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AGRO ECO AMBIENTE




                  A tal proposito, abbiamo già avuto modo di vedere come le due “norme
             fondamentali” in materia, ossia il già citato All. F e il d.l.lgt. 1446/1918 , evi-
                                                                                  (82)
             tino di trattare direttamente il dettaglio. Per quanto più specificatamente riguarda
             l’allegato F (conosciuto anche come “legge sui lavori pubblici”), a quanto sopra
             detto in ordine all’art. 22, si può ulteriormente aggiungere che anche l’art. 19
             nulla apporta alla causa della natura privatistica del dominio. Questa norma,
             infatti, dopo aver sancito il noto criterio classificatorio-residuale (“tutte le altre
             strade non iscritte nelle (altre) categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali”)
             si  limita  ad  assoggettare  le  vicinali  alla  “vigilanza”  delle  Autorità  comunali,
             senza null’altro aggiungere in punto di proprietà.
                  Emblematiche,  altresì,  le  osservazioni  tratte  nel  par.  5.2  sull’art.  51,  il
             quale, nell’attribuire gli oneri di manutenzione delle vicinali a “quelli che ne
             fanno uso”, mai si riferisce ai “proprietari” della strada.
                  Sotto tale ottica, infine, anche l’art. 18, comma 2, ci appare suscettibile di
             assumere un significato ben preciso. Ai sensi di tale disposizione infatti, “le deli-
             berazioni  dei  Consigli  comunali  portanti  soppressioni  di  strade  dovranno
             dichiarare se debbano essere classificate come vicinali, o se invece si debba alie-
             narne il suolo ai proprietari frontisti, o all’asta pubblica”.
                  Attorno a tale norma ruotano varie interpretazioni; l’orientamento pre-
             valente tende a leggerla nel senso che la procedura di declassamento di una
             strada comunale comporta necessariamente l’inclusione della stessa nel patri-
             monio del Comune sub specie di strada vicinale, e ciò in quanto un atto ammi-
             nistrativo non potrebbe avere effetti traslativi della proprietà a favore dei pri-
             vati frontisti .
                         (83)
                  Secondo un’altra lettura, invece, la soppressione di una strada comunale
             comporta necessariamente il venir meno di ogni diritto dominicale, sia pubblico
             che  privato,  con  la  conseguenza  che  il  sedime  viario  declassato  a  vicinale
             dovrebbe intendersi come bene immobile gravato da servitù pubblica a favore
             del Comune .
                        (84)
                  A nostro parere è tuttavia possibile percorre un terzo indirizzo ermeneu-
             tico, per certi aspetti mediano tra i due appena sommariamente esposti. In par-
             ticolare, ci sembra evidente che, se la norma in esame avesse voluto intendere
             le vicinali come “strade private”, allora, in caso di strada comunale declassata,
             (82)  In merito appare rilevante tenere presente che il d.lgs. 179/2009 ha sancito l’indispensabile
                  la permanenza in vigore, ai sensi art. art. 14, legge 246/2005 (semplificazione e riassetto nor-
                  mativo per l’anno 2005), tanto dell’allegato F (artt. 1-131 nei quali rientrano anche le vicinali),
                  quanto del d.l.lgt. 1446/1918. Cfr. L. FULCINITI, cit., pag. 3.
             (83)  Cfr. E. VINCI, cit., pag. 82.
             (84)  Cfr. P. LA ROCCA, cit., pag. 244.

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