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AGRO ECO AMBIENTE
Pertanto, alle vicinali, la qualificazione di “strada pubblica”, non deriva
dalla loro appartenenza alla categoria giuridica della “proprietà pubblica”, ma
dall’essere funzionali alla soddisfazione di un “pubblico interesse”, ossia il dirit-
to alla libera circolazione di “tutti i cittadini”, ai sensi dell’art. 16 Cost.
Come si avrà modo di vedere nelle pagine che seguono, la ricostruzione
dogmatica così tratteggiata appare, in verità, profondamente lacunosa e priva di
compiuta ricostruzione teorica. Compito di questa iniziale premessa, in partico-
lare, è rilevare come tale impostazione sia riconducibile ad un quadro giuridico-
istituzionale preunitario estremamente frammentato; un quadro nel quale, accanto
alla categoria delle “strade private”, anche destinate al pubblico uso, sussisteva
un variopinto panorama di “strade pubbliche” che, per esigenze di sintesi, pos-
siamo qui schematicamente suddividere nelle tre species delle strade nazionali,
delle strade provinciali e delle strade comunali. Tale complesso sistema è stato
poi traghettato nell’ordinamento giuridico unitario con l’allegato F della “legge per
l’unificazione amministrativa del Regno” (legge 2248/1865), ossia da quel testo nor-
mativo che, tentando una prima semplificazione della materia, ha introdotto la
classe delle strade vicinali come “categoria residuale” rispetto alle altre .
(7)
Nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi negli ultimi cento-
cinquanta anni , ad oggi il criterio classificatorio che orienta questo settore giu-
(8)
ridico è ancora il medesimo. Nelle pagine che seguono tenteremo di leggere que-
sta normativa secondo una diversa concezione giuridica, suscettibile di riscoprire
le vicinali per quello che sono: beni a preminente vocazione collettiva.
2. Concetto di “vicinalità”
Ebbene, un diverso approccio sistemico alla questione, necessita di una
preliminare riflessione attorno al concetto di vicinalità. È noto come il vico (vicus)
fosse una tra le più elementari unità organizzative del territorio romano; esso,
infatti, indicava un villaggio, un aggregato abitativo rurale. Ricollocando la vici-
nale entro tale provenienza storica, essa emerge nel suo significato originario di
manufatto umano, insistente sul territorio, concepito per raggiungere e mettere
in comunicazione il vico, il borgo, con la restante viabilità, tanto locale quanto di
più ampio spettro. Sin dal diritto romano, pertanto, appare lecito ipotizzare una
strutturazione giuridica della vicinale come bene eminentemente “funzionale a ser-
vire una pubblica necessità”: quella di consentire alla collettività la libera mobilità.
(7) Art. 19: “tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pub-
blica sono vicinali. Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle Autorità comunali”.
(8) Si possono ricordare: r.d. 2506/1923, legge 1094/1928, d.lgs. 38/1946, legge 126/1958, legge 59/1961.
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