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AGRO ECO AMBIENTE




                  Lecito a questo punto domandarsi se una così profonda limitazione di
             quella tipica prerogativa della proprietà privata che è lo ius excludendi alios, possa
             suggerire nuove e più attinenti qualificazioni sulla natura giuridica degli stessi
             beni immobili (sedimi viari) qui in oggetto.
                  Analizzate attraverso tale lente, le strade vicinali appaiono infatti come
             beni strumentalmente e funzionalmente destinati alla realizzazione di “fini di
             pubblico interesse”; anzi, proprio in relazione al diritto costituzionale di circo-
             lazione  in  qualsiasi  parte  del  territorio  nazionale,  inteso  nel  suo  senso  più
             ampio, ovvero soggetto alle sole limitazioni per ragioni di sanità o sicurezza, le
             vie vicinali esprimono una di quelle “utilità funzionali all’esercizio dei diritti
             fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona umana”, cui si è riferita la
             Commissione Rodotà nel 2007, per perimetrare la definizione di “beni comuni” .
                                                                                      (72)
                  Lucida, in particolare, l’analisi di coloro i quali  hanno osservato come
                                                               (73)
             tutti quei beni su cui emerga, con nitida evidenza, la “preminenza dell’uso sul
             dominio” sono, in definitiva, “beni fuori commercio” in quanto beni struttural-
             mente incompatibili con la logica di mercato. Essi sfuggono, cioè, al meccani-
             smo di formazione del prezzo, pertanto, non potendo essere valutati secondo i
             canoni della transazione commerciale, sono, di fatto, beni inestimabili.
                  L’argomento,  che  evidentemente  necessita  di  uno  scritto  dedicato,  può
             solo essere accennato in questa sede. Com’è noto, la questione giuridica sui beni
             comuni è, prima di tutto, una questione strutturale-semantica, un “dibattito”
             che li fa apparire, oggi, come una categoria dinamica ed in continua evoluzione.
             In particolare, nell’attuale sentimento sociale e giuridico, il “bene comune” non
             è  (più)  solamente  identificato  con  la  “risorsa  naturale  esauribile  e  di  libero
             accesso” (come invece ancora tende a qualificarlo la scienza economica); come
             sopra  anticipato,  infatti,  esso  è  ormai  individuato  in  ogni  “capacità”
             (materiale/immateriale;  locale/globale)  che  sia  funzionale  al  pieno  sviluppo
             della persona umana. I beni comuni, pertanto, sono visti e percepiti come “l’al-
             tra faccia” dei diritti fondamentali, in quanto indispensabili strumenti per la rea-
             lizzazione di una qualità della vita libera e dignitosa, con particolare riferimento
             alla tutela della salute umana ed ambientale.
                  In definitiva, i beni comuni sono “figli delle società che li vivono”, la loro
             strutturazione e la loro disciplina dipendono da una scelta politica di fondo e
             quindi dalla capacità di una Nazione di intuire e progettare possibilità di crescita
             pubblica sostenibile e condivisa.

             (72)  A. CIERVO, I Beni comuni, Roma, 2012. Per un inquadramento teorico dogmatico si veda inoltre
                  U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2012.
             (73)  R. A. ALBANESE, cit., pag. 110.

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