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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
                                      SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO




               non avrebbe dovuto prevedere l’alternativa tra le operazioni di “classificazione
               come vicinale” e “alienazione al privato frontista” in quanto solo questa secon-
               da opzione sarebbe stata ammissibile, salvo poi costituire il fondo alienato con
               il gravame della destinazione a pubblico uso .
                                                          (85)
                    Ciò rilevato, si concorda con gli orientamenti in materia laddove rilevano
               la vocazione eminentemente pubblica delle strade in esame, ce ne discostiamo
               però con riguardo ai tentativi di riconduzione delle vicinali derivanti da declas-
               samento ora al demanio comunale, ora al regime della servitù pubblica. Ai
               sensi della lettura ermeneutica che stiamo qui cercando di avanzare, pertanto,
               anche l’art. 18 in esame deve essere inteso come norma che presuppone e con-
               cepisce le vicinali come beni a sé stanti, dotati di un proprio, peculiare, regime
               giuridico.
                    A  nostro  parere,  pertanto,  dalla  stessa  costruzione  metodologica
               dell’Allegato F si deve ricavare una ratio iuris improntata a considerare le vici-
               nali di pubblico transito come beni “altri e diversi” dalle strade private.
                    Sul punto ulteriori conclusioni possono poi essere ricavate da una attenta
               analisi del d.l.lgt. 1446/1918. Sappiamo come tale corpo normativo provveda a
               regolamentare la costituzione dei consorzi deputati alla manutenzione, sistema-
               zione e ricostruzione delle vicinali avendo come espresso ed esclusivo riferi-
               mento i relativi “utenti” , in quella sede intesi come proprietari dei fondi lati-
                                       (86)
               stanti e fruitori che utilizzano o beneficiano delle strade con maggior frequenza
               ed in maggior misura. Anche in questo caso, pertanto, la normativa mai si rife-
               risce ai “proprietari della strada”. Ma non solo, a ben vedere, dal testo in parola,
               traspare ancor con più nitidezza il carattere ibrido del dominio interessante i
               tracciati vicinali.


               (85)  Il fatto che la norma in esame si preoccupi di disciplinare la soppressione delle (sole) strade
                    comunali  (si  veda  il  comma  1)  senza  nulla  dire  riguardo  al  procedimento  eventualmente
                    applicabile alle vicinali, suggerisce ulteriori riflessioni. Premesso, infatti, che le vicinali sono
                    assimilate alle strade comunali ai soli fini del codice della strada (art. 2, comma 6, lett. D,
                    d.lgs. 285/1992), ne deriva che, per ogni altro procedimento non espressamente previsto e
                    disciplinato  dal  C.d.S.,  esse  devono  conoscere  una  propria,  specifica,  regolamentazione.
                    L’assenza di una normativa dedicata in seno all’allegato F, pertanto, legittima l’interprete a
                    ritenere che il fine pubblico sotteso - e quindi l’interesse pubblico primario affidato dalla
                    legge alla cura della pubblica amministrazione - in questo caso sia, all’opposto, una sorta di
                    “insopprimibilità” del carattere di vicinalità, quasi a volerne evidenziare il peculiare status giu-
                    ridico, caratterizzato dalla intangibilità, in peius, da parte del potere amministrativo.
               (86)  In un testo composto da venti articoli, l’unica norma nella quale il legislatore è ricorso al ter-
                    mine “proprietari” è l’art. 18, che così recita: “Quando nel procedimento di costituzione del
                    Consorzio di cui all’art. 2, o con le stesse forme, si dichiari che la strada vicinale è soggetta
                    ad uso pubblico, l’azione giudiziaria per negare l’esistenza di questa servitù si prescrive, per
                    i proprietari cui fu notificata la deliberazione del Consiglio comunale, nel termine utile per il
                    ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. L’azione giudiziaria non ha effetto sospensivo”.

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