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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
Il problema “classificatorio”, tuttavia, è antico; già nel Digesto traspare un
certo imbarazzo sistemico dei giuristi nell’affrontare il punto. Noto, in proposito,
il passaggio attribuito ad Ulpiano il quale, dopo aver specificato che una strada
è vicinale quando conduce ad un vico, afferma che essa è pubblica quando non
insiste su di un terreno conferito da privati, ovvero non vi è più memoria della
proprietà del terreno sul quale il manufatto è stato realizzato .
(9)
Come si può agevolmente notare, a distanza di due millenni la problema-
tica appare ancora attuale. Oggi la prevalente scienza giuridica ritiene che il
carattere di “vicinalità” sorga laddove si possa rilevare la contemporanea pre-
senza di un “elemento oggettivo dato dall’idoneità della strada all’uso pubblico, e (di un)
elemento soggettivo consistente in un atto del Comune o in un fatto dimostrativo della sua
volontà di acquistare il titolo” .
(10)
In particolare, la giurisprudenza maggioritaria - tanto ordinaria quanto
amministrativa - sottopone la classificazione di una strada alla categoria delle
(11)
vicinali pubbliche alla sussistenza dei seguenti tre, fondamentali, requisiti :
(12)
a)la funzionalizzazione dell’uso a pubblico transito, ossia la presenza di uno spe-
cifico comportamento sociale (il transito, il passaggio) esercitato iure servitutis
publicae da un peculiare soggetto titolare, ossia i componenti di una determinata
“collettività territoriale”;
b)la concreta idoneità di una strada a soddisfare l’interesse generale ;
(13)
c)la presenza di un valido titolo fondante la “destinazione di uso pubblico” .
(14)
Nei paragrafi che seguono, tenteremo di evidenziare limiti ed aporie carat-
terizzanti tale ricostruzione giuridica.
(9) D. 43.8.2.2.
(10) E. VINCI, cit., pag. 78.
(11) Cass. 1231/1972, Cass. 1168/1974, Cass. 7718/1991, Cons. di Stato, 5692/2000, Cons. di Stato,
1155/2001, TAR Toscana, 1385/2003, TAR Umbria, Perugia, 545/2004, TAR Umbria,
Perugia, 7/2006, pronunce tratte da ibidem. Si veda altresì Cass., SS.UU., 9206/1994 in:
www.gazzettaamministrativa.it.
(12) Si ritiene che la prova, in materia di vicinalità, possa essere data con ogni mezzo, potendo quindi
ricorrere anche alla testimonianza e alle presunzioni (ragionamento inferenziale). Cfr. E. VINCI,
cit., pag. 79.
(13) Dibattuta, in proposito, è la questione sui parametri necessari e sufficienti a valutare tale ido-
neità. All’attualità la giurisprudenza si basa prevalentemente sulla valutazione di quella che
potremmo definire la “funzione servente” delle vicinali, ossia il loro manifestarsi come ele-
menti strumentali alla migliore realizzazione della pubblica viabilità. In termini pratici, ci si
domanda se, per poter classificare una strada come “vicinale pubblica”, sia sufficiente anche
un solo collegamento con la via pubblica, ovvero se l’idoneità qui in esame presupponga la vici-
nale gravata da pubblico uso come una strada suscettibile di mettere in comunicazione almeno
due pubbliche vie.
(14) Tale titolo può essere rinvenuto in vari istituti giuridici, si possono ricordare la dicatio ad
patriam, l’usucapione, il negozio e, come si avrà modo di approfondire nel par. 7, l’istituto del-
l’immemorabile.
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