Page 110 - Rassegna 2022-2
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AGRO ECO AMBIENTE




                  Nonostante parte della dottrina evinca “dal contesto dell’articolato”  di tale
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             corpo legislativo una normativa specificamente rivolta ai “proprietari” dei fondi
             gravati dalla destinazione di pubblico uso, ci sembra più rispettosa del criterio di
             cui all’art. 12, comma 1 , delle disposizioni della legge in generale (cosiddetti
                                    (32)
             “preleggi”) quella lettura che interpreta gli “utenti” in parola come coloro che dalle
             vicinali traggono “un effettivo e concreto giovamento in misura e con modalità
             nettamente differenziate rispetto a tutti gli altri che pure ne fanno uso” .
                                                                               (33)
                  A ben vedere dalla definizione così ottenuta è possibile ricavare, contrario,
             la  perimetrazione  di  un  concetto  di  utente  più  ampio,  suscettibile,  cioè,  di
             ricomprendere chiunque si trovi a fruire del tracciato vicinale. Alla luce di tale
             rilievo, pertanto, possiamo distinguere questa figura in:
                    utente non occasionale, ossia colui che utilizza la strada in modo continua-
             tivo e con rilevanti benefici, anche economico-patrimoniali . Ai sensi del com-
                                                                     (34)
             binato disposto degli artt. 9 e 51 all. F e del d.l.lgt. 1446/1918, su tale categoria
             ricadono gli oneri di manutenzione e conservazione della via vicinale;
                    utente occasionale, ossia colui che utilizza la strada in modo sporadico e
             con utilità tendenzialmente legate alla sfera del benessere psico-fisico, nel suo
             senso più lato . Su tale tipologia non gravano spese di conservazione e manu-
                          (35)
             tenzione  e, conseguentemente, è esclusa dalla partecipazione ai consorzi pre-
                     (36)
             visti e disciplinati dal d.l.lgt. 1446/1918. Entro tale ricostruzione, “in nome e
             per conto” degli utenti occasionali, andrebbe a provvedere in via sostitutiva il
             comune  con  la  contribuzione  massima  prevista  dal  d.l.lgt.  1446/1918  nella
             misura del venti per cento delle spese. Secondo la lettura qui proposta, pertanto,
             possiamo  concludere  che  “utente  di  via  vicinale  aperta  al  pubblico  uso”  è


             (31)  L. FULCINITI, cit., pag. 10, nota 46; l’Autrice, in particolare, cita l’art. 7, a norma del quale: “I
                  contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle
                  imposte  dirette,  mediante  ruoli  compilati  in  base  al  piano  di  ripartizione  approvato  dal
                  Consiglio  comunale,  tenuto  conto  delle  modificazioni  disposte  dalla  Giunta  provinciale
                  amministrativa. Detti ruoli sono pubblicati per la durata di quindici giorni e resi esecutivi del
                  prefetto; e l’esattore comunale è tenuto alla riscossione con lo stesso agio che gli spetta per
                  le imposte. Il contributo costituisce onere reale del fondo; ma niuno degli utenti può essere
                  costretto a pagare annualmente, per le opere previste nel presente decreto, un contributo
                  superiore al doppio, dell’imposta principale gravante sul suo fondo”.
             (32)  Art. 12, comma 1: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello
                  fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (…)”.
             (33)  Così TAR Friuli-Venezia Giulia, 24 luglio 1989, n. 277, qui ripresa da S. CAMONITA, Strade
                  vicinali e regime giuridico-normativo, 2017, in www.diritto.it.
             (34)  Si pensi, esemplificativamente, al “maggior valore” che, grazie alla strada, acquisiscono i ter-
                  reni ed i fondi interessati dal tracciato.
             (35)  Ad  es.,  pratiche  di  escursionismo,  mobilità  dolce,  ecc.  Tratteremo  approfonditamente  il
                  punto, nelle conclusioni del presente lavoro.
             (36)  Salvo il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 9, all. F, legge 2248/1865.

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