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AGRO ECO AMBIENTE
Lecito a questo punto domandarsi se una così profonda limitazione di
quella tipica prerogativa della proprietà privata che è lo ius excludendi alios, possa
suggerire nuove e più attinenti qualificazioni sulla natura giuridica degli stessi
beni immobili (sedimi viari) qui in oggetto.
Analizzate attraverso tale lente, le strade vicinali appaiono infatti come
beni strumentalmente e funzionalmente destinati alla realizzazione di “fini di
pubblico interesse”; anzi, proprio in relazione al diritto costituzionale di circo-
lazione in qualsiasi parte del territorio nazionale, inteso nel suo senso più
ampio, ovvero soggetto alle sole limitazioni per ragioni di sanità o sicurezza, le
vie vicinali esprimono una di quelle “utilità funzionali all’esercizio dei diritti
fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona umana”, cui si è riferita la
Commissione Rodotà nel 2007, per perimetrare la definizione di “beni comuni” .
(72)
Lucida, in particolare, l’analisi di coloro i quali hanno osservato come
(73)
tutti quei beni su cui emerga, con nitida evidenza, la “preminenza dell’uso sul
dominio” sono, in definitiva, “beni fuori commercio” in quanto beni struttural-
mente incompatibili con la logica di mercato. Essi sfuggono, cioè, al meccani-
smo di formazione del prezzo, pertanto, non potendo essere valutati secondo i
canoni della transazione commerciale, sono, di fatto, beni inestimabili.
L’argomento, che evidentemente necessita di uno scritto dedicato, può
solo essere accennato in questa sede. Com’è noto, la questione giuridica sui beni
comuni è, prima di tutto, una questione strutturale-semantica, un “dibattito”
che li fa apparire, oggi, come una categoria dinamica ed in continua evoluzione.
In particolare, nell’attuale sentimento sociale e giuridico, il “bene comune” non
è (più) solamente identificato con la “risorsa naturale esauribile e di libero
accesso” (come invece ancora tende a qualificarlo la scienza economica); come
sopra anticipato, infatti, esso è ormai individuato in ogni “capacità”
(materiale/immateriale; locale/globale) che sia funzionale al pieno sviluppo
della persona umana. I beni comuni, pertanto, sono visti e percepiti come “l’al-
tra faccia” dei diritti fondamentali, in quanto indispensabili strumenti per la rea-
lizzazione di una qualità della vita libera e dignitosa, con particolare riferimento
alla tutela della salute umana ed ambientale.
In definitiva, i beni comuni sono “figli delle società che li vivono”, la loro
strutturazione e la loro disciplina dipendono da una scelta politica di fondo e
quindi dalla capacità di una Nazione di intuire e progettare possibilità di crescita
pubblica sostenibile e condivisa.
(72) A. CIERVO, I Beni comuni, Roma, 2012. Per un inquadramento teorico dogmatico si veda inoltre
U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2012.
(73) R. A. ALBANESE, cit., pag. 110.
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