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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
ante litteram dello schema procedimentale a formazione progressiva dell’effetto
giuridico. Peraltro, considerando che la procedimentalizzazione dell’azione
amministrativa è stata elevata a “principio cardine” solo a seguito del varo della
legge 241/1990, a maggior ragione ogni sua (specifica) “previsione anteceden-
te” dovrebbe essere dotata di particolare forza conformante, in quanto adottata
entro un contesto giuridico che concepiva lo Stato e l’apparato amministrativo
come entità istituzionalmente sovraordinate ai soggetti governati .
(94)
Il “contraddittorio” previsto dal citato art. 5, pertanto, assurge a vero e
proprio strumento riconosciuto ai privati per manifestare rilievi ed interessi nel
compimento delle operazioni di delimitazione delle proprietà a fini catastali. A
rigor di logica, dunque, ne dovrebbe conseguire che la rappresentazione delle
vicinali come partita speciale nelle cartografie catastali, altre e diverse dalle pro-
prietà particellate, è stata frutto di un’operazione condivisa e accertata, rebus sic
stantibus, tanto dal soggetto pubblico quanto dai vari soggetti privati di volta in
volta coinvolti; un’operazione, alla quale è stata poi conferita “pubblica fede”
mediante la rappresentazione su mappa catastale .
(95)
A nostro parere, in definitiva, è del tutto evidente che anche il legislatore
del catasto si è trovato in difficoltà nel rapportarsi con questo specifico argo-
mento, preferendo non pronunciarsi sul punto e comunque finendo per consi-
derare le vicinali alla stregua delle “strade demaniali” .
(96)
(94) Cfr. M. CLARICH, cit., pag. 103.
(95) Si rammenti in proposito che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 68/1960, le mappe
catastali, assieme ad altre carte ivi contemplate, costituiscono “cartografia ufficiale dello Stato”.
La lettura della normativa catastale qui proposta consente di ripartire le strade vicinali aperte
al libero transito in: vicinali di remota provenienza, vicinali rilevate all’epoca dell’impianto
catastale e vicinali sorte successivamente.
Per quanto sin qui detto, pertanto, solo su queste ultime, laddove venisse dimostrata la loro
costituzione da parte dell’Ente locale, potrebbe rinvenirsi una destinazione d’uso pubblico
ex art. 825 c.c. (servitù prediale pubblica).
(96) Si precisa che l’istruzione XIV di cui al d.m. 1° marzo 1949, al paragrafo 13, ha poi specificato
che le vicinali debbano essere indicate nella “partita speciale” assieme alle altre strade pubbliche:
“nella partita speciale Strade pubbliche si inscrive (…) la superficie complessiva delle strade
nazionali, provinciali, comunali e vicinali, delle piazze che servono loro di continuazione e
sono destinate allo stesso uso”.
Si rammenti in proposito che ai sensi dell’art. 822, comma 2, c.c. (cosiddetto demanio even-
tuale o accidentale) “fanno (…) parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le
strade, (…); e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico”. Ora, premesso che gli atti amministrativi che accertano il carattere
demaniale di un bene in base ai criteri posti dal codice civile hanno mero carattere ricognitivo,
anziché costitutivo, non può tuttavia dubitarsi che i “beni demaniali” siano stati classificati dal
legislatore codicistico alla luce di un criterio formale, in quanto basato su caratteristiche standard,
e quindi sulle proprietà intrinseche dei beni stessi.
A ben vedere, pertanto, tale impostazione sistematica appare fondata su di una oggettiva equi-
parazione, effettuata - in astratto - sulla “rilevanza pubblicistica” dei beni così presi in consi-
derazione dal codice civile.
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