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DOTTRINA
In altri termini, la responsabilità contrattuale si contrappone a quella
extracontrattuale, configurandosi ogni qual volta il debitore abbia omesso di
adempiere un’obbligazione preesistente, di fonte contrattuale o meno.
Anche l’inadempimento di un’obbligazione ex lege ricade nel campo di
applicazione della responsabilità contrattuale, e non già di quella aquiliana.
A differenza della responsabilità extracontrattuale, da cui sorge un’obbli-
gazione primaria che si costituisce ex novo, la responsabilità da inadempimento
sorge all’interno di un rapporto obbligatorio già costituito e genera un obbligo
di risarcimento del danno in luogo del dovere primario di prestazione.
Essa dunque interviene a tutelare l’aspettativa di beni o utilità di carattere
economico del creditore, esprimendosi attraverso la garanzia generica costituita
dall’intero patrimonio del debitore, il quale funge da strumento atto a consen-
tire al creditore il perseguimento del bene o dell’utilità dovutagli.
Il modello della responsabilità da inadempimento definito dal codice civile
lo individua come “inesatto adempimento della prestazione dovuta” ai sensi
dell’art. 1218, conferendogli contenuto essenzialmente attraverso due regole: da
un lato il dovere di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione di cui all’art.
1176, che assurge a paradigma di valutazione del comportamento del debitore
ma anche a criterio della responsabilità, cosicché l’inadempimento coincide con
la mancanza di diligenza nell’esecuzione della prestazione dovuta.
La prova che, pertanto, esclude la responsabilità, coincide con quella che
l’obbligato ha osservato un comportamento diligente. L’altra regola che infor-
ma tale regime risiede nell’“impossibilità derivante da causa non imputabile al
debitore”: la prova, qui, consiste nella dimostrazione che l’inadempimento deri-
va dall’impossibilità della prestazione per causa non imputabile a chi era tenuto
ad assicurarla. I due articoli menzionati non vanno considerati disgiuntamente,
circostanza che comporterebbe due modelli di responsabilità opposti, uno sog-
gettivo fondato sulla diligenza, l’altro oggettivo fondato sull’impossibilità della
prestazione, ma unitariamente: la regola della diligenza si integra con quella
dell’impossibilità nel senso che la prova che esclude la responsabilità è quella
per cui l’inadempimento è dipeso da un impedimento oltre la diligenza, deline-
ando un modello per cui l’obbligato diligente è un obbligato non responsabile.
Ciò configura il regime della responsabilità: l’inadempimento è correlato al
comportamento non diligente del debitore.
La colpa dell’obbligato va intesa dunque nella sua dimensione di violazio-
ne dei doveri di diligenza, prudenza e perizia, nell’esercizio di un’attività o nel-
l’adempimento di un dovere e viene valutata in astratto, con riferimento alla
diligenza che possa essere richiesta dall’obbligato medio.
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