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DOTTRINA
Vi è, quindi, uno stretto legame tra il fatto di reato (rectius, gravi indizi di
colpevolezza in relazione ad un fatto di reato) e la necessità preventiva, derivan-
te dai pericoli dello status libero della persona indiziata o già condannata con
sentenza non definitiva; così come è giocoforza concludere che la prevenzione
penale - lato sensu intesa - è legittima, sia qualora si tratti di misure che affon-
dano la loro ratio essendi verso un fumus di delitto, sia che vi siano ragionevoli
dati di fatto dai quali desumere che la persona sia dedita al delitto o appartenga
a determinati consorzi criminali o viva, in tutto o in parte, dei proventi del
reato.
L’aver intrapreso la strada della progressiva “penalizzazione” e conse-
guente “processualizzazione” delle misure di prevenzione, come vedremo, oltre
a rendere paradossalmente le stesse inaccettabili alla luce dei principi del diritto
penale, ne inficiano la pratica efficacia in un settore particolarmente importante
dell’amministrazione della sicurezza.
Riguardo alle misure di prevenzione ante delictum, un’antica, ma non del
tutto sopita, discussione, riguarda la distinzione fra la pericolosità espressa dal
prevenuto e la pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di sicurezza
post-delictum, nei confronti del quale, lo diciamo subito, la legge richiede presup-
posti di applicazione più stringenti e garantisti, anche per espressa previsione
costituzionale (art. 27, comma 3, Cost.).
Il dato fondamentale che accomuna queste due forme di prevenzione sta
nell’essere il concetto di pericolosità espressamente contemplato, dalla legge
penale, all’art. 203 c.p. il quale ne dà anche una definizione: «Agli effetti della legge
penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale
ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta
nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si
desume dalle circostanze indicate nell’art. 133». Dal d.lgs. 159/2011 emerge invece
una generica “pericolosità” «per la sicurezza (o la tranquillità) pubblica» riferita al
soggetto in un contesto non ben definito.
È quest’ultima, una caratteristica ereditata dalle precedenti leggi di pubbli-
ca sicurezza. Emerge, infatti, dalla relazione di accompagnamento al T.U.
approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 che «esistono casi in cui persone pericolose
non potrebbero essere assoggettate a misura di sicurezza, perché non hanno riportate condanne
per fatti costituenti reato, ma che nondimeno sono pericolose per essere designate dalla voce
pubblica come abitualmente colpevoli di reati per i quali sono state prosciolte».
Dal raffronto fra le due normative viene in rilievo, senza dubbio, una
diversa concezione della pericolosità che deve, nei casi previsti dal codice pena-
le, concretarsi nella probabilità che il reo (anche non imputabile o non punibile)
commetta ulteriori fatti di reato; nel secondo caso, invece, è necessario che si
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