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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
A questo punto risulta utile, per meglio chiarire il regime descritto, intro-
durre il modello basato sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato,
fondato, appunto, proprio sul criterio della diligenza.
Infatti, se nelle prime l’oggetto del rapporto è il risultato atteso, nelle
seconde è invece il comportamento del debitore ad essere in obbligazione, nel
senso che la diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinati-
vo del contenuto del vincolo, con l’ulteriore corollario che il risultato - non
appartenente al perimetro della prestazione dovuta - è del tutto aleatorio, poi-
ché dipendente da fattori ulteriori.
Nelle obbligazioni di risultato, invece, la diligenza opera solo come para-
metro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del
debitore.
La differenza tra le due si coglie, quindi, sul terreno della prova, perché
nelle obbligazioni di mezzi dovrebbe essere il creditore a fornire la prova della
negligenza dell’obbligato, mentre nelle obbligazioni di risultato sarebbe tenuto
il debitore, una volta rimasta ineseguita la prestazione, a dover provare la causa
estranea che gli ha reso impossibile l’adempimento.
3. Il modello della responsabilità professionale
La giurisprudenza, per lungo tempo, ha sposato la distinzione innanzi
illustrata e l’ha largamente adoperata per l’inquadramento e la disciplina delle
prestazioni professionali, specie nel settore medico e in maniera ancor più
monolitica in quello delle prestazioni legali, con l’effetto di ottenerne la
sostanziale sottrazione al rigoroso regime delineato dall’art. 1218 c.c. e la loro
riconduzione nell’ambito applicativo dell’art. 1176 c.c., consentendo all’obbli-
gato di esonerarsi fornendo la prova del rispetto delle regole di condotta san-
cite dalle leges artis, piuttosto che costringerlo alla prova dell’impossibilità
sopravvenuta non imputabile.
Nell’esecuzione della prestazione, il professionista deve comportarsi
secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza. In particolare, per
quanto attiene alla diligenza, l’art. 1176 ne qualifica il contenuto: la diligenza
adempitiva “deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività professionale
esercitata”.
La norma impone al professionista un impegno superiore a quello del
comune debitore: in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia,
si richiede una diligenza particolarmente qualificata dall’osservanza di apposite
regole e dall’impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta.
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