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LA PERICOLOSITÀ GENERICA TRA MISURE DI PREVENZIONE,
                                 DASPO SPORTIVO E CORTE COSTITUZIONALE



                    In tempi recenti la Corte costituzionale, anche sulla scia della Sentenza
               della Corte EDU “De Tommaso” del 2017, è tornata a pronunciarsi in senso
               sfavorevole sulle previsioni eccessivamente vaghe come quelle dei «traffici delit-
               tuosi», le quali non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento
               alla  concretezza  del  caso  esaminato  dal  giudice,  i  delitti  la  cui  commissione
               possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del
               potenziale destinatario della misura, essendo non circoscritte ai delitti produttivi
               di profitto e, quindi, ulteriormente vaghe sotto il profilo dei cosiddetti presup-
               posti della pericolosità generica .
                                              (1)
                    Pertanto, la descrizione normativa in questione, anche se considerata alla
               luce della giurisprudenza che ha tentato sinora di precisarne l’ambito applica-
               tivo, non soddisfa le esigenze di precisione imposte tanto dall’art. 13 Cost.,
               quanto, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., dall’art. 2 del Prot. n. 4,
               CEDU per ciò che concerne le misure di prevenzione personali della sorve-
               glianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno; né quelle imposte
               dall’art. 42 Cost. e, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., dall’art. 1
               del Prot. addiz. CEDU per ciò che concerne le misure patrimoniali del seque-
               stro e della confisca.
                    Da ciò consegue - prosegue la Corte - l’illegittimità costituzionale, in ragio-
               ne del loro contrasto con i parametri appena indicati, di tutte le disposizioni cui
               si riferiscono le questioni ritenute ammissibili (indicate al precedente punto 7),
               nella parte in cui consentono di applicare le misure di prevenzione della sorve-
               glianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e
               della confisca, ai soggetti indicati nell’art. 1, numero 1).
                    In tale declinazione, una misura limitativa di libertà fondamentali, priva di
               termini di durata, appare sproporzionata allo scopo legittimo di prevenzione dei
               reati perseguito e, si potrebbe ulteriormente proseguire, in evidente contrasto
               con il principio di riserva di giudiziarietà nei termini stabiliti dagli artt. 13 e ss.
               della Costituzione.
                    Per il resto, la Corte, salva la misura di prevenzione dell’avviso orale del
               Questore, sia come gradualità, potendo lo stesso organo chiedere al giudice la
               ben più grave sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, sia nei presupposti
               della sua applicazione: l’accertamento della pericolosità generica.


               (1)  Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 24: «L’espressione “traffici delittuosi” è generica e vaga e
                    non risulta idonea ad individuare con sufficiente precisione quali comportamenti criminosi
                    possano dar luogo all’applicazione della sorveglianza speciale o della confisca dei beni. Ne
                    consegue la violazione del principio di legalità, che esige che ogni misura restrittiva della liber-
                    tà personale o della proprietà dell’individuo si fondi su di una legge che ne determini con pre-
                    cisione i presupposti applicativi».

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