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DOTTRINA




             5.  La “geometria variabile” della responsabilità nel diritto civile
                  La  decisione  in  commento  è  particolarmente  interessante,  in  quanto
             riguarda la responsabilità del militare per i danni arrecati a terzi nell’esercizio
             delle sue funzioni.
                  Le  conclusioni  raggiunte  non  appaiono  affatto  l’isolato  approdo  giuri-
             sprudenziale in un caso limite, connotato da particolare complessità.
                  La frontiera della responsabilità, infatti, non si è limitata alla dicotomia tra
             quella contrattuale e quella aquiliana, come si è premesso, ma è apparsa, nel
             tempo, in continuo divenire, sulla scorta dell’esigenza di assicurare una tutela
             via via più ampia a tutte quelle relazioni maturate nell’ambito della realtà sociale,
             investendo in particolare quei rapporti connotati da una differente posizione
             dei soggetti coinvolti, laddove uno dei due appariva “qualificato” da una speci-
             fica professionalità alla quale possono ricondursi obblighi e doveri ulteriori, che
             si manifestano anche al di fuori e al di là di un vincolo contrattuale, pur non
             rientrando nelle fattispecie del danno.
                  La leva di quest’ampliamento è stata rinvenuta nell’art. 1175 c.c., che espri-
             me  un  fondamentale  principio  dell’ordinamento,  apportando  un  criterio  di
             valutazione della condotta e, nel contempo, una fonte integrativa dell’obbliga-
             zione: il comportamento delle parti del rapporto secondo buona fede e corret-
             tezza.
                  Un principio che, in realtà, è richiamato in più punti del codice manife-
             standosi riguardo all’esecuzione del contratto (1375), al comportamento in pen-
             denza di condizione (1358), allo svolgimento delle trattative (1337).
                  Un principio, quindi, che trascende gli ambiti specifici delle norme che lo
             richiamano  e  assurge  a  fondamento  dei  rapporti  tra  privati,  informandoli  al
             principio di solidarietà sociale di cui al citato art. 2 Cost., con dimensione poli-
             tico-costituzionale, consentendo quindi al giudice un largo e penetrante potere
             di controllo dei rapporti privati, operando in più direzioni, quale valutazione del
             comportamento delle parti, quale integrazione del rapporto con obbligazioni
             strumentali e, per quel che qui più interessa, quale fonte di obbligazioni auto-
             nome, non discendenti cioè né da contratto né da danno.
                  Partendo dal presupposto che la relazione intersoggettiva comporta sem-
             pre un rischio specifico di interferenza e lesione dell’altrui sfera giuridica, infat-
             ti, ciascuna è ritenuta giuridicamente obbligata a comportarsi in modo da con-
             servare integra e da proteggere la sfera giuridica altrui, a prescindere dall’esi-
             stenza e dall’adempimento di un’obbligazione: si parla, in questa prospettiva, di
             obblighi di protezione.
                  È proprio sotto il profilo della responsabilità che si percepisce la rilevanza

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