Page 26 - Rassegna 2022-2
P. 26
DOTTRINA
5. La “geometria variabile” della responsabilità nel diritto civile
La decisione in commento è particolarmente interessante, in quanto
riguarda la responsabilità del militare per i danni arrecati a terzi nell’esercizio
delle sue funzioni.
Le conclusioni raggiunte non appaiono affatto l’isolato approdo giuri-
sprudenziale in un caso limite, connotato da particolare complessità.
La frontiera della responsabilità, infatti, non si è limitata alla dicotomia tra
quella contrattuale e quella aquiliana, come si è premesso, ma è apparsa, nel
tempo, in continuo divenire, sulla scorta dell’esigenza di assicurare una tutela
via via più ampia a tutte quelle relazioni maturate nell’ambito della realtà sociale,
investendo in particolare quei rapporti connotati da una differente posizione
dei soggetti coinvolti, laddove uno dei due appariva “qualificato” da una speci-
fica professionalità alla quale possono ricondursi obblighi e doveri ulteriori, che
si manifestano anche al di fuori e al di là di un vincolo contrattuale, pur non
rientrando nelle fattispecie del danno.
La leva di quest’ampliamento è stata rinvenuta nell’art. 1175 c.c., che espri-
me un fondamentale principio dell’ordinamento, apportando un criterio di
valutazione della condotta e, nel contempo, una fonte integrativa dell’obbliga-
zione: il comportamento delle parti del rapporto secondo buona fede e corret-
tezza.
Un principio che, in realtà, è richiamato in più punti del codice manife-
standosi riguardo all’esecuzione del contratto (1375), al comportamento in pen-
denza di condizione (1358), allo svolgimento delle trattative (1337).
Un principio, quindi, che trascende gli ambiti specifici delle norme che lo
richiamano e assurge a fondamento dei rapporti tra privati, informandoli al
principio di solidarietà sociale di cui al citato art. 2 Cost., con dimensione poli-
tico-costituzionale, consentendo quindi al giudice un largo e penetrante potere
di controllo dei rapporti privati, operando in più direzioni, quale valutazione del
comportamento delle parti, quale integrazione del rapporto con obbligazioni
strumentali e, per quel che qui più interessa, quale fonte di obbligazioni auto-
nome, non discendenti cioè né da contratto né da danno.
Partendo dal presupposto che la relazione intersoggettiva comporta sem-
pre un rischio specifico di interferenza e lesione dell’altrui sfera giuridica, infat-
ti, ciascuna è ritenuta giuridicamente obbligata a comportarsi in modo da con-
servare integra e da proteggere la sfera giuridica altrui, a prescindere dall’esi-
stenza e dall’adempimento di un’obbligazione: si parla, in questa prospettiva, di
obblighi di protezione.
È proprio sotto il profilo della responsabilità che si percepisce la rilevanza
24

