Page 30 - Rassegna 2022-2
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DOTTRINA




             con l’azione avverso il silenzio inadempimento innanzi al giudice amministrati-
             vo  e con l’azione di responsabilità per il risarcimento del danno innanzi al giu-
               (4)
             dice ordinario .
                          (5)
                  Nell’ambito della responsabilità sanitaria si colloca invece la tematica rela-
             tiva alla responsabilità del Ministero della Salute per i danni derivati da emode-
             rivati e da emotrasfusioni, che costituisce un’ipotesi di responsabilità da com-
             portamento materiale.
                  In relazione al danno da cosiddetto emoderivati, ossi al danno che deriva
             dalla produzione e dalla messa in commercio di farmaci prodotti con sangue
             infetto, si ritiene che, trattandosi di attività pericolosa, i soggetti responsabili
             siano il produttore e il fornitore, ai sensi dell’art. 2050 c.c.
                  In  relazione,  invece,  al  danno  da  emotrasfusioni,  i  soggetti  tenuti  al
             risarcimento del danno sono il centro trasfusionale, responsabile ai sensi del-
             l’art. 2050 c.c., l’ente ospedaliero, responsabile a titolo contrattuale, nonché il
             medico, responsabile a titolo extracontrattuale.
                  In entrambe le ipotesi la giurisprudenza prevalente  ritiene che sussista
                                                                    (6)
             anche  la  responsabilità  ex  art.  2043  c.c.  del  Ministero  della  Salute,  derivante
             dall’aver omesso di vigilare sul corretto espletamento delle attività in esame.
                  In particolare, la fonte di tale obbligo di vigilanza, oltre a derivare da
             molteplici disposizioni normative, si rinviene nel generale dovere di corret-
             tezza e buona fede, quale applicazione del dovere di solidarietà sociale ex
             art. 2 Cost.


             8.  Il  modello  organizzativo  nel  d.lgs.  231/2001  e  l’ampliamento  della
               responsabilità d’impresa alla sicurezza dei lavoratori all’estero: il caso
               Bonatti e la “colpa di organizzazione”
                  È sempre a cavallo del 2000 che, anche in campo penale, emergono le più
             rilevanti novità intese ad ampliare il perimetro della responsabilità, coinvolgen-
             dovi anche imprese e società.
                  La montante tensione a un ruolo proprio dell’azienda, delle società, distin-
             to dalle responsabilità individuali dei soggetti ad esse legati da rapporti di imme-
             desimazione  organica,  poi,  funsero  da  stimolo  al  ripensamento  complessivo
             della latitudine della responsabilità penale delle persone giuridiche.


             (4)  Cass. Civ., sez. un., 18 maggio 2015, n. 10095; F. ROMANI, Esercizio dei poteri di vigilanza della
                  Consob e riparto di giurisdizione, in Giur.comm., 2016, 514 ss.
             (5)  Cass. Civ., sez. un. 29 luglio 2005, n. 15916; Cass. Civ., sez. un., 2 maggio 2003, n. 6719.
             (6)  Cass. Civ., sez. Terza, 12 dicembre 2014, n. 26152.

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