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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
                                      SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO




               tratteggiati  in  materia  dalla  dottrina  e  dalla  giurisprudenza  amministrativista.
               D’altronde la sostanziale sovrapponibilità  tra l’interesse diffuso, proprio della collet-
                                                    (50)
               tività, e l’interesse pubblico, perseguito dalla pubblica amministrazione, non poteva
               che portare il diritto amministrativo a confrontarsi con il fenomeno in questione. In
               particolare, a fronte di una scarna copertura normativa , la scienza amministrativista
                                                                (51)
               ha tentato di costruire attorno agli interessi diffusi una embrionale copertura giuridi-
               ca, riferendosi ed operando sulla categoria - già tratteggiata dalla dottrina civilista  -
                                                                                        (52)
               degli interessi collettivi, ossia di quei particolari interessi diffusi che, seppur con
               qualche forzatura, possano esser ricondotti a determinate categorie di soggetti .
                                                                                         (53)
                    Attraverso  tale  esercizio  ermeneutico  il  diritto  vivente  è  riuscito  a  far
               acquisire alle figure in esame i caratteri della “differenziazione” e della “qualifi-
               cazione”,  così  colmando  quel  vuoto  teorico-giuridico  che  separa  il  semplice
               “interesse di fatto” dall’interesse legittimo, e quindi dalla situazione giuridica
               passiva tipica del rapporto amministrativo .
                                                        (54)
                    Ricostruita  così  la  natura  dell’interesse  qualificato  sotteso  alle  figure  in
               esame, è stato possibile individuarne il soggetto titolare entro i termini di peculiari
               “situazioni a vocazione collettiva”, in quanto comuni a più individui tra loro
               omogenei per identità di status e “non occasionalità di raggruppamento” . A
                                                                                      (55)
               tale soggetto di diritto spetta quindi la legittimazione attiva processuale; una
               legittimazione autonoma rispetto a quella dei singoli “utenti” e finalizzata alla
               tutela della categoria in quanto tale.
                    Il diritto di agire in giudizio per la tutela dell’interesse diffuso ed “in nome
               della categoria di utenti”, tuttavia, è stato ritenuto concretamente esercitabile
               solo per il tramite di un determinato ente esponenziale (organismo rappresen-
               tativo, comitato, associazione, ecc.), suscettibile di ergersi a “soggetto portatore”
               dell’interesse legittimo-superindividuale .
                                                     (56)
               (50)  Una sovrapponibilità riscontrabile, quantomeno, in relazione ai singoli beni di volta in volta
                    presi in considerazione (ad esempio: il bene “ambiente”, il bene “paesaggio”, ecc.).
               (51)  L’unica previsione normativa riscontrabile nell’ordinamento positivo concernente una “tutela
                    attiva” dell’interesse diffuso è l’art. 9 della legge 241/1990 il quale ha riconosciuto ai “portatori
                    di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati” la facoltà di intervenire in quel procedi-
                    mento dalla cui adozione provvedimentale possa derivare un pregiudizio all’interesse medesimo.
               (52)  Cfr. G. AMADIO, F. MACARIO, cit., Vol. I, pag. 216.
               (53)  Cfr. M. CLARICH, pag. 141.
               (54)  L’interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva conosciuta unicamente dall’ordinamento
                    giuridico italiano, che trova legittimazione costituzionale negli artt. 24, 103 e 113 Cost. Significativo, ai
                    fini della presente trattazione, ricordare come tale istituto abbia conosciuto la propria nascita e teoriz-
                    zazione nell’allegato E (abolizione del contenzioso amministrativo) della legge 2248/1865; esso, per-
                    tanto, costituisce una posizione giuridica sistematicamente coeva alla categoria delle “strade vicinali”.
               (55)  Cfr. R. GAROFOLI, Compendio di diritto amministrativo, Roma, 2016, pag. 546.
               (56)  Cfr. M. CLARICH, cit. pagg. 143-144.

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