Page 110 - Rassegna 2022-2
P. 110
AGRO ECO AMBIENTE
Nonostante parte della dottrina evinca “dal contesto dell’articolato” di tale
(31)
corpo legislativo una normativa specificamente rivolta ai “proprietari” dei fondi
gravati dalla destinazione di pubblico uso, ci sembra più rispettosa del criterio di
cui all’art. 12, comma 1 , delle disposizioni della legge in generale (cosiddetti
(32)
“preleggi”) quella lettura che interpreta gli “utenti” in parola come coloro che dalle
vicinali traggono “un effettivo e concreto giovamento in misura e con modalità
nettamente differenziate rispetto a tutti gli altri che pure ne fanno uso” .
(33)
A ben vedere dalla definizione così ottenuta è possibile ricavare, contrario,
la perimetrazione di un concetto di utente più ampio, suscettibile, cioè, di
ricomprendere chiunque si trovi a fruire del tracciato vicinale. Alla luce di tale
rilievo, pertanto, possiamo distinguere questa figura in:
utente non occasionale, ossia colui che utilizza la strada in modo continua-
tivo e con rilevanti benefici, anche economico-patrimoniali . Ai sensi del com-
(34)
binato disposto degli artt. 9 e 51 all. F e del d.l.lgt. 1446/1918, su tale categoria
ricadono gli oneri di manutenzione e conservazione della via vicinale;
utente occasionale, ossia colui che utilizza la strada in modo sporadico e
con utilità tendenzialmente legate alla sfera del benessere psico-fisico, nel suo
senso più lato . Su tale tipologia non gravano spese di conservazione e manu-
(35)
tenzione e, conseguentemente, è esclusa dalla partecipazione ai consorzi pre-
(36)
visti e disciplinati dal d.l.lgt. 1446/1918. Entro tale ricostruzione, “in nome e
per conto” degli utenti occasionali, andrebbe a provvedere in via sostitutiva il
comune con la contribuzione massima prevista dal d.l.lgt. 1446/1918 nella
misura del venti per cento delle spese. Secondo la lettura qui proposta, pertanto,
possiamo concludere che “utente di via vicinale aperta al pubblico uso” è
(31) L. FULCINITI, cit., pag. 10, nota 46; l’Autrice, in particolare, cita l’art. 7, a norma del quale: “I
contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle
imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal
Consiglio comunale, tenuto conto delle modificazioni disposte dalla Giunta provinciale
amministrativa. Detti ruoli sono pubblicati per la durata di quindici giorni e resi esecutivi del
prefetto; e l’esattore comunale è tenuto alla riscossione con lo stesso agio che gli spetta per
le imposte. Il contributo costituisce onere reale del fondo; ma niuno degli utenti può essere
costretto a pagare annualmente, per le opere previste nel presente decreto, un contributo
superiore al doppio, dell’imposta principale gravante sul suo fondo”.
(32) Art. 12, comma 1: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (…)”.
(33) Così TAR Friuli-Venezia Giulia, 24 luglio 1989, n. 277, qui ripresa da S. CAMONITA, Strade
vicinali e regime giuridico-normativo, 2017, in www.diritto.it.
(34) Si pensi, esemplificativamente, al “maggior valore” che, grazie alla strada, acquisiscono i ter-
reni ed i fondi interessati dal tracciato.
(35) Ad es., pratiche di escursionismo, mobilità dolce, ecc. Tratteremo approfonditamente il
punto, nelle conclusioni del presente lavoro.
(36) Salvo il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 9, all. F, legge 2248/1865.
108

