Page 112 - Rassegna 2022-2
P. 112

AGRO ECO AMBIENTE




                  Considerato tale assunto, deve concludersi che la destinazione d’uso pubblico,
             quale gravame originario di una strada nata per condurre e mettere in comunica-
             zione un abitato rurale con la restante collettività e con il proprio territorio, non
             può conoscere fondamento giuridico nella norma positiva, poiché affonda le pro-
             prie radici direttamente nel terreno del diritto consuetudinario e quindi negli ele-
             mentari principi di equità, giustizia e spirito di sopravvivenza che sottintendono
             ogni nascita comunitaria e ogni tentativo di strutturazione sociale e civica.
                  A nostro parere appare corretta quella lettura  che vede nell’istituto in
                                                               (40)
             esame un peculiare diritto reale d’uso pubblico capace di bypassare il dogma
             codicistico del numerus clausus dei diritti reali per conoscere la propria fonte legit-
             timante direttamente negli usi contemplati dall’art. 1, n. 4) delle “preleggi”. È
             del tutto evidente, infatti, come il diritto di uso qui tratteggiato conosca la pro-
             pria origine nella consuetudine e quindi in quella fonte-fatto generata dagli stessi
             consociati attraverso la ripetizione di un determinato comportamento (cosid-
             detto diuturnitas) osservato nel tempo perché socialmente avvertito come dovuto
             e giusto (cosiddetto opinio iurs ac necessitatis). In particolare, alla luce delle osserva-
             zioni sin qui stese, quella in esame viene a qualificarsi come consuetudine praeter legem
             e  quindi  come  fonte  del  diritto  disciplinante  una  materia  non  regolata  dalla
             legge o da regolamento (cfr., art. 8 preleggi).
                  Come vedremo meglio nel prosieguo del presente elaborato, l’assunto cui si
             è così giunti è suscettibile di ulteriori, inattesi, sviluppi capaci di svincolare defini-
             tivamente la figura giuridica in esame dai canoni degli iura in re aliena per ricondur-
             la entro “l’altro modo di possedere”  dal quale, per propria evidenza, essa sem-
                                               (41)
             bra provenire. In merito, basti qui rilevare come la sussunzione del diritto di uso
             pubblico entro l’alveo dell’art. 825 c.c. si dimostri errata anche sotto un ulteriore
             profilo, che quindi potremmo definire di tenore eminentemente sistematico.
                  A tal proposito appare lucida e puntuale l’osservazione di chi ha rilevato come
             “l’interpretazione formalista dell’art. 825 c.c. (…) fu occasione per mutare la prospet-
             tiva (…), transitando da una dimensione comunitaria, riferita al momento dell’uso, ad
             un approccio individualistico attento soltanto (…) alla «logica proprietaria»” .
                                                                                 (42)
                  Tenteremo  di  proporre  un  più  approfondito  percorso  argomentativo  a
             sostegno di tale spunto ermeneutico nei paragrafi ottavo e nono. Preme adesso
             procedere con l’analisi di un ulteriore profilo inerente le “ricadute soggettive”
             della figura giuridica sopra dettagliata.

             (40)  P. LA ROCCA, Il regime giuridico delle strade provinciali, comunali, vicinali e private, Santarcangelo di
                  Romagna (RN), 2006, pagg. 238 e ss.
             (41)  P. GROSSI, Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuri-
                  dica post-unitaria, Milano, 1977.
             (42)  R.A. ALBANESE, cit., pag. 109.

             110
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117