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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
A ben vedere, in verità, tale questione interpretativa risulta originata da un pro-
blema semantico di fondo. L’orientamento prevalente definisce tale categoria fon-
dandosi sull’art. 51 , all. F della legge 2248/1865 e quindi in base ad una norma
(27)
finalizzata all’individuazione dei soggetti onerati di provvedere alla riparazione ed alla
conservazione delle strade medesime. Il citato articolo, in particolare, pone gli obbli-
ghi di manutenzione sulle vicinali a carico di “quelli che ne fanno uso per recarsi alle
loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse”. Alla luce di
tale precetto, pertanto, gli “utenti” vengono identificati con i proprietari di quei fondi
confinanti che, fronteggiando la sede stradale, da quest’ultima traggono un obiettivo
vantaggio e una concreta utilità . Una ratio non troppo dissimile, a ben vedere, sem-
(28)
bra fondare l’art. 9, comma 1, ai sensi del quale “ogni uso, anche temporaneo, da cui derivi
un consumo notevole delle strade vicinali soggette a pubblico transito costituisce obbligo a concorrere
alla loro manutenzione, in ragione della maggiore spesa che lo speciale uso rende necessaria”.
In definitiva, ci sembra che le citate norme pongano gli oneri di manutenzio-
ne ordinaria (art. 51) e straordinaria (art. 9) in capo a quegli utenti che dalle stesse
traggono specifici benefici (ad esempio, la possibilità di raggiungere determinati
fondi) ovvero ricorrono ad un loro utilizzo in forme più insistenti e usuranti. Tali
previsioni, poi, devono essere combinate con il d.l.lgt. 1446/1918 (convertito in
legge 473/1925), disciplinante la costituzione di “consorzi di utenti” finalizzati,
(29)
appunto, alla manutenzione, sistemazione o ricostruzione delle strade vicinali .
(30)
(27) Art. 51: “La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per
recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per
consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà o persone. Il municipio potrà essere pure
tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti.
In caso di divergenza o conflitto tra il municipio e gli interessati deciderà la deputazione provinciale”.
(28) Cfr. E. VINCI, cit., pag. 81.
(29) Molto dibattuta è la natura giuridica dei consorzi aventi ad oggetto vicinali soggette a pubblico
transito; l’orientamento oggi prevalente propende per considerarli “soggetti di diritto pubblico”,
assimilabili agli enti locali, in quanto: 1) sono obbligatori; 2) la loro costituzione avviene per
delibera del Consiglio comunale; 3) hanno finalità e scopi di interesse collettivo (il loro ope-
rato non è quindi considerato funzionale ai soli “utenti” ai sensi dall’all. F legge 2248/1865
(cfr. E. VINCI, cit., pp. 86-87). Preme ricordare come un simile dibattito fosse presente anche
attorno alla qualificazione degli enti esponenziali delle collettività civiche, dibattito oggi risolto
dalla legge 168/2017 la quale, all’art. 1, comma 2, li ha espressamente qualificati (all’opposto)
come “soggetti di diritto privato”. Si tenga presente, infine, che, ai sensi, dell’art. 14 della legge
126/1958 “la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918,
n. 1446 (…) è obbligatoria”. La portata di tale previsione, oggi, appare peraltro rafforzata in
quanto l’art. 14 in parola è l’unica norma dell’intera legge 126/1958 a non essere stata abro-
gata dall’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 285/1992).
(30) Ai sensi dell’art. 3, d.l.lgt. 1446/1918 per le “strade vicinali soggette a pubblico transito”, anche il
Comune “è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione (…) in misura
variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade”, mentre per
le vicinali “private”, tale apporto è solo facoltativo “e può essere concesso soltanto per opere di siste-
mazione o ricostituzione, in misura non eccedente il quinto della spesa”.
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