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AGRO ECO AMBIENTE
Per quanto premesso, il cosiddetto “accertamento delle proprietà” di cui
al punto 1) della norma in esame, deve essere inteso in senso a-tecnico, doven-
do collocare tale operazione nella sua specifica funzione, strumentalmente ordi-
nata alla realizzazione del catasto a fini perequativi. Unitamente all’indirizzo
maggioritario, pertanto, si deve concordare per l’inefficacia probatoria a fini
sostanziali-petitori delle (mere) risultanze catastali .
(93)
Ciò rilevato, tuttavia, occorre tener presente che l’unità minima di rappre-
sentazione del “catasto particellare” è, appunto, la “particella” che l’art. 2 del testo
unico definisce come quella “porzione continua di terreno o (di) fabbricato, (…)
situati in un medesimo comune, (appartenenti) allo stesso possessore, (riferite alla)
medesima qualità o classe, o (aventi) la stessa destinazione”.
Ebbene, per quanto riguarda la rappresentazione sulla mappa catastale
delle strade vicinali, l’art. 50, lett. a), del r.d. 1539/1933 dispone che “le strade
nazionali, provinciali, comunali e vicinali (…)” debbano essere rilevate e rap-
presentate in mappa “senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi”.
Ora, se è pur vero che l’art. 2 T.U. N.C.T. sopra citato considera “particella”
anche quella “porzione continua di immobile avente la stessa destinazione”, è
parimenti vero che - all’interno di un presunto contesto di dominio privato
delle strade vicinali - una normativa nata e finalizzata alla perequazione fiscale
avrebbe dovuto includere, e non escludere, dal computo delle proprietà private
anche le aree occupate da tali strade. Se ne deve dedurre, pertanto, che anche la
normativa catastale considera le strade vicinali come beni immobili diversi dai
beni di proprietà privata.
Il contesto che emerge dalla esposta lettura sembra trovare, poi, la propria
chiave di volta nell’art. 5 del Testo Unico N.C.T., ai sensi del quale (comma 1):
“la delimitazione (…) delle proprietà (…) sarà eseguita per cura
dell’Amministrazione del Catasto, in concorso della Commissione censuaria
comunale, ed in contraddittorio delle parti interessate (…)”. In particolare, l’ac-
certamento cartografico delle proprietà effettuato nel contraddittorio tra pubbli-
ca amministrazione e privati, ci sembra configurare, di fatto, una sorta di fattispecie
(93) Si rammenti, tuttavia, come le risultanze catastali possano rilevare, seppur in via residuale, ai
fini dell’azione ex art. 950. A tal proposito preme rilevare come una consolidata giurispru-
denza di legittimità affermi che “nell’azione di regolamento di confini, la quale si configura
come una vindicatio duplex incertae partis, incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di
allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di con-
fine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur,
deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricor-
rendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario”. Così Cass.
14993/2012 e Cass. 5257/2011, in: G. CIAN, (a cura di), Commentario breve al codice civile,
Milano, 2017, voce art. 950, pag. 860.
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