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AGRO ECO AMBIENTE
A tal proposito, abbiamo già avuto modo di vedere come le due “norme
fondamentali” in materia, ossia il già citato All. F e il d.l.lgt. 1446/1918 , evi-
(82)
tino di trattare direttamente il dettaglio. Per quanto più specificatamente riguarda
l’allegato F (conosciuto anche come “legge sui lavori pubblici”), a quanto sopra
detto in ordine all’art. 22, si può ulteriormente aggiungere che anche l’art. 19
nulla apporta alla causa della natura privatistica del dominio. Questa norma,
infatti, dopo aver sancito il noto criterio classificatorio-residuale (“tutte le altre
strade non iscritte nelle (altre) categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali”)
si limita ad assoggettare le vicinali alla “vigilanza” delle Autorità comunali,
senza null’altro aggiungere in punto di proprietà.
Emblematiche, altresì, le osservazioni tratte nel par. 5.2 sull’art. 51, il
quale, nell’attribuire gli oneri di manutenzione delle vicinali a “quelli che ne
fanno uso”, mai si riferisce ai “proprietari” della strada.
Sotto tale ottica, infine, anche l’art. 18, comma 2, ci appare suscettibile di
assumere un significato ben preciso. Ai sensi di tale disposizione infatti, “le deli-
berazioni dei Consigli comunali portanti soppressioni di strade dovranno
dichiarare se debbano essere classificate come vicinali, o se invece si debba alie-
narne il suolo ai proprietari frontisti, o all’asta pubblica”.
Attorno a tale norma ruotano varie interpretazioni; l’orientamento pre-
valente tende a leggerla nel senso che la procedura di declassamento di una
strada comunale comporta necessariamente l’inclusione della stessa nel patri-
monio del Comune sub specie di strada vicinale, e ciò in quanto un atto ammi-
nistrativo non potrebbe avere effetti traslativi della proprietà a favore dei pri-
vati frontisti .
(83)
Secondo un’altra lettura, invece, la soppressione di una strada comunale
comporta necessariamente il venir meno di ogni diritto dominicale, sia pubblico
che privato, con la conseguenza che il sedime viario declassato a vicinale
dovrebbe intendersi come bene immobile gravato da servitù pubblica a favore
del Comune .
(84)
A nostro parere è tuttavia possibile percorre un terzo indirizzo ermeneu-
tico, per certi aspetti mediano tra i due appena sommariamente esposti. In par-
ticolare, ci sembra evidente che, se la norma in esame avesse voluto intendere
le vicinali come “strade private”, allora, in caso di strada comunale declassata,
(82) In merito appare rilevante tenere presente che il d.lgs. 179/2009 ha sancito l’indispensabile
la permanenza in vigore, ai sensi art. art. 14, legge 246/2005 (semplificazione e riassetto nor-
mativo per l’anno 2005), tanto dell’allegato F (artt. 1-131 nei quali rientrano anche le vicinali),
quanto del d.l.lgt. 1446/1918. Cfr. L. FULCINITI, cit., pag. 3.
(83) Cfr. E. VINCI, cit., pag. 82.
(84) Cfr. P. LA ROCCA, cit., pag. 244.
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