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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
civilistico-costituzionale vigente al tempo dell’emanazione della norma mede-
sima, ossia l’architettura giuridico-istituzionale del Regno d’Italia. Pertanto, se
già in vigenza dello Statuto Albertino la normativa in esame sembrava pro-
pendere per forme di dominio “diverse” da quelle proposte dall’impostazione
romanistica, a maggior ragione dovrebbe farlo oggi, in quanto disciplina che
deve essere letta ed applicata alla luce di un’interpretazione orientata a con-
formarsi ai principi ed ai valori della Costituzione repubblicana. In particolare,
se inserita nel presente contesto costituzionale, i profili teorici di tale figura
giuridica non possono che essere ricercati nella “riserva originaria” che, ai
sensi dell’art. 43 della Carta fondamentale, la legge può riconoscere a
“comunità di utenti” nel governo di “servizi pubblici essenziali di premi-
(92)
nente interesse generale”. Alla luce di ciò, ci sembra del tutto evidente come
sui patrimoni viari vicinali si apra così la prospettiva dogmatica relativa all’al-
tro modo di possedere, quello proprio di situazioni collettive di appartenenza
funzionali all’esistenza, allo sviluppo ed alla sopravvivenza di quella stessa
comunità che al contempo ne è artefice e fruitore.
A tal proposito, ulteriori elementi sulla “natura dominicale civica” delle
vicinali possono trarsi da un’interpretazione sistematica della normativa in
materia di catasto, in particolare dal Testo Unico del Nuovo Catasto Terreni
(r.d. 1572/1931) e dal regolamento sul riordino dell’imposta fondiaria (r.d.
1539/1933).
Ora, è ben noto come la normativa catastale sia stata concepita come fun-
zionale ad una corretta e rigorosa “perequazione fiscale”; d’altronde il fondamen-
to giuridico del nostro impianto catastale può essere rinvenuto nella legge
3682/1886 (poi sostituita dal citato testo unico del 1931) il cui obiettivo era spe-
cificatamente quello di distribuire, secondo parametri equitativi, l’imposizione
fiscale nel Regno d’Italia. A tal proposito, visto che, tra Otto e Novecento la
proprietà terriera era ancora considerata la principale fonte di ricchezza delle
persone e delle famiglie, la normativa fu strutturata e redatta per consentire la
costruzione di un “registro su mappe” capace di descrivere e censire tutti i beni
immobili presenti nel territorio di un Comune.
È entro tale contesto che, quindi, deve essere collocato l’art. 1 del r.d.
1572/1931, ai sensi del quale due sono le finalità del (nuovo) “catasto geome-
trico particellare uniforme”, e specificatamente:
1)accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni”;
2)perequare l’imposta fondiaria.
(92) Si veda in proposito quanto proposto da A. CIERVO, (2013) e U. Mattei, (2012), op. cit.
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