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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
                                      SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO




                    Ora, considerando che la norma in parola nulla statuisce in ordine alle
               strade vicinali, la dottrina tradizionale ne ricava che il diritto di proprietà insi-
               stente su tali sedimi non possa che essere di natura privatistica, appartenendo,
               quindi, iure condomini ai proprietari dei fondi latistanti .
                                                                     (80)
                    Evidente il vizio concettuale-sistematico che caratterizza tale conclusione
               ermeneutica:  per  l’impostazione  romanistica  la  proprietà  che  può  conoscere
               l’ordinamento giuridico o è pubblica o è privata, l’alternativa di “un altro modo
               di possedere” non può trovare cittadinanza. Di contro, per la visione che in
               questa sede stiamo tentando di coltivare, appare fin troppo semplice obiettare
               che, se la legge sui lavori pubblici avesse voluto sancire la proprietà privata sulle
               vicinali, avrebbe dovuto farlo in modo chiaro ed espresso, così come ha fatto
               per le strade demaniali. All’opposto, non avendo neanche toccato il punto, sia
               lasciata all’interprete, quantomeno, la libertà intellettuale di rilevare l’impasse
               sistemico, e quindi la difficoltà, di matrice eminentemente teorica, manifestata
               dalla tradizione romanistica nel rapportarsi con beni che, per loro natura, mal
               si conciliano ai propri, rigidi, schemi di catalogazione e disciplina.
                    Tale difficoltà, inoltre, ci sembra efficacemente testimoniata anche dai
               130  anni  (circa)  che  separano  l’allegato  F  dal  Nuovo  Codice  della  Strada
               (d.lgs. 285/1992) e quindi dall’unica, espressa, riconduzione normativa dei trac-
               ciati vicinali al dominio privatistico. Solo in tale sede, infatti, la strada vicinale è
               stata esplicitamente definita dal legislatore come “strada privata fuori dai centri
               abitati ad uso pubblico” (art. 3, comma 1, n. 52, C.d.S.). Si noti, peraltro, come
               tale “soluzione” sia stata originata da esigenze di semplificazione più che da
               intenti sistemici. Occorre tener presente, infatti, che il codice della strada è un
               corpo normativo dal carattere eminentemente tecnico, funzionale alla disciplina
               della (mera) viabilità stradale; in quanto tale, dal suo articolato, non possono
               essere ricavati principi di carattere ordinamentale, quantomeno se non suppor-
               tati da ulteriori evidenze ermeneutiche di più ampio respiro. D’altronde, è lo
               stesso articolo 3 sopra citato a specificare che le definizioni rese nel codice
               devono intendersi limitate “ai fini delle presenti norme”, limitate quindi allo
               scopo di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli
               animali sulle strade medesime (art. 1 C.d.S.). Insomma, la formulazione così
               resa dal codice della strada, a ben vedere, più che far luce sulla natura del diritto
               dominicale insistente sul suolo dei tracciati vicinali, non fa altro che accrescere
               la confusione di un panorama normativo già laconico e ambiguo .
                                                                              (81)
               (80)  Cfr. E. VINCI, cit., pag. 82.
               (81)  La lettura proposta, in definitiva si sostanzia in una rigorosa critica del precetto in parola,
                    tanto da metterne in discussione la stessa legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3,
                    42 e 43 della Carta Costituzionale.
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