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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
Ora, considerando che la norma in parola nulla statuisce in ordine alle
strade vicinali, la dottrina tradizionale ne ricava che il diritto di proprietà insi-
stente su tali sedimi non possa che essere di natura privatistica, appartenendo,
quindi, iure condomini ai proprietari dei fondi latistanti .
(80)
Evidente il vizio concettuale-sistematico che caratterizza tale conclusione
ermeneutica: per l’impostazione romanistica la proprietà che può conoscere
l’ordinamento giuridico o è pubblica o è privata, l’alternativa di “un altro modo
di possedere” non può trovare cittadinanza. Di contro, per la visione che in
questa sede stiamo tentando di coltivare, appare fin troppo semplice obiettare
che, se la legge sui lavori pubblici avesse voluto sancire la proprietà privata sulle
vicinali, avrebbe dovuto farlo in modo chiaro ed espresso, così come ha fatto
per le strade demaniali. All’opposto, non avendo neanche toccato il punto, sia
lasciata all’interprete, quantomeno, la libertà intellettuale di rilevare l’impasse
sistemico, e quindi la difficoltà, di matrice eminentemente teorica, manifestata
dalla tradizione romanistica nel rapportarsi con beni che, per loro natura, mal
si conciliano ai propri, rigidi, schemi di catalogazione e disciplina.
Tale difficoltà, inoltre, ci sembra efficacemente testimoniata anche dai
130 anni (circa) che separano l’allegato F dal Nuovo Codice della Strada
(d.lgs. 285/1992) e quindi dall’unica, espressa, riconduzione normativa dei trac-
ciati vicinali al dominio privatistico. Solo in tale sede, infatti, la strada vicinale è
stata esplicitamente definita dal legislatore come “strada privata fuori dai centri
abitati ad uso pubblico” (art. 3, comma 1, n. 52, C.d.S.). Si noti, peraltro, come
tale “soluzione” sia stata originata da esigenze di semplificazione più che da
intenti sistemici. Occorre tener presente, infatti, che il codice della strada è un
corpo normativo dal carattere eminentemente tecnico, funzionale alla disciplina
della (mera) viabilità stradale; in quanto tale, dal suo articolato, non possono
essere ricavati principi di carattere ordinamentale, quantomeno se non suppor-
tati da ulteriori evidenze ermeneutiche di più ampio respiro. D’altronde, è lo
stesso articolo 3 sopra citato a specificare che le definizioni rese nel codice
devono intendersi limitate “ai fini delle presenti norme”, limitate quindi allo
scopo di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli
animali sulle strade medesime (art. 1 C.d.S.). Insomma, la formulazione così
resa dal codice della strada, a ben vedere, più che far luce sulla natura del diritto
dominicale insistente sul suolo dei tracciati vicinali, non fa altro che accrescere
la confusione di un panorama normativo già laconico e ambiguo .
(81)
(80) Cfr. E. VINCI, cit., pag. 82.
(81) La lettura proposta, in definitiva si sostanzia in una rigorosa critica del precetto in parola,
tanto da metterne in discussione la stessa legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3,
42 e 43 della Carta Costituzionale.
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