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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
                                      SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO




               7.1. segue: per una ipotesi di rivendica del diritto di uso pubblico delle comunità territoriali
                    Volendo ipotizzare una applicazione concreta di quanto sin qui detto, si
               prenda a modello il patrimonio viario anticamente riconducibile all’istituzione
               della Dogana dei Paschi di Siena, ossia a quel vasto reticolato viario, spontanea-
               mente  costituitosi  nel  tempo  in  funzione  del  transito  transumante  verso  la
               Toscana meridionale, ancora oggi in gran parte ricostruibile e potenzialmente
               ripercorribile . Ebbene tali itinerari - alcuni dei quali di remotissima origine -
                            (69)
               dalla  seconda  metà  del  secolo  XIV  sono  stati  riorganizzati  e  puntualmente
               disciplinati dall’antico Comune di Siena al fine di incentivare e valorizzare una
               delle  principali  entrate  fiscali  della  Repubblica:  la  tassazione  del  “diritto  di
               pascolo comune” sulle terre adibite a “dogana”, nonché la collegata tassazione
               del “diritto di transito” sulle relative “strade doganali”.
                    Occorre precisare che, oggi, gran parte di quegli itinerari sono confluiti
               nell’attuale rete viaria pubblica (vicinale, comunale, provinciale o statale) e sono
               pertanto liberamente percorribili da “pedoni, veicoli e animali” .
                                                                            (70)
                    La questione giuridica, pertanto, si fa particolarmente interessante per quei
               casi in cui tali percorsi, o parti di essi, con il tempo siano stati interclusi, dismessi
               o comunque inibiti al libero transito. Per quanto sin qui detto, infatti, in tali even-
               tualità le comunità territoriali, in quanto soggetti collettivi originariamente titolari
               del diritto di libero transito, ben potrebbero adire l’Autorità giudiziaria ordinaria -
               agendo, eventualmente, “in persona” del locale consorzio di utenti per la manuten-
               zione delle strade vicinali - al fine di veder accertato e dichiarato il proprio diritto
               di pubblico uso , semplicemente producendo in giudizio la mappa degli itinerari
                              (71)
               per come ricavabili dalle fonti antiche e allegando, in diritto, quanto sin qui soste-
               nuto relativamente all’origine della destinazione d’uso pubblico ab immemorabili.


               8.  Strade vicinali pubbliche come beni extra commercium (beni comuni)
                    Alla luce dell’interpretazione che qui si sta cercando di proporre, le strade
               vicinali risultano gravate da un diritto reale di uso pubblico spettante, nella tito-
               larità, alla comunità territoriale di riferimento ed al contempo aperto, nell’eser-
               cizio del godimento, a tutti gli utenti iure proprio.

               (69)  Sull’argomento  si  veda  D.  CRISTOFERI,  La  ‘costruzione’  della  Dogana  dei  Paschi  di  Siena  in
                    Maremma (1353-1419), in: I. DEL PUNTA, M. PAPERINI, (a cura di), La Maremma al tempo di
                    Arrigo.  Società  e  Paesaggio  nel  Trecento  -  continuità  e  trasformazioni,  in  Atti  del  Convegno  (22-23
                    novembre 2013, Suvereto, Livorno, 2015, pagg. 121-131.
               (70)  Art. 2, comma 1, d.lgs. 285/1992.
               (71)  In mancanza di azioni dedicate, lo strumento analogicamente più confacente a tali fini appare
                    l’azione confessoria ex art. 1079 c.c. (cosiddetto vindicatio servitutis).

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