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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
                                      SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO




                    Il problema “classificatorio”, tuttavia, è antico; già nel Digesto traspare un
               certo imbarazzo sistemico dei giuristi nell’affrontare il punto. Noto, in proposito,
               il passaggio attribuito ad Ulpiano il quale, dopo aver specificato che una strada
               è vicinale quando conduce ad un vico, afferma che essa è pubblica quando non
               insiste su di un terreno conferito da privati, ovvero non vi è più memoria della
               proprietà del terreno sul quale il manufatto è stato realizzato .
                                                                          (9)
                    Come si può agevolmente notare, a distanza di due millenni la problema-
               tica appare ancora attuale. Oggi la prevalente scienza giuridica ritiene che il
               carattere di “vicinalità” sorga laddove si possa rilevare la contemporanea pre-
               senza di un “elemento oggettivo dato dall’idoneità della strada all’uso pubblico, e (di un)
               elemento soggettivo consistente in un atto del Comune o in un fatto dimostrativo della sua
               volontà di acquistare il titolo” .
                                        (10)
                    In  particolare,  la  giurisprudenza  maggioritaria  -  tanto  ordinaria  quanto
               amministrativa  - sottopone la classificazione di una strada alla categoria delle
                              (11)
               vicinali pubbliche alla sussistenza dei seguenti tre, fondamentali, requisiti :
                                                                                   (12)
                    a)la funzionalizzazione dell’uso a pubblico transito, ossia la presenza di uno spe-
               cifico comportamento sociale (il transito, il passaggio) esercitato iure servitutis
               publicae da un peculiare soggetto titolare, ossia i componenti di una determinata
               “collettività territoriale”;
                    b)la concreta idoneità di una strada a soddisfare l’interesse generale ;
                                                                                     (13)
                    c)la presenza di un valido titolo fondante la “destinazione di uso pubblico” .
                                                                                         (14)
                    Nei paragrafi che seguono, tenteremo di evidenziare limiti ed aporie carat-
               terizzanti tale ricostruzione giuridica.

               (9)  D. 43.8.2.2.
               (10)  E. VINCI, cit., pag. 78.
               (11)  Cass. 1231/1972, Cass. 1168/1974, Cass. 7718/1991, Cons. di Stato, 5692/2000, Cons. di Stato,
                    1155/2001,  TAR  Toscana,  1385/2003,  TAR  Umbria,  Perugia,  545/2004,  TAR  Umbria,
                    Perugia,  7/2006,  pronunce  tratte  da  ibidem.  Si  veda  altresì  Cass.,  SS.UU.,  9206/1994  in:
                    www.gazzettaamministrativa.it.
               (12)  Si ritiene che la prova, in materia di vicinalità, possa essere data con ogni mezzo, potendo quindi
                    ricorrere anche alla testimonianza e alle presunzioni (ragionamento inferenziale). Cfr. E. VINCI,
                    cit., pag. 79.
               (13)  Dibattuta, in proposito, è la questione sui parametri necessari e sufficienti a valutare tale ido-
                    neità. All’attualità la giurisprudenza si basa prevalentemente sulla valutazione di quella che
                    potremmo definire la “funzione servente” delle vicinali, ossia il loro manifestarsi come ele-
                    menti strumentali alla migliore realizzazione della pubblica viabilità. In termini pratici, ci si
                    domanda se, per poter classificare una strada come “vicinale pubblica”, sia sufficiente anche
                    un solo collegamento con la via pubblica, ovvero se l’idoneità qui in esame presupponga la vici-
                    nale gravata da pubblico uso come una strada suscettibile di mettere in comunicazione almeno
                    due pubbliche vie.
               (14)  Tale titolo può essere rinvenuto in vari istituti giuridici, si possono ricordare la dicatio ad
                    patriam, l’usucapione, il negozio e, come si avrà modo di approfondire nel par. 7, l’istituto del-
                    l’immemorabile.

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