Page 113 - Rassegna 2022-2
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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
                                      SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO




               5.2. segue: come interesse diffuso della collettività di utenti
                    Osservando con attenzione il bene giuridico sotteso alla presente tratta-
               zione, l’esigenza e il diritto di libera mobilità territoriale appare nella sua più
               intima essenza di “necessità collettiva”. La strada è uno degli strumenti più
               rappresentativi della soddisfazione di tale bisogno sociale: il tracciato apposi-
               tamente concepito e realizzato per permettere il transito è quindi un manufat-
               to primordiale, in quanto funzionalmente concepito per soddisfare quella con-
               genita propensione umana che è lo spostarsi, l’entrare in contatto, il commer-
               ciare, l’intrattenere scambi culturali e sociali nel senso più lato. La mobilità, in
               definitiva, è una delle chiavi dello sviluppo e della crescita socio-economica
               dell’uomo.
                    Tale considerazione conduce ad un secondo rilievo, incidente ancora sulla
               soggettività del diritto di uso pubblico sulle strade vicinali: ad una titolarità ori-
               ginaria della “comunità territoriale”, corrisponde un esercizio del quale posso-
               no beneficiare tutti gli “utenti”, in quanto uso insistente su di un manufatto
               umano nato e voluto per soddisfare il bisogno comunitativo di circolazione,
               mobilità e libero transito.
                    Lecito, a questo punto, interrogarsi sulla natura della (ulteriore) situa-
               zione giuridica soggettiva così emersa, una situazione che si pone accanto a
               quella propria della “comunità titolare” e che, in definitiva, risulta riscontra-
               bile in capo agli utenti “esterni” delle vicinali, ossia a tutti coloro che, pur
               essendo legittimati a beneficiare del diritto di uso, non ne sono titolari, in
               quanto non appartengono alla comunità stanziata sul territorio nel quale la
               vicinale insiste.
                    Ciò premesso, cercando di dare forma e sostanza giuridica all’ulteriore
               posizione soggettiva così emersa, deve rilevarsi come essa appaia affine a quella
               caratterizzante i cosiddetti interessi diffusi, ossia quelle particolari figure giuri-
               diche riconducibili all’intera collettività, in quanto correlate a beni non suscet-
               tibili di appropriazione o di esclusivo godimento .
                                                              (43)
                    Come noto, le problematiche che ruotano attorno alla “questione ontolo-
               gica”  degli  interessi  diffusi  sono  molteplici  e  complesse.  A  ben  vedere,  essi
               costituiscono una manifestazione dei cosiddetti “beni comuni”, e quindi una
               “nuova frontiera del diritto” che, come avremo modo di vedere nel prosieguo
               del presente lavoro, all’attualità non conosce unanimità di vedute.

               (43)  Cfr. M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013, pagg 140-145; G. AMADIO,
                    F. MACARIO, (a cura di), Diritto civile. Norme, questioni, concetti, Vol. I, pagg. 216-217. Nella
                    scienza economica si parla in proposito di beni “non rivali” (perché fruibili contemporanea-
                    mente da più utenti) e “non escludibili” (perché nessun utente può essere escluso dalla frui-
                    zione).

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