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AGRO ECO AMBIENTE




             3.  Contenuto e natura del gravame di destinazione d’uso pubblico
                  Delineato sommariamente il contesto storico-giuridico, è possibile proce-
             dere con l’analisi del gravame di destinazione d’uso che, in definitiva, caratterizza
             le vicinali pubbliche.
                  Ebbene, all’indomani del varo dell’attuale codice civile (r.d. 16 marzo 1942,
             n. 262) la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno sussunto tale istituto
             entro l’alveo dell’art. 825 c.c., rubricato “diritti demaniali su beni altrui”. Ai
             sensi di tale norma “sono (…) soggetti al regime del demanio pubblico, i diritti reali che
             spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i
             diritti stessi sono costituiti (…) per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti
             a quelli a cui servono i beni medesimi”.
                  A ben vedere, tuttavia, tale collocazione sistemica non convince del tutto.
             L’art. 825 c.c., infatti, contempla un istituto che appartiene all’ente territoriale,
             che lo stesso ente costituisce in favore della collettività affinché possa essere con-
             seguito un fine di pubblico interesse, latu sensu demaniale.
                  L’argomento merita un approfondimento dedicato. In vigenza del Codice
             Civile del 1865 (r.d. 2358/1865), visto il vuoto normativo che, in materia, carat-
             terizzava quel corpus codicistico, era stata la giurisprudenza del Regno a delimi-
             tare una precisa collocazione dogmatica alla destinazione di uso pubblico, inter-
             pretandola come quel “diritto spettante alla comunità la quale è portatrice di un interesse
             qualificato all’uso di un bene determinato” ; noto in proposito il precedente reso
                                                 (15)
             dalla Cassazione romana con il quale fu riconosciuto - sotto forma di jus deam-
             bulandi - il libero transito al “popolo di Roma” nel parco di Villa Borghese (Cass.
             9 marzo 1887). Tale pronuncia aprì la strada al consolidarsi di un orientamento
             che, nei primi decenni dell’Unità d’Italia, affrontò con attenzione le problema-
             tiche concernenti i diritti d’uso pubblico su proprietà privata e, più in generale,
             le questioni inerenti le “situazioni collettive di appartenenza” .
                                                                   (16)
                  Rilevante, entro tale filone ermeneutico, una pronuncia, adottata ancora dalla
             Cassazione romana (Cass. SS.UU. 14 aprile 1917), con la quale la Corte ha potuto
             delimitare il perimetro delle figure in esame entro tre fondamentali termini:
                    titolarità del diritto di uso pubblico alla “comunità utente”;
                    riconduzione del medesimo istituto entro la branca del “diritto pubblico” ;
                                                                                      (17)
             (15)  A. DAFARRA, L’acquisto per usucapione della cosiddetta servitù di uso pubblico, in Rivista del Notariato,
                  5, (2012), pag. 1143.
             (16)  R.A. ALBANESE, Dai beni comuni all’uso pubblico e ritorno. Itinerari di giurisprudenza e strumenti di
                  tutela, in Questione Giustizia, 2, (2017), pag. 106. Si precisa che la giurisprudenza del Regno
                  d’Italia riportata nel presente paragrafo è stata ripresa dal citato articolo.
             (17)  La riconduzione entro l’alveo del “diritto pubblico” consentiva agli interpreti di liberare la
                  figura in esame tanto dalla nebulosa categoria delle servitù, quanto dai rigidi vincoli di un dirit-
                  to privato improntato sui dogmi del numero chiuso e della tipicità dei diritti reali. Cfr. ibid.

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