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DOTTRINA




                  Vi è, quindi, uno stretto legame tra il fatto di reato (rectius, gravi indizi di
             colpevolezza in relazione ad un fatto di reato) e la necessità preventiva, derivan-
             te dai pericoli dello status libero della persona indiziata o già condannata con
             sentenza non definitiva; così come è giocoforza concludere che la prevenzione
             penale - lato sensu intesa - è legittima, sia qualora si tratti di misure che affon-
             dano la loro ratio essendi verso un fumus di delitto, sia che vi siano ragionevoli
             dati di fatto dai quali desumere che la persona sia dedita al delitto o appartenga
             a determinati consorzi criminali o viva, in tutto o in parte, dei proventi del
             reato.
                  L’aver  intrapreso  la  strada  della  progressiva  “penalizzazione”  e  conse-
             guente “processualizzazione” delle misure di prevenzione, come vedremo, oltre
             a rendere paradossalmente le stesse inaccettabili alla luce dei principi del diritto
             penale, ne inficiano la pratica efficacia in un settore particolarmente importante
             dell’amministrazione della sicurezza.
                  Riguardo alle misure di prevenzione ante delictum, un’antica, ma non del
             tutto sopita, discussione, riguarda la distinzione fra la pericolosità espressa dal
             prevenuto e la pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di sicurezza
             post-delictum, nei confronti del quale, lo diciamo subito, la legge richiede presup-
             posti di applicazione più stringenti e garantisti, anche per espressa previsione
             costituzionale (art. 27, comma 3, Cost.).
                  Il dato fondamentale che accomuna queste due forme di prevenzione sta
             nell’essere il concetto di pericolosità espressamente contemplato, dalla legge
             penale, all’art. 203 c.p. il quale ne dà anche una definizione: «Agli effetti della legge
             penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale
             ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta
             nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si
             desume dalle circostanze indicate nell’art. 133». Dal d.lgs. 159/2011 emerge invece
             una generica “pericolosità” «per la sicurezza (o la tranquillità) pubblica» riferita al
             soggetto in un contesto non ben definito.
                  È quest’ultima, una caratteristica ereditata dalle precedenti leggi di pubbli-
             ca  sicurezza.  Emerge,  infatti,  dalla  relazione  di  accompagnamento  al  T.U.
             approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 che «esistono casi in cui persone pericolose
             non potrebbero essere assoggettate a misura di sicurezza, perché non hanno riportate condanne
             per fatti costituenti reato, ma che nondimeno sono pericolose per essere designate dalla voce
             pubblica come abitualmente colpevoli di reati per i quali sono state prosciolte».
                  Dal  raffronto  fra  le  due  normative  viene  in  rilievo,  senza  dubbio,  una
             diversa concezione della pericolosità che deve, nei casi previsti dal codice pena-
             le, concretarsi nella probabilità che il reo (anche non imputabile o non punibile)
             commetta ulteriori fatti di reato; nel secondo caso, invece, è necessario che si


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