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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
Da alcuni anni, di contro, la società sta richiedendo una serie di tracciati
escursionistici, percorsi e cammini tematici ispirati al “movimento lento”, al
fine di soddisfare esigenze esperenziali di crescita personale, attraverso la risco-
perta dei segni della storia sul territorio. Questa esigenza sociale, che rappresenta
anche un’occasione di crescita economica per le realtà rurali, incontra molto
spesso il limite della proprietà privata che, nel frattempo, venuta meno l’utiliz-
zazione pubblica, rivendica il possesso esclusivo di tali beni, spesso inficiando
le progettualità di recupero e dando vita a contenziosi che riguardano non solo
la sfera del diritto privato, ma anche quella penale, amministrativa e contabile.
Animato da questi princìpi, il presente scritto si propone di suggerire una lettura
giuridica alternativa, finalizzata ad esaltare le peculiarità sociali e civiche delle
strade vicinali attraverso un loro nuovo inquadramento metodico. Un percorso
argomentativo che, come presupposto logico, necessita di una sintetica perime-
trazione del contesto di diritto qui in oggetto.
A tal proposito deve rilevarsi che la dottrina prevalente e la giurisprudenza
dominante, interpretando sistematicamente la normativa in materia di viabilità ,
(1)
giungono ad affermare come il “demanio stradale” sia formato dall’insieme
(2)
delle strade il cui sedime viario risulti di “proprietà di un ente territoriale” ,
(3)
ovvero sia gravato da una “destinazione d’uso pubblico”. Secondo l’orienta-
mento oggi prevalente, le strade vicinali “pubbliche” rientrano in tale seconda cate-
goria; sono cioè strade private sulle quali insiste un uso di pubblico transito .
(4)
Per il tradizionale indirizzo ermeneutico, questo significa che “il suolo delle
stesse è alienabile ed usucapibile, ferma rimanendo la servitù di uso pubblico” ; gli utenti
(5)
ne godono quindi iure servitutis “e non importa che abbiano contribuito con una propria
zona di terreno alla loro formazione” .
(6)
(1) Rilevano, in particolare, gli artt. 822, 824 e 825 del codice civile, l’allegato F della legge
2248/1865 e il d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada).
(2) Com’è noto “demanio” è un concetto di derivazione medievale, quando si iniziò ad indenti-
ficare l’insieme dei beni appartenenti al signore feudale con il termine di “dominio”.
(3) Art. 22, comma 1, All. F., legge 2248/1865: Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato;
quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comu-
nali.
(4) Art. 3, comma 1, n. 52: “strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dai centri
abitati ad uso pubblico”.
(5) E. VINCI, Le strade pubbliche, Padova, 2013, pag. 75.
(6) Idem, pag. 77. Dalle “vicinali pubbliche” devono essere tenute distinte le vicinali non soggette
a pubblico uso (cosiddette strade agrarie). Interessante ai fini del presente lavoro ricordare
come il fondamento giuridico del diritto di proprietà privata insistente su tali tracciati sia stato
individuato nella loro peculiare formazione ex collatione privatorum agrorum, e quindi in quanto
strade originate dall’unione di porzioni distaccate dai fondi latistanti. Si ritiene che in tal modo
sorga un nuovo bene, a sé stante ed in comunione (communio incidens) tra i vari proprietari dei
fondi conferenti, i quali, pertanto, godono della strada iure proprietatis. Cfr. idem, pagg. 76-79.
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