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AGRO ECO AMBIENTE
Necessario in proposito riferirsi all’art. 14 , ossia a quella norma che
(87)
subordina ogni alterazione nell’uso della vicinale “pubblica” a preventivi prov-
vedimenti autorizzatori del “Consorzio” e del “Comune”.
Preliminarmente occorre rilevare come l’apparente antinomia tra tale
norma ed il combinato disposto di cui agli artt. 14, comma 2 , e 25, comma 1
(88)
(89)
del Codice della Strada, sembra debba essere risolta a favore del decreto-legge
luogotenenziale quale lex specialis prevalente sullo ius superveniens di carattere
generale .
(90)
Peraltro, in tal senso paiono propendere lo stesso d.lgs. 285/1992 laddove
afferma che (art. 2, comma 6, lett. D) “ai fini del presente codice, le strade
‘vicinali’ sono assimilate alle strade comunali”, nonché il d.lgs. 179/2009 che ha
ritenuto “indispensabile” la permanenza in vigore del d.l.lgt. 1446/1918 .
(91)
Quindi, considerato che la lex specialis in materia di vicinali deve prevalere
su ogni altra norma di portata generale e che, pertanto, anche ai meri fini del
codice della strada, le strade vicinali devono essere assimilate alle comunali
compatibilmente con le disposizioni speciali in materia, allora si deve concludere
che, all’attualità, la gestione delle vicinali è attribuita alla deliberazione congiun-
ta di una realtà di matrice eminentemente civica (il consorzio), con una di fon-
damento pubblicistico (il comune).
A nostro avviso tale rilievo costituisce così una ulteriore testimonianza
delle difficoltà incontrate dal legislatore nel confrontarsi con una “realtà alie-
na” per il proprio ordinamento; difficoltà in qualche modo aggirate mediante
“soluzioni di compromesso”, tese ad unire e sintetizzare prerogative privati-
stiche, sociali e pubblicistiche nei limiti delle possibilità concesse dal sistema
(87) Art. 14: “ogni uso od occupazione di suolo che modifichi, anche temporaneamente, le con-
dizioni del transito sulle strade vicinali, dovrà essere autorizzata dal Consorzio, e per le strade
soggette ad uso pubblico, anche dal Consiglio comunale, o dal sindaco, secondo che si tratti
di occupazione stabile, oppure temporanea, avuto specialmente riguardo alla migliore utiliz-
zazione dei fondi e delle industrie, a cui la strada serve”.
(88) Art. 14, comma 2, C.d.S. (rubricato “poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”):
“per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal pre-
sente codice sono esercitati dal comune”. In proposito può ricordarsi che l’art. 2, comma 7,
C.d.S. (rubricato “definizione e classificazione delle strade”) così recita: “le strade urbane di
cui al comma 2, lettere D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F
(strade locali), sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati
con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.
(89) Art. 25, comma 1, C.d.S. (rubricato “attraversamenti ed uso della sede stradale”): “non pos-
sono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti od
uso della sede stradale (…), che possono comunque interessare la proprietà stradale (…)”.
(90) Cfr. L. FULCINITI, cit., pag. 10.
(91) Ibidem.
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