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SPUNTI PER UNA NUOVA IMPOSTAZIONE TEORICA SULLE STRADE VICINALI
SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
individuazione della relativa fonte giuridica negli “usi osservati come diritto
pubblico”, di cui all’art. 2 del codice civile del 1865 .
(18)
Gli approdi così raggiunti dal diritto vivente non conosceranno oscillazio-
ni negli anni Venti e negli anni Trenta del Novecento, andando a rafforzare un
orientamento sempre più consolidato. Anzi, nuove conferme e sviluppi perver-
ranno anche sotto il fondamentale profilo dei rimedi giuridici preposti alla tutela
della posizione giuridica sottesa. In proposito deve ricordarsi una pronuncia del
1934 (Cass., sez. Seconda, 4 luglio 1934) con la quale la Cassazione giunse a
qualificare la legittimazione attiva alla tutela giudiziaria dell’uso pubblico come
“diffusa” e quindi riconosciuta a ciascun “utente” (in quanto tale), a vedere ces-
sato (tanto in via possessoria quanto in via petitoria) ogni pregiudizio o turba-
zione recato da terzi al libero godimento del diritto medesimo .
(19)
Con l’adozione del codice civile del 1942, invece, l’orientamento interpre-
tativo ha conosciuto una radicale mutazione, tanto da portare la comunità giu-
ridica a sussumere la “destinazione d’uso a pubblico transito” insistente sulle
strade vicinali entro l’art. 825 c.c. (cosiddetta servitù prediale pubblica). Come
si è già avuto modo di osservare, tale lettura ha comportato che la titolarità della
figura giuridica in esame venisse ricondotta in capo all’ente territoriale di riferi-
mento. Acuta, in proposito, l’osservazione di quanti hanno individuato nella
stessa ambiguità dei termini giuridici utilizzati, ossia “servitù di uso
pubblico/diritto di uso pubblico”, un utilizzo strumentalmente orientato a
favorire la causa della titolarità in capo all’ente pubblico; infatti “quando si ammet-
te che il diritto di servitù spetta all’ente, non si può nello stesso tempo riconoscere a favore dei
singoli un diritto per sé stante, individuale, che limiti quello dell’ente, e perciò di natura reale
(…) poiché in tale modo si verrebbe ad urtare la regola nemini res sua servit” .
(20)
Il dettaglio merita una precisazione dogmatica chiarificatrice. La dottrina
si è a lungo interrogata sulla riconducibilità della figura giuridica in esame entro
lo schema codicistico delle servitù (per così dire “privatistiche”).
Evidenti incompatibilità strutturali, tanto nella fattispecie delle servitù
prediali , quanto in quella delle servitù irregolari (o servitù personali) ,
(21)
(22)
(18) Art. 2: “i comuni (…) godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico”, r.d.
25 giugno 1865, n. 2358, Titolo I.
(19) R.A. ALBANESE, cit., pag. 106.
(20) L. ORUSA, Riflessioni in materia di diritti di uso pubblico, nota a Cass. n. 718 del 1964, in
Giurisprudenza Italiana, (1965), pagg. 93-94.
(21) Si pensi alla concreta impossibilità di distinguere “fondo dominante” e “fondo servente” ai
sensi dell’art. 1027 c.c.
(22) Impossibilità concettuali e sistematiche in questo caso legate alle difficoltà di adattamento di
servitù strutturate in beneficio individui e per una durata esattamente determinate. Di contro
la figura giuridica qui in esame è a vocazione universale e temporalmente illimitata.
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