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AGRO ECO AMBIENTE




                  In particolare, ai sensi dell’art. 9, legge 241/1990, l’ente esponenziale, rap-
             presentativo della collettività portatrice dell’interesse diffuso, a nostro avviso,
             ben potrebbe intervenire nel procedimento amministrativo preordinato all’ado-
             zione di un provvedimento potenzialmente pregiudizievole del libero transito;
             ovvero  impugnare  il  medesimo  provvedimento  una  volta  emesso,  andando
             quindi  a  sfruttare  quell’orientamento  giurisprudenziale  che  riconosce,  a  tali
             manifestazioni sociali, la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria amministrativa
             ovvero di valersi dello strumento di cui al ricorso amministrativo .
                                                                           (61)
                  Alle sopra descritte forme di tutela, improntate alla difesa di un interesse che
             si manifesta come eminentemente superindividuale, si uniscono poi le ordinarie
             azioni  promosse  dalla  Pubblica  Amministrazione  a  salvaguardia  dell’interesse
             pubblico. In particolare, di fronte ad abusi privati tesi ad impedire il libero utilizzo
             da parte della collettività, l’Amministrazione comunale, non solo è legittimata a
             ricorrere al potere di autotutela possessoria di diritto pubblico  di cui agli artt. 823
                                                                     (62)
             e 835 c.c., all’art. 378 , legge 2248/1865, All. F, in quanto rimedi finalizzati al
                                 (63)
             (61)  Ipotizzando una esemplificazione di quanto detto, un ente esponenziale di utenti (una semplice
                  associazione non riconosciuta, un comitato, etc.) potrebbe impugnare l’atto amministrativo di
                  classificazione di una strada (per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere) innanzi
                  al competente TAR per domandarne l’annullamento; ovvero decidere di partecipare al relativo
                  procedimento amministrativo, facendosi così portatore delle istanze provenienti dalla collettività.
                  In merito agli “elenchi delle strade vicinali”, ad oggi si discute sulla obbligatorietà, o meno, della
                  loro formazione, dal momento che gli unici riferimenti normativi in materia, ossia l’art. 83 del
                  r.d. 297/1911 (previsione della compilazione, da parte del Comune, dell’elenco delle vie vicinali
                  soggette al pubblico transito) e l’art. 1, lett. g) della legge 181/1961 (assegnazione al Ministero
                  dei lavori pubblici il compito di formare e tenere un elenco di tutte le strade non statali di uso
                  pubblico) sono stati abrogati (rispettivamente dalla legge 142/1990 e dal d.l. 112/2008, conv.
                  con modificazioni in legge 133/2008). Nonostante tali sviluppi legislativi, l’orientamento mag-
                  gioritario, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, propende per la loro (perdurante) obbliga-
                  torietà; pertanto, visto il vuoto normativo, si ritiene che il procedimento di classificazione delle
                  strade vicinali possa essere adattato sulle le norme disciplinanti la formazione degli elenchi delle
                  strade comunali, considerata l’identità dell’interesse pubblico sotteso (cfr. E. VINCI, cit., pag. 84).
             (62)  Gli strumenti utilizzabili dal Sindaco possono essere diffide, inviti ed ordinanze. In questa
                  materia, in particolare, l’ordinanza risulta uno strumento molto efficace soprattutto perché
                  si ritiene possa essere adottata anche in assenza del requisito dell’urgenza, requisito quest’ul-
                  timo  che,  laddove  presente,  legittima  il  Sindaco  a  disporre  l’immediata  esecuzione  della
                  messa in pristino (cfr. E. VINCI, cit., pag. 85). Per l’emanazione e per l’esecuzione di tali ordi-
                  nanze,  si  seguono  le  disposizioni  del  Testo  unico  enti  locali  (d.lgs.  267/200,  cosiddetto
                  TUEL) e, in caso di violazioni del Codice della strada, le previsioni di cui al d.lgs. 285/1992.
             (63)  Art. 378: “Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riser-
                  vato al prefetto l’ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità
                  delle denunce, e sentito l’ufficio dei Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire
                  immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore per mezzo del-
                  l’autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della ese-
                  cuzione  di  ufficio,  rendendone,  esecutoria  la  nota,  e  facendone  riscuotere  l’importo  nelle
                  forme e coi privilegi delle pubbliche imposte. Il prefetto promuove inoltre l’azione penale con-
                  tro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno. Queste attribuzioni sono eser-
                  citate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni”.

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