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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
                                      SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO




               civilistico-costituzionale vigente al tempo dell’emanazione della norma mede-
               sima, ossia l’architettura giuridico-istituzionale del Regno d’Italia. Pertanto, se
               già in vigenza dello Statuto Albertino la normativa in esame sembrava pro-
               pendere per forme di dominio “diverse” da quelle proposte dall’impostazione
               romanistica, a maggior ragione dovrebbe farlo oggi, in quanto disciplina che
               deve essere letta ed applicata alla luce di un’interpretazione orientata a con-
               formarsi ai principi ed ai valori della Costituzione repubblicana. In particolare,
               se inserita nel presente contesto costituzionale, i profili teorici di tale figura
               giuridica non possono che essere ricercati nella “riserva originaria” che, ai
               sensi  dell’art.  43  della  Carta  fondamentale,  la  legge  può  riconoscere  a
               “comunità di utenti”  nel governo di “servizi pubblici essenziali di premi-
                                    (92)
               nente interesse generale”. Alla luce di ciò, ci sembra del tutto evidente come
               sui patrimoni viari vicinali si apra così la prospettiva dogmatica relativa all’al-
               tro modo di possedere, quello proprio di situazioni collettive di appartenenza
               funzionali  all’esistenza,  allo  sviluppo  ed  alla  sopravvivenza  di  quella  stessa
               comunità che al contempo ne è artefice e fruitore.
                    A tal proposito, ulteriori elementi sulla “natura dominicale civica” delle
               vicinali  possono  trarsi  da  un’interpretazione  sistematica  della  normativa  in
               materia di catasto, in particolare dal Testo Unico del Nuovo Catasto Terreni
               (r.d.  1572/1931)  e  dal  regolamento  sul  riordino  dell’imposta  fondiaria  (r.d.
               1539/1933).
                    Ora, è ben noto come la normativa catastale sia stata concepita come fun-
               zionale ad una corretta e rigorosa “perequazione fiscale”; d’altronde il fondamen-
               to  giuridico  del  nostro  impianto  catastale  può  essere  rinvenuto  nella  legge
               3682/1886 (poi sostituita dal citato testo unico del 1931) il cui obiettivo era spe-
               cificatamente quello di distribuire, secondo parametri equitativi, l’imposizione
               fiscale nel Regno d’Italia. A tal proposito, visto che, tra Otto e Novecento la
               proprietà terriera era ancora considerata la principale fonte di ricchezza delle
               persone e delle famiglie, la normativa fu strutturata e redatta per consentire la
               costruzione di un “registro su mappe” capace di descrivere e censire tutti i beni
               immobili presenti nel territorio di un Comune.
                    È entro tale contesto che, quindi, deve essere collocato l’art. 1 del r.d.
               1572/1931, ai sensi del quale due sono le finalità del (nuovo) “catasto geome-
               trico particellare uniforme”, e specificatamente:
                    1)accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni”;
                    2)perequare l’imposta fondiaria.


               (92)  Si veda in proposito quanto proposto da A. CIERVO, (2013) e U. Mattei, (2012), op. cit.

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