Page 99 - Rassegna 2022-2
P. 99

LA PERICOLOSITÀ GENERICA TRA MISURE DI PREVENZIONE,
                                 DASPO SPORTIVO E CORTE COSTITUZIONALE




               tra il minimo e il massimo di durata consentita dalla legge  e non può essere
                                                                        (17)
               presunta .
                        (18)
                     Oltre questi contesti particolari ma comunque asseverativi di una sostan-
               ziale identità di criteri di accertamento, possiamo procedere ad una breve rico-
               struzione delle “costanti” presenti nelle decisioni giudiziarie. Una prima meri-
               tevole di attenzione riguarda il principio di “autonomia” della valutazione dei
               fatti indizianti nell’ambito del procedimento di prevenzione.
                     Fatti indizianti non certo per l’accertamento del reato, bensì per affermare
               la pericolosità del prevenuto, presupposto irrinunciabile per potersi applicare
               una misura di prevenzione personale o patrimoniale. La pericolosità (sociale),
               intesa quale concetto generale espresso con l’art. 203 c.p. può assumere conno-
               tati differenti e tipici riguardo alle misure di prevenzione.
                     Il potere di avvalersi di presunzioni - come detto - non deve essere inteso
               alla lettera, nel senso che ricorrendone gli estremi il giudice è tenuto a ritenere
               il soggetto pericoloso. Molto meglio: che il soggetto sia dedito alla commissio-
               ne di reati, anche se questi poi non riescono a superare il vaglio del giudizio cri-
               minale, possono fondatamente essere posti alla base del giudizio di pericolosità
               nonostante i fatti cui detto giudizio si riferisce non siano più punibili ad es. per
               prescrizione, per depenalizzazione, per il sopraggiungere di una causa di non
               punibilità o perché il giudice non ha raggiunto la prova su taluni elementi costi-
               tutivi della fattispecie .
                                    (19)
                     Se tutto ciò non porta, nei fatti, ad una sentenza di condanna, può tuttavia
               ingenerare il fondato timore che il soggetto sia dedito al delitto e necessiti pertanto
               di una particolare attenzione da parte dell’autorità di P.S. Così come, ad esempio,
               due sole sentenze di condanna non sarebbero sufficienti a fondare un giudizio di
               “rilevante” pericolosità, ma la giovane età e la mole di denunce accumulate posso-
               no rilevare una specifica attitudine a delinquere con mezzi fraudolenti denotando
               un modus vivendi che trae sostentamento in tutto o in parte dai proventi del reato .
                                                                                         (20)
                     Significativa, a riguardo, è anche l’età del preposto e il numero di prece-
               denti giudiziari che vanno da un numero elevato di sentenze di condanna a un
               numero ancor più elevato di denunce per reati anche in corso di accertamento
               al momento di emanazione della misura.
               (17)  Cons. Stato, 26 novembre 2020, n. 7420.
               (18)  Cass., Sez. Terza, 15 luglio 2020, n. 20869, la quale ha escluso la possibilità di presumere la
                     ‘perdurante pericolosità’ del destinatario del DASPO nel caso di successione di squadre cal-
                     cistiche in un dato territorio.
               (19)  Cons. Stato, 26 novembre 2020, n. 7420.
               (20)  Si trattava di un soggetto appena ventenne contro il quale è stata applicata la misura della
                     sorveglianza speciale di anni due con obbligo di soggiorno a seguito di due sentenze di con-
                     danna per insolvenza fraudolenta e sessanta denunce riportate fra il 2007 e il 2013 per truffa,
                     insolvenza fraudolenta e associazione per delinquere finalizzata alla truffa.

                                                                                         97
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104