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AGRO ECO AMBIENTE
10.Conclusioni
Con il presente scritto si è tentato di proporre al lettore una visione nuova
e diversa del contesto nel quale dottrina e giurisprudenza sono solite collocare
le strade vicinali. Preliminarmente, riprendendo un copioso filone giurispru-
denziale pre-repubblicano, si è voluto ricostruire la qualificazione della destina-
zione d’uso pubblico gravante sulle vicinali nei termini di “atipico diritto reale
di godimento”, fondato sugli “usi” di cui all’art. 1, n. 4, delle preleggi. Trovando
legittimazione in tale fonte, è stato possibile svincolare l’istituto così ricavato dai
rigidi schemi codicistici in materia di diritti reali, per esprimersi quale “situazio-
ne giuridica” attribuita ad una determinata comunità locale in riferimento ad un
(peculiare) bene immobile, sul quale può essere esercitata dall’intero pubblico
di “utenti” per proprio diritto.
Successivamente, analizzando la natura del diritto sotteso alle posizioni in
oggetto, ci si è proposti di far emergere quelle peculiarità e quegli elementi
capaci di suggerire un’altra natura giuridica delle peculiari figure di possesso
insistenti sulle vicinali “pubbliche”, cercando così di andare oltre i limiti della
dicotomica ripartizione tra proprietà privata e proprietà pubblica derivanti dal-
l’impostazione codicistica. In particolare, si è tentato di evidenziare come i
“patrimoni viari vicinali”, per loro stessa evidenza, siano “attratti” al vasto ed
inesplorato ambito dei beni comuni; un ambito entro il quale essi possono
conoscere la propria massima valorizzazione come fondamentale elemento
paesistico-culturale, funzionale alla realizzazione di uno schema di sviluppo
della vita umana equilibrato e sostenibile, anche in ottica intergenerazionale.
Le conclusioni così raggiunte ci hanno quindi portato a toccare la tematica,
estremamente complessa, della “regolazione” o “regolamentazione” dei beni
comuni, la cui premessa logica può essere ricercata nel paragrafo 8 del presente
scritto, ossia nella (radicale) negazione dei meccanismi di mercato entro i con-
fini della materia in oggetto .
(97)
(97) In proposito si ricordi come la Corte Costituzionale, esaminando l’ammissibilità del quesito
sulla normativa in tema di servizio idrico integrato in occasione del referendum abrogativo
del 2011 (cosiddetto “referendum sull’acqua pubblica”), ha avuto modo di precisare che
l’esclusione della componente relativa all’utile d’impresa dalla tariffa idrica ha di fatto “reso
estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua”, così C. Cost. n. 20/2011,
consultabile in: www.giurcost.org. In questa sede ci limitiamo ad osservare che nel variopinto
panorama dei beni comuni è tuttavia possibile rinvenire alcune risorse a vocazione collettiva
che, per loro struttura, sono suscettibili di conoscere punti di contatto e di sintesi con le
“logiche di mercato”, aprendo così la strada a soluzioni mediane che, nel prossimo futuro,
potrebbero offrire inattese opportunità di sviluppo. D’altronde le tecniche di regolazione del
mercato possono essere “contemperate”, unendo alla logica dell’equilibrio e delle “scelte del
consumatore individuale” (obiettivo dell’efficiente funzionamento) la tutela di interessi gene-
rali quali, appunto, la garanzia della fruizione generalizzata di una determinata risorsa.
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