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AGRO ECO AMBIENTE
Ma, stando così le cose, l’azione di spoglio di cui al secondo comma dell’art.
1145 c.c. verso quale situazione giuridica meritevole di tutela sarebbe preposta? Si
concretizza così quell’interpretazione che vede in tale strumento codicistico il
rimedio previsto dall’ordinamento civile a favore di tutte quelle situazioni giuridi-
che e quegli istituti che tendono a sfuggire alla rigida classificazione pubblico/pri-
vato, per trovare la propria sistemazione all’interno di un diverso assetto, fondato
non sul dominio, ma sulla destinazione d’uso (beni comuni). Ribaltando la lettura
prevalente, potremmo quindi concludere che, ai sensi dell’art. 1145, comma 2, c.c.,
ogni utente di una vicinale, in quanto tale - e quindi in quanto titolare di un pub-
blico interesse di carattere generale - può adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per
domandare la reintegrazione del pubblico uso nei confronti di colui che, all’op-
posto, pretende esercitare un potere esclusivo sulla strada medesima .
(77)
9. Indagine sulla natura del “dominio” insistente sui patrimoni viari
vicinali gravati da libero transito
Alla luce delle osservazioni sin qui stese può domandarsi se una comunità
capace di dimostrare l’originario diritto di uso pubblico ab immemorabili (par. 7)
sia altresì legittimata a “rivendicare”, su quello stesso sedime viario, una forma
di dominio altra e diversa; capace di andare oltre i rigidi limiti della dicotomia
proprietà privata/proprietà pubblica.
Tirando le somme della disamina effettuata, infatti, l’insieme delle vicinali
“pubbliche” insistenti su di un determinato territorio si manifesta sottoforma
di peculiare “patrimonio immobiliare”, liberamente fruibile da tutti i consociati
in quanto funzionale all’esercizio di diritti fondamentali della persona umana e,
al contempo, riferibile ad una determinata comunità territoriale. Tale particolare
struttura dogmatica - a nostro parere - legittima l’interprete a vedere nella figura
giuridica in esame un potenziale “anello di congiunzione” tra la categoria dei
beni comuni (qui genericamente intesi nel significato reso da Marciano di res
communes omnium) ed il variopinto ambito dei domini collettivi e degli usi civici.
Ciò premesso, considerata altresì l’assenza di una puntuale disciplina nor-
mativa in materia, il giurista può ritenersi legittimato a ricorrere “alle disposizioni
che regolano casi simili o materie analoghe” secondo quanto disposto dall’art. 12,
comma 2, delle preleggi. Pertanto, nella consapevolezza delle profonde peculia-
rità caratterizzanti la materia dei domini collettivi e degli usi civici, si tenterà di
guardare a tali disposizioni quali “fari interpretativi”, entro un’ottica sistematica,
compatibile con i principi regolatori dell’ordinamento civile e costituzionale.
(77) Così già G. BRANCA, Sulla detenzione rispetto ai beni demaniali, in Foro It., 1958, I, pagg. 1148 e ss.
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