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AGRO ECO AMBIENTE




                  Per quanto premesso, il cosiddetto “accertamento delle proprietà” di cui
             al punto 1) della norma in esame, deve essere inteso in senso a-tecnico, doven-
             do collocare tale operazione nella sua specifica funzione, strumentalmente ordi-
             nata alla realizzazione del catasto a fini perequativi. Unitamente all’indirizzo
             maggioritario, pertanto, si deve concordare per l’inefficacia probatoria a fini
             sostanziali-petitori delle (mere) risultanze catastali .
                                                             (93)
                  Ciò rilevato, tuttavia, occorre tener presente che l’unità minima di rappre-
             sentazione del “catasto particellare” è, appunto, la “particella” che l’art. 2 del testo
             unico definisce come quella “porzione continua di terreno o (di) fabbricato, (…)
             situati in un medesimo comune, (appartenenti) allo stesso possessore, (riferite alla)
             medesima qualità o classe, o (aventi) la stessa destinazione”.
                  Ebbene,  per  quanto  riguarda  la  rappresentazione  sulla  mappa  catastale
             delle strade vicinali, l’art. 50, lett. a), del r.d. 1539/1933 dispone che “le strade
             nazionali, provinciali, comunali e vicinali (…)” debbano essere rilevate e rap-
             presentate in mappa “senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi”.
                  Ora, se è pur vero che l’art. 2 T.U. N.C.T. sopra citato considera “particella”
             anche quella “porzione continua di immobile avente la stessa destinazione”, è
             parimenti vero che - all’interno di un presunto contesto di dominio privato
             delle strade vicinali - una normativa nata e finalizzata alla perequazione fiscale
             avrebbe dovuto includere, e non escludere, dal computo delle proprietà private
             anche le aree occupate da tali strade. Se ne deve dedurre, pertanto, che anche la
             normativa catastale considera le strade vicinali come beni immobili diversi dai
             beni di proprietà privata.
                  Il contesto che emerge dalla esposta lettura sembra trovare, poi, la propria
             chiave di volta nell’art. 5 del Testo Unico N.C.T., ai sensi del quale (comma 1):
             “la  delimitazione  (…)  delle  proprietà  (…)  sarà  eseguita  per  cura
             dell’Amministrazione  del  Catasto,  in  concorso  della  Commissione  censuaria
             comunale, ed in contraddittorio delle parti interessate (…)”. In particolare, l’ac-
             certamento cartografico delle proprietà effettuato nel contraddittorio tra pubbli-
             ca amministrazione e privati, ci sembra configurare, di fatto, una sorta di fattispecie


             (93)  Si rammenti, tuttavia, come le risultanze catastali possano rilevare, seppur in via residuale, ai
                  fini dell’azione ex art. 950. A tal proposito preme rilevare come una consolidata giurispru-
                  denza di legittimità affermi che “nell’azione di regolamento di confini, la quale si configura
                  come una vindicatio duplex incertae partis, incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di
                  allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di con-
                  fine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur,
                  deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricor-
                  rendo  in  ultima  analisi  alle  risultanze  catastali,  aventi  valore  sussidiario”.  Così  Cass.
                  14993/2012  e  Cass.  5257/2011,  in:  G.  CIAN,  (a  cura  di),  Commentario  breve  al  codice  civile,
                  Milano, 2017, voce art. 950, pag. 860.

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