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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
Rilevato ciò, una prima, importante, analogia tra le terre gravate da usi civi-
ci e le strade vicinali gravate da uso pubblico può riscontrarsi nei termini di cui
all’art. 2 della legge 168/2017 ai sensi del quale “i beni di collettivo godimento”
sono di specifica attenzione e tutela da parte della Repubblica in quanto:
a. elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
b. strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale nazionale;
c. componenti stabili del sistema ambientale;
d.basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio cul-
turale e naturale;
e. strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
f. fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle
collettività locali degli aventi diritto .
(78)
Ebbene, a parere di chi scrive tali caratteri appartengono e sono propri
anche dei patrimoni viari vicinali, in quanto elementi fondamentali per la vita e lo
sviluppo delle comunità e componenti essenziali dell’ambiente, del paesaggio e
del complessivo sistema antropico. In quanto tali ad esse dovrebbe essere ritenuto
estensibile, in via analogica, quantomeno la previsione di cui all’art. 3, comma 3,
legge 168/2017, relativamente alla inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità ed alla
perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (qui da intendersi declinata nei termini
di “mobilità libera e rispettosa del contesto ambientale e paesistico”). Ma non solo;
ancora grazie allo strumento interpretativo dell’analogia legis, alle vicinali dovrebbe
altresì ritenersi estensibile la previsione di cui al successivo comma 6 della menzio-
nata norma, concernente l’imposizione del vincolo paesaggistico previsto dal codi-
ce dei beni culturali e del paesaggio (art. 142, comma 1, lett. h) d.lgs. 42/2004) al
fine di “contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio” .
(79)
Ulteriori simmetrie, poi, possono essere rinvenute anche sotto l’aspetto più
strettamente “amministrativo”. I demani civici, infatti, vengono solitamente
governati da un “ente gestore” che ne cura la regolamentazione e la valorizzazione,
nel rispetto della normativa statale e regionale. Ebbene, anche in materia di strade
vicinali “pubbliche”, abbiamo visto come il legislatore statale abbia previsto la
costituzione di una sorta di “ente gestore” in qualche modo legittimato a “spen-
dere il nome” della comunità territoriale di riferimento.
(78) In conclusione del presente elaborato ci soffermeremo, brevemente, sulle modalità attraverso le
quali il concetto di “risorsa rinnovabile” possa essere applicato anche ai peculiari beni qui in esame.
(79) De iure condendo sarebbe auspicabile l’introduzione, all’interno della norma in parola, di una
lettera h-bis) specificatamente dedicata ad estendere la tutela legislativa ivi prevista anche alle
“sedi stradali, comprensive di pertinenze e fasce di rispetto che sono qualificate come vici-
nali, poderali, di bonifica, benché sentiero, mulattiera o tratturo”.
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