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DOTTRINA




                  La pericolosità, inoltre, deve essere attuale, sussistere al momento della
             formulazione  del  giudizio,  mentre  gli  elementi  sintomatici  o  rivelatori  della
             medesima sono necessariamente pregressi rispetto a tale momento.
                  Il giudizio però varia a seconda del “tipo” di prevenuto oggetto di valuta-
             zione da parte dell’autorità amministrativa. Ad esempio, se la misura è proposta
             nei confronti di soggetti per i quali è dimostrata l’appartenenza ad associazioni
             di tipo mafioso (art. 4, lett. a), d.lgs. 159/2011) anche nelle forme del concorso
             esterno, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di
             attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall’as-
             sociazione, circostanza che richiede una prova specifica, ininfluente essendo
             l’eventuale lungo lasso di tempo trascorso dall’adesione o dalla concreta parte-
             cipazione ad attività associative e il momento dell’applicazione della misura .
                                                                                     (21)
                  Qualora invece sull’accertamento relativo alla partecipazione al sodalizio
             mafioso non si sia ancora formato il giudicato, non si può richiamare per relationem
             la sentenza di condanna non definitiva, gravando sull’organo applicativo la misu-
             ra l’obbligo di procedere ad una valutazione autonoma degli elementi probatori,
             spiegando le ragioni della loro idoneità a rivelare la sussistenza dei presupposti
             normativi che legittimano l’applicazione della misura di prevenzione .
                                                                              (22)
                  La presunzione di “attualità” è oggetto di ulteriore specificazione. Mentre,
             riguardo alle ipotesi di appartenenza stabile, valgono le argomentazioni su svolte,
             nei casi in cui il precedente penale (definitivo) abbia avuto ad oggetto una con-
             danna per “concorso esterno” si reputa, di contro, necessario, un accertamento
             rigoroso della permanenza del legame fra il preposto e il contesto mafioso di
             riferimento. Il contributo esterno, infatti, è talvolta temporalmente circoscritto a
             momenti patologici della vita associativa, per cui va ulteriormente dimostrato
             che il rapporto con il sodalizio permanga e non si sia invece interrotto .
                                                                                (23)
                  Conseguentemente è fatto obbligo al giudice, ricorrendo la prospettata
             ipotesi, di ricercare tali manifestazioni ovvero di spiegare le ragioni per cui, in
             difetto delle stesse, possa ritenersi ancora attuale l’appartenenza del concorrente
             esterno al menzionato contesto e, di conseguenza, la sua pericolosità .
                                                                               (24)





             (21)  Cass., Sez. Seconda, 9 marzo 2015, PESCE, in CED, n. 264367.
             (22)  Cass., Sez. Quinta, 17 dicembre 2015, M.V., n. 1831.
             (23)  Cfr. Cass., Sez. Prima, 17 maggio 2013, LIPARI, in CED, n. 256769.
             (24)  Si v. Cass., Sez. Sesta, 20 ottobre 2015, n. 45734: «In tema di misura di prevenzione personale dispo-
                  sta nei riguardi di soggetto detenuto, non costituisce evenienza sintomatica di una sopravvenuta insussistenza
                  o riduzione della pericolosità sociale, rilevante ai fini della revoca della misura, la circostanza che il soggetto
                  abbia tenuto nel periodo di detenzione una condotta conforme alla disciplina penitenziaria».

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