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LA PERICOLOSITÀ GENERICA TRA MISURE DI PREVENZIONE,
                                 DASPO SPORTIVO E CORTE COSTITUZIONALE




                    Da un punto di vista, non solo nominalistico, il concetto di prevenzione
               ha assunto dimensioni dilaganti anche a livello processuale, innanzitutto con
               l’avvento, nella codificazione del 1989, del sequestro preventivo, ma anche con
               l’espansione dei casi di arresto obbligatorio in flagranza (o quasi-flagranza) di
               reato e di rito immediato , nonché delle ipotesi di “inversione” dell’onere moti-
                                       (4)
               vazionale del giudice nel disporre la misura custodiale “intramuraria”.
                    Senza dilungarci ulteriormente su considerazione di carattere sistematico,
               il d.lgs. 159/2011 ha riportato acriticamente le formulazioni normative conte-
               nute nelle precedenti legge 1423/1956 e legge 575/1965, senza operare una
               vera (quanto mai opportuna) riforma globale, sistematica, delle misure di pre-
               venzione : tra queste la formula tralatizia per cui, oltre ad essere inquadrabili
                        (5)
               all’interno delle categorie di cui all’art. 1 e all’art. 4, le persone debbano essere
               pericolose per la sicurezza pubblica.
                    Non riesce molto semplice scindere l’incasellamento nelle fattispecie di
               pericolosità dall’accertamento della pericolosità stessa. Potrebbe forse rinve-
               nirsi uno “scarto” fra colui che è indiziato di essere dedito al delitto o di vive-
               re, anche in parte, dei proventi derivanti dal reato ma non essere pericoloso
               per la sicurezza pubblica; mentre riesce difficile ammettere che un indiziato
               di  appartenere  ad  un’organizzazione  criminale  non  sia  anche  socialmente
               pericoloso.
                    L’evidente anomalia concettuale, dovuta, a nostro avviso, dalla spasmodica
               ricerca di un contenuto pregnante ad una disciplina che, originariamente, era
               incentrata su soggetti pericolosi per la pubblica sicurezza o per la moralità pub-
               blica (oziosi e vagabondi), si è progressivamente legata a soggetti indiziati di
               delitto, rendendo molto labile il confine tra la pericolosità di cui all’art. 6 del
               d.lgs. 159/2011 e la pericolosità richiamata dall’art. 203 c.p. .
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                    Come accennato, la formulazione del codice di rito, in materia di misure
               cautelari, presenta, fra l’altro, spiccati connotati special-preventivi , nonché la
                                                                               (7)
               stessa attività di polizia giudiziaria è espressamente stigmatizzata, nel senso di
               «impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze» (art. 55 c.p.p.) e impone, a
               questo punto, di vagliare attentamente se tali finalità preventive siano sovrappo-
               nibili a quelle delle misure di prevenzione.

               (4)  G.P. VOENA, Nuove modalità di arresto in flagranza di reato e procedimenti speciali: quali ricadute sulla
                    sicurezza?, in M. BORRELLO, G. RUGGIERO (a cura di), La città si-cura, ESI, Napoli, 2017, pagg.
                    75 ss.
               (5)  E. MEZZETTI, Dirittto penale. Casi e materiali, Zanichelli, Bologna, 2017, pag. 846.
               (6)  Cfr. M. AMISANO TESI, L’uso del linguaggio nella pericolosità. Concetto e applicazioni, Firenze, 2017,
                    pag. 200, la quale evidenzia la compatibilità fra la dizione dell’art. 203 c.p. e la pericolosità
                    nelle varie fattispecie di prevenzione.
               (7)  G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, Giappichelli, Torino, 2008, pag. 302.

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