Page 21 - Rassegna 2022-2
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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
                    E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA




                    A questo punto risulta utile, per meglio chiarire il regime descritto, intro-
               durre il modello basato sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato,
               fondato, appunto, proprio sul criterio della diligenza.
                    Infatti,  se  nelle  prime  l’oggetto  del  rapporto  è  il  risultato  atteso,  nelle
               seconde è invece il comportamento del debitore ad essere in obbligazione, nel
               senso che la diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinati-
               vo del contenuto del vincolo, con l’ulteriore corollario che il risultato - non
               appartenente al perimetro della prestazione dovuta - è del tutto aleatorio, poi-
               ché dipendente da fattori ulteriori.
                    Nelle obbligazioni di risultato, invece, la diligenza opera solo come para-
               metro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del
               debitore.
                    La differenza tra le due si coglie, quindi, sul terreno della prova, perché
               nelle obbligazioni di mezzi dovrebbe essere il creditore a fornire la prova della
               negligenza dell’obbligato, mentre nelle obbligazioni di risultato sarebbe tenuto
               il debitore, una volta rimasta ineseguita la prestazione, a dover provare la causa
               estranea che gli ha reso impossibile l’adempimento.


               3.  Il modello della responsabilità professionale
                    La giurisprudenza, per lungo tempo, ha sposato la distinzione innanzi
               illustrata e l’ha largamente adoperata per l’inquadramento e la disciplina delle
               prestazioni  professionali,  specie  nel  settore  medico  e  in  maniera  ancor  più
               monolitica  in  quello  delle  prestazioni  legali,  con  l’effetto  di  ottenerne  la
               sostanziale sottrazione al rigoroso regime delineato dall’art. 1218 c.c. e la loro
               riconduzione nell’ambito applicativo dell’art. 1176 c.c., consentendo all’obbli-
               gato di esonerarsi fornendo la prova del rispetto delle regole di condotta san-
               cite  dalle  leges  artis,  piuttosto  che  costringerlo  alla  prova  dell’impossibilità
               sopravvenuta non imputabile.
                    Nell’esecuzione  della  prestazione,  il  professionista  deve  comportarsi
               secondo  le  comuni  regole  di  correttezza  e  di  diligenza.  In  particolare,  per
               quanto attiene alla diligenza, l’art. 1176 ne qualifica il contenuto: la diligenza
               adempitiva “deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività professionale
               esercitata”.
                    La  norma  impone  al  professionista  un  impegno  superiore  a  quello  del
               comune debitore: in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia,
               si richiede una diligenza particolarmente qualificata dall’osservanza di apposite
               regole e dall’impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta.


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