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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
                                      SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO




                    Senza  tale  fondamentale  tassello,  ossia  senza  una  chiara  perimetrazione
               metodico-normativa dell’istituto giuridico in esame, ogni ipotesi in tema di rego-
               lamentazione delle esigenze di carattere collettivo all’interno del nostro ordina-
               mento risulta carente degli stessi presupposti teorici per poter essere intavolata.
                    In  assenza  di  una  chiara  e  nitida  presa  di  posizione  del  legislatore  sul
               punto, come bene hanno osservato le Sezioni Unite nella celebre sentenza di
               San Valentino del 2011 , quello dei “beni comuni” rimane un ambito nel quale
                                     (74)
               l’interprete è oggi chiamato a “porsi al di fuori dell’ormai datata prospettiva del
               dominium romanistico”. Solo cambiando prospettiva, infatti, il giurista può spin-
               gersi verso nuove frontiere ermeneutiche, maggiormente confacenti alla natura
               dei diritti in esame.
                    Per quanto più strettamente attiene ai fini del presente lavoro, ci sembra che
               la categoria delle strade vicinali di pubblico uso, considerate le osservazioni sin qui
               stese - in particolare sotto l’aspetto delle loro “intrinseche connotazioni” , ambien-
                                                                                 (75)
               tali e paesaggistiche - meritino un tentativo di lettura volto a legittimarne la natura
               di “bene comune”, tentativo che si proverà a tratteggiare nelle prossime pagine, non
               prima di aver esaurito una sommaria esposizione in punto di tutela giurisdizionale.

               8.1. segue: profilo di una ulteriore forma di tutela
                    Le osservazioni qui proposte in ordine alle strade vicinali come beni extra
               commercium suggeriscono ulteriori spunti attorno alla legittimità di un eventuale
               ricorso, da parte dell’utente, alla tutela di cui all’art. 1145 c.c., norma rubricata,
               appunto, “possesso di cose fuori commercio”.
                    L’interpretazione prevalente, all’attualità, vede in tale articolo il riconosci-
               mento della difesa offerta dall’esperimento dell’azione di spoglio nei confronti del
               possessore esclusivo di un bene fuori commercio. Per quanto sin qui detto, tutta-
               via, appare estremamente suggestiva l’analisi ermeneutica di chi  vede nel pre-
                                                                            (76)
               cetto in esame il riconoscimento codicistico di una tutela diretta dei diritti d’uso
               pubblico. Infatti, se “il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà
               è senza effetto” (art. 1145, comma 1, c.c.), allora appare lecito affermare che colui
               che usa, in via esclusiva ed escludente, una cosa fuori commercio non possa van-
               tare alcuna situazione giuridica meritevole di tutela per l’ordinamento; con la con-
               seguenza di non avere alcuna legittimità ad agire in via possessoria, poiché l’ordi-
               namento è - quantomeno - indifferente verso quel suo mero “stato di fatto”.

               (74)  Preme precisare che anche tale sentenza non si è discostata dal filone interpretativo maggio-
                    ritario, andando a ricondurre le “servitù pubbliche” caratterizzanti le strade vicinali entro l’al-
                    veo dell’art. 825 c.c.
               (75)  Cass. SS.UU., 14 febbraio 2011, n. 3665, in www.demaniocivico.it.
               (76)  R.A. ALBANESE, cit., pagg. 110-111.

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