penale. Casi e materiali, Zanichelli, Bologna, 2017, pag. 846.
(6) Cfr. M. AMISANO TESI, L’uso del linguaggio nella pericolosità. Concetto e applicazioni, Firenze, 2017,
pag. 200, la quale evidenzia la compatibilità fra la dizione dell’art. 203 c.p. e la pericolosità
nelle varie fattispecie di prevenzione.
(7) G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, Giappichelli, Torino, 2008, pag. 302.
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