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AGRO ECO AMBIENTE
In dottrina si afferma che tali interessi non sarebbero suscettibili di costi-
(44)
tuire una peculiare situazione giuridica soggettiva dovendo così essere ricondotti
entro le posizioni già conosciute dall’ordinamento a seconda degli specifici status
(45)
individuali cui possono essere riferiti .
(46)
Per quello che interessa la presente trattazione, pertanto, l’interprete è
chiamato a circoscrivere e dare contenuto alle fattispecie costituenti lo status di
“utente di strada vicinale”, come delineato nel par. 4, nonché ad interrogarsi
sulla eventuale rilevanza di una simile posizione nell’ordinamento giuridico.
Il consolidato indirizzo accademico tende a sussumere l’interesse diffu-
(47)
so nella figura del diritto soggettivo , pertanto il singolo “utente occasionale”
(48)
ben potrebbe adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per vedere tutelata la propria
- individuale - posizione giuridica soggettiva .
(49)
Maggiori dubbi sorgono invece attorno ad una ipotetica tutela della “posizione
giuridica collettiva”, ossia della posizione riferibile al pubblico indeterminato dei frui-
tori del bene di rilevanza superindividuale. Il problema, evidentemente, consiste nella
stessa possibilità di riconoscere nella “collettività diffusa” una figura suscettibile di
rientrare entro i termini di “situazione giuridica soggettiva” meritevole di tutela per
l’ordinamento. Non potendo compiutamente affrontare, negli stretti limiti del presente
scritto, una tematica tanto affascinante quanto complessa, sembra più profittevole, in
questa sede, ricavare alcuni spunti interpretativi dagli sviluppi ermeneutici sino ad oggi
(44) Cfr. M. CLARICH, cit., pag. 142.
(45) G. AMADIO, F. MACARIO, cit., Vol. I, pag. 216.
(46) È noto, peraltro, come anche tale qualificazione giuridica sia estremamente discussa; occorre
tuttavia rilevare che un recente orientamento tende a configurare lo status non come autonoma
situazione soggettiva, ma come mero “strumento linguistico” suscettibile di contenere e sin-
tetizzare varie posizioni giuridiche. Cfr. idem, Vol. I, pag. 209.
(47) Cfr. idem, pag. 217.
(48) Peraltro, si tenga presente che un più recente orientamento civilistico tende a definire gli inte-
ressi diffusi come “efficaci formule descrittive che indicano la destinatarierà di taluni obbli-
ghi, gravanti su determinati soggetti” (ibidem), attraendo quindi la categoria ad un settore
dell’ordinamento dai contorni più sfumati, ma, in qualche modo, incentivandone futuri e
diversi sviluppi ermeneutici. Preme rilevare che, in proposito, la citata dottrina si è riferita ad
uno degli interessi superindividuali per eccellenza, ossia l’interesse alla “tutela dell’ambiente”
dimostrando come dal diritto positivo in materia (d.lgs. 152/2006, cosiddetto “codice del-
l’ambiente”) sia possibile ricavare tanto i soggetti titolari di un determinato obbligo - si veda,
tra gli altri, art. 3-ter cod. amb.: “la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patri-
monio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche
e giuridiche pubbliche o private (...)”- quanto i relativi soggetti destinatari. Tra i destinatari,
per ciò che qui rileva, merita menzione il cosiddetto “pubblico interessato” di cui all’art. 5,
lett. v) cod. amb., ossia “il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure deci-
sionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure (…)”.
(49) Per tale via, a nostro parere, potrebbe presumersi, ad esempio, una domanda di risarcimento
del danno extracontrattuale (art. 2043 c.c.) per lesione del diritto alla libera circolazione ex
art. 16 Cost. Per ulteriori osservazioni sul punto si veda il successivo par. 6.
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