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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
chiunque (proprietario o meno dei terreni interessati dal tracciato), fruendo
della strada, ottenga dalla stessa un concreto beneficio. Attenta dottrina, in pro-
posito, ha rilevato come la stessa analisi semantica del termine “uso” tradisca
un’origine dell’istituto giuridico quale pura e semplice utilizzazione della cosa;
un’utilizzazione, quindi, priva di ogni facoltà dispositiva della sostanza , tipica
(37)
della proprietà privata. Nelle pagine che seguono tenteremo di declinare tale
beneficio nei termini di strumento funzionale al pieno sviluppo della persona
umana, di cui all’art. 3, comma 2, Cost. .
(38)
5. Studio su una nuova qualificazione giuridica del pubblico transito vicinale
Nel paragrafo 3 abbiamo visto come la riconduzione della destinazione
d’uso pubblico entro l’alveo dell’art. 825 c.c. appaia una evidente forzatura. Tale
norma, infatti, colloca la titolarità della posizione giuridica in esame in capo allo
Stato o agli enti locali in quanto “diritti costituiti per il conseguimento di fini di
pubblico interesse”; pertanto - salvo riuscire a dimostrare che l’ente ammini-
strativo ha dato origine (rectius, “ha costituito”) il pubblico uso - ci sembra più
corretto, sotto il profilo giuridico, affermare che esso debba limitarsi a ricono-
scerne la presenza, in quanto istituto giuridico pre-esistente e quindi originario
della comunità. Ciò rilevato, nel presente paragrafo tenteremo di perimetrare
una nuova concezione giuridica del libero transito vicinale.
5.1. segue: come (atipico) diritto reale di uso pubblico della comunità territoriale
Secondo la lettura interpretativa che stiamo cercando di proporre, la titola-
rità dell’uso pubblico su di una strada vicinale - quale “infrastruttura” prodotta dal
semplice transito, in quanto “comportamento sociale” avvertito come necessario
e, quindi, ripetuto nel tempo dai membri di una collettività - appartiene, pro-
(39)
indiviso, ad un indeterminato insieme di soggetti “in quanto tali”, ossia in quanto
componenti una determinata comunità alla quale la strada stessa si riferisce.
(37) Si veda a tal proposito A. CIERVO (2013), I Beni Comuni, Ediesse, e nello specifico nella parte
in cui propone la storia giuridica dell’istituto dell’uso, inteso nel dibattito medievale come
rispetto della substantia rei.
(38) D’altronde già la Cassazione romana su Villa Borghese riconosceva rilevanza giuridica alla
necessità pubblica dello “spaziare in un luogo ameno”. Cfr. Corte di Cassazione di Roma, 9
marzo 1887, qui ripresa da R.A. ALBANESE, pag. 105.
(39) Tentando di rinvenire un riferimento positivo a tale forma di comportamento socio-giuridico,
esso potrebbe essere rappresentato dall’art. 3, comma 1, n. 48, d.lgs. 285/1992, ai sensi del
quale per “sentiero (o mulattiera o tratturo) deve intendersi la “strada a fondo naturale for-
matasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali”. Tale previsione, infatti, se non altro
conferma che anche il Codice della Strada e quindi la materia della viabilità, non è comunque
estranea a simili manifestazioni di produzione giuridico-fattuale.
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