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DOTTRINA
con l’azione avverso il silenzio inadempimento innanzi al giudice amministrati-
vo e con l’azione di responsabilità per il risarcimento del danno innanzi al giu-
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dice ordinario .
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Nell’ambito della responsabilità sanitaria si colloca invece la tematica rela-
tiva alla responsabilità del Ministero della Salute per i danni derivati da emode-
rivati e da emotrasfusioni, che costituisce un’ipotesi di responsabilità da com-
portamento materiale.
In relazione al danno da cosiddetto emoderivati, ossi al danno che deriva
dalla produzione e dalla messa in commercio di farmaci prodotti con sangue
infetto, si ritiene che, trattandosi di attività pericolosa, i soggetti responsabili
siano il produttore e il fornitore, ai sensi dell’art. 2050 c.c.
In relazione, invece, al danno da emotrasfusioni, i soggetti tenuti al
risarcimento del danno sono il centro trasfusionale, responsabile ai sensi del-
l’art. 2050 c.c., l’ente ospedaliero, responsabile a titolo contrattuale, nonché il
medico, responsabile a titolo extracontrattuale.
In entrambe le ipotesi la giurisprudenza prevalente ritiene che sussista
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anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Ministero della Salute, derivante
dall’aver omesso di vigilare sul corretto espletamento delle attività in esame.
In particolare, la fonte di tale obbligo di vigilanza, oltre a derivare da
molteplici disposizioni normative, si rinviene nel generale dovere di corret-
tezza e buona fede, quale applicazione del dovere di solidarietà sociale ex
art. 2 Cost.
8. Il modello organizzativo nel d.lgs. 231/2001 e l’ampliamento della
responsabilità d’impresa alla sicurezza dei lavoratori all’estero: il caso
Bonatti e la “colpa di organizzazione”
È sempre a cavallo del 2000 che, anche in campo penale, emergono le più
rilevanti novità intese ad ampliare il perimetro della responsabilità, coinvolgen-
dovi anche imprese e società.
La montante tensione a un ruolo proprio dell’azienda, delle società, distin-
to dalle responsabilità individuali dei soggetti ad esse legati da rapporti di imme-
desimazione organica, poi, funsero da stimolo al ripensamento complessivo
della latitudine della responsabilità penale delle persone giuridiche.
(4) Cass. Civ., sez. un., 18 maggio 2015, n. 10095; F. ROMANI, Esercizio dei poteri di vigilanza della
Consob e riparto di giurisdizione, in Giur.comm., 2016, 514 ss.
(5) Cass. Civ., sez. un. 29 luglio 2005, n. 15916; Cass. Civ., sez. un., 2 maggio 2003, n. 6719.
(6) Cass. Civ., sez. Terza, 12 dicembre 2014, n. 26152.
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