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AGRO ECO AMBIENTE




             10.Conclusioni
                  Con il presente scritto si è tentato di proporre al lettore una visione nuova
             e diversa del contesto nel quale dottrina e giurisprudenza sono solite collocare
             le strade vicinali. Preliminarmente, riprendendo un copioso filone giurispru-
             denziale pre-repubblicano, si è voluto ricostruire la qualificazione della destina-
             zione d’uso pubblico gravante sulle vicinali nei termini di “atipico diritto reale
             di godimento”, fondato sugli “usi” di cui all’art. 1, n. 4, delle preleggi. Trovando
             legittimazione in tale fonte, è stato possibile svincolare l’istituto così ricavato dai
             rigidi schemi codicistici in materia di diritti reali, per esprimersi quale “situazio-
             ne giuridica” attribuita ad una determinata comunità locale in riferimento ad un
             (peculiare) bene immobile, sul quale può essere esercitata dall’intero pubblico
             di “utenti” per proprio diritto.
                  Successivamente, analizzando la natura del diritto sotteso alle posizioni in
             oggetto,  ci  si  è  proposti  di  far  emergere  quelle  peculiarità  e  quegli  elementi
             capaci di suggerire un’altra natura giuridica delle peculiari figure di possesso
             insistenti sulle vicinali “pubbliche”, cercando così di andare oltre i limiti della
             dicotomica ripartizione tra proprietà privata e proprietà pubblica derivanti dal-
             l’impostazione  codicistica.  In  particolare,  si  è  tentato  di  evidenziare  come  i
             “patrimoni viari vicinali”, per loro stessa evidenza, siano “attratti” al vasto ed
             inesplorato  ambito  dei  beni  comuni;  un  ambito  entro  il  quale  essi  possono
             conoscere  la  propria  massima  valorizzazione  come  fondamentale  elemento
             paesistico-culturale,  funzionale  alla  realizzazione  di  uno  schema  di  sviluppo
             della vita umana equilibrato e sostenibile, anche in ottica intergenerazionale.
                  Le conclusioni così raggiunte ci hanno quindi portato a toccare la tematica,
             estremamente complessa, della “regolazione” o “regolamentazione” dei beni
             comuni, la cui premessa logica può essere ricercata nel paragrafo 8 del presente
             scritto, ossia nella (radicale) negazione dei meccanismi di mercato entro i con-
             fini della materia in oggetto .
                                       (97)

             (97)  In proposito si ricordi come la Corte Costituzionale, esaminando l’ammissibilità del quesito
                  sulla normativa in tema di servizio idrico integrato in occasione del referendum abrogativo
                  del 2011 (cosiddetto “referendum sull’acqua pubblica”), ha avuto modo di precisare che
                  l’esclusione della componente relativa all’utile d’impresa dalla tariffa idrica ha di fatto “reso
                  estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua”, così C. Cost. n. 20/2011,
                  consultabile in: www.giurcost.org. In questa sede ci limitiamo ad osservare che nel variopinto
                  panorama dei beni comuni è tuttavia possibile rinvenire alcune risorse a vocazione collettiva
                  che, per loro struttura, sono suscettibili di conoscere punti di contatto e di sintesi con le
                  “logiche di mercato”, aprendo così la strada a soluzioni mediane che, nel prossimo futuro,
                  potrebbero offrire inattese opportunità di sviluppo. D’altronde le tecniche di regolazione del
                  mercato possono essere “contemperate”, unendo alla logica dell’equilibrio e delle “scelte del
                  consumatore individuale” (obiettivo dell’efficiente funzionamento) la tutela di interessi gene-
                  rali quali, appunto, la garanzia della fruizione generalizzata di una determinata risorsa.

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