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DOTTRINA




             procedimentalizzazione delle misure di sicurezza ritenute idonee e necessarie a
             garantire l’incolumità dei dipendenti che si recavano a lavorare in territorio libico;
             una responsabilità commissiva colposa in capo al dirigente delegato in Libia,
             per aver ordinato modalità di trasferimento non conformi a quelle generalmen-
             te attuate e del tutto inidonee a garantire la sicurezza dei lavoratori durante il
             tragitto verso il luogo di lavoro.
                  Tali condotte colpose sono state considerate quali antecedenti della serie
             causale che ha portato dapprima al sequestro dei lavoratori e, successivamente,
             alla loro morte.
                  Le responsabilità dei vertici societari e della società sono state riconosciute
             dal GUP del Tribunale di Roma, in esito ad un articolato e complesso percorso
             argomentativo basato essenzialmente su quattro grandi tematiche giuridiche in
             materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di rilevante interesse:
                    la cooperazione colposa ex art. 113 c.p., applicata dal GUP secondo il
             principio elaborato nel caso ThyssenKrupp dalle S.U. , laddove, in organizzazioni
                                                             (7)
             societarie complesse, sussiste la necessaria quanto prescritta divisione dei doveri
             di tutela nei confronti dei lavoratori e nelle quali i processi decisionali vedono
             il contributo di diversi livelli di potere, di diversificati ruoli, di distinte compe-
             tenze, la cooperazione colposa è stata inoltre ritenuta «una saldatura delle sin-
             gole posizioni di garanzia rivestite da soggetti distinti e alle quali risultano con-
             nessi specifici e diversi profili di responsabilità»;
                    la delega di funzioni ex art. 16, d.lgs. 81/2008 e il riparto di responsabi-
             lità, invocata dalla difesa della società a discarico del CdA, che il GUP ha rite-
             nuto nei fatti inoperante in ragione delle puntuali procedure e politiche azien-
             dali, nello specifico anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
             che i dirigenti responsabili delle singole sedi erano vincolati a dover seguire;
                    il concetto di Rischio Ambientale , da ricomprendere nel DVR pre-
                                                     (8)
             scritto dal d.lgs. 81/2008, riguardo al quale il GUP, superando la distinzione
             tra safety e security, quali concetti atti a includere rispettivamente rischi endo-
             geni ed esogeni, e richiamando quanto già da tempo affermato, in relazione
             all’art.  2087  c.c.,  dalla  giurisprudenza  della  Suprema  Corte,  che  impone  al
             datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti
             nell’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo
             in cui tale ambiente si trova, ha ritenuto che quando l’attività aziendale si svol-
             ge prevalentemente in territori o contesti con noti contrasti bellici, il rischio

             (7)  Sent. n. 38343 del 24 aprile 2014.
             (8)  SACCONE Umberto, Giurisprudenza in Tema di Security dal Caso Sorige al caso Bonatti, in CISINT
                  Insider - Il sequestro di persona, 7/2020.

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