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AGRO ECO AMBIENTE
Con tale ricostruzione abbiamo così tratteggiato la situazione giuridica sog-
gettiva riscontrabile in capo agli utenti di una strada vicinale nei termini di una posi-
zione di vantaggio loro riservata in relazione ad un bene della vita (la strada vicinale
pubblica) in quanto sottoposto all’esercizio di un potere amministrativo finalizzato
a rendere possibile la realizzazione dell’interesse pubblico sotteso allo stesso.
Si tratta, evidentemente, di un primo profilo di tutela, non sufficiente a for-
nire alla posizione in oggetto una compiuta copertura giuridica e giurisdizionale.
Si considerino, ad esempio, le varie ricadute che la nuova interpretazione qui pro-
posta è suscettibile di esprimere in tema di rapporti tra “comunità territoriale” e
“pubblico di utenti”. Infatti, se è indubbio che la concreta possibilità di disporre
del diritto di uso da parte della prima debba arrestarsi innanzi a superiori inte-
ressi pubblici comunque tutelati e garantiti della pubblica amministrazione , è
(57)
parimenti indubbio che le due tipologie di “soggettività” beneficianti del libero
transito su strada vicinale pubblica, necessiteranno, in futuro, di una dettagliata
regolamentazione.
Per il momento ci limitiamo a rilevare come le osservazioni sin qui stese
siano suscettibili di offrire ulteriori conferme sulla bontà delle conclusioni cui
siamo sinora giunti. Infatti, se è vero che i caratteri peculiari dei diritti reali “tipici”
sono l’immediatezza, l’assolutezza e l’inerenza del diritto alla cosa (caratteri,
peraltro, oggetto di sempre maggiori critiche), è parimenti vero che nelle pagine
precedenti abbiamo ricostruito la destinazione d’uso nella forma di diritto reale
“atipico”, in quanto fondato sugli usi di cui all’art. 1, n. 4, preleggi (par. 5.1). Ed
è proprio entro i confini di tale atipicità (rectius peculiarità) che, a nostro parere,
ogni eventuale determinazione sul godimento del pubblico transito da parte
della comunità titolare deve conoscere fondamento e limite. D’altronde, si tratta
di un diritto di uso che abbiamo detto “figlio della consuetudine”, risposta
sociale alle esigenze di libera mobilità avvertite da una comunità; un diritto che,
in definitiva, conosce il proprio elemento conformante nel “libero godimento
del pubblico uso” ed è entro tale ratio iuris che riteniamo la comunità titolare
legittimata ad agire, senza con ciò sconfinare nell’abuso del diritto .
(58)
(57) Ad esempio, l’interesse pubblico tutelato per il tramite dei poteri amministrativo-pubblicistici
esercitati dal Sindaco in materia di viabilità, (si rammenti che le vicinali sono assimilate alle
comunali ai fini del codice della strada ex art. 3, comma 6, lett. D, d.lgs. 285/1992) nonché
in materia di “vigilanza e polizia” (art. 15 d.l.lgt. 1446/1918).
(58) All’interno di una variegata casistica che qui possiamo solo ipotizzare, si potrebbe pensare al
particolare caso della vicinale “pubblica”, servente, quantomeno in origine, una determinata
“risorsa comune” (un bosco, una sorgente, ecc.). A nostro parere, in simili ipotesi, eventuali limi-
tazioni della destinazione d’uso adottate dalla comunità dovrebbero comunque poggiare su ele-
menti fattuali e giuridici tanto rilevanti da far venir meno la funzione originaria del libero tran-
sito; libero transito che dovrebbe sempre esser tenuto distinto dalla presenza di ulteriori grava-
mi, ad esempio riferiti all’uso della sola risorsa di destinazione (ad es. presenza di usi civici, ecc.).
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