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DOTTRINA




                  In  altri  termini,  la  responsabilità  contrattuale  si  contrappone  a  quella
             extracontrattuale, configurandosi ogni qual volta il debitore abbia omesso di
             adempiere un’obbligazione preesistente, di fonte contrattuale o meno.
                  Anche  l’inadempimento  di  un’obbligazione  ex  lege  ricade  nel  campo  di
             applicazione della responsabilità contrattuale, e non già di quella aquiliana.
                  A differenza della responsabilità extracontrattuale, da cui sorge un’obbli-
             gazione primaria che si costituisce ex novo, la responsabilità da inadempimento
             sorge all’interno di un rapporto obbligatorio già costituito e genera un obbligo
             di risarcimento del danno in luogo del dovere primario di prestazione.
                  Essa dunque interviene a tutelare l’aspettativa di beni o utilità di carattere
             economico del creditore, esprimendosi attraverso la garanzia generica costituita
             dall’intero patrimonio del debitore, il quale funge da strumento atto a consen-
             tire al creditore il perseguimento del bene o dell’utilità dovutagli.
                  Il modello della responsabilità da inadempimento definito dal codice civile
             lo individua come “inesatto adempimento della prestazione dovuta” ai sensi
             dell’art. 1218, conferendogli contenuto essenzialmente attraverso due regole: da
             un lato il dovere di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione di cui all’art.
             1176, che assurge a paradigma di valutazione del comportamento del debitore
             ma anche a criterio della responsabilità, cosicché l’inadempimento coincide con
             la mancanza di diligenza nell’esecuzione della prestazione dovuta.
                  La prova che, pertanto, esclude la responsabilità, coincide con quella che
             l’obbligato ha osservato un comportamento diligente. L’altra regola che infor-
             ma tale regime risiede nell’“impossibilità derivante da causa non imputabile al
             debitore”: la prova, qui, consiste nella dimostrazione che l’inadempimento deri-
             va dall’impossibilità della prestazione per causa non imputabile a chi era tenuto
             ad assicurarla. I due articoli menzionati non vanno considerati disgiuntamente,
             circostanza che comporterebbe due modelli di responsabilità opposti, uno sog-
             gettivo fondato sulla diligenza, l’altro oggettivo fondato sull’impossibilità della
             prestazione, ma unitariamente: la regola della diligenza si integra con quella
             dell’impossibilità nel senso che la prova che esclude la responsabilità è quella
             per cui l’inadempimento è dipeso da un impedimento oltre la diligenza, deline-
             ando un modello per cui l’obbligato diligente è un obbligato non responsabile.
             Ciò  configura  il  regime  della  responsabilità:  l’inadempimento  è  correlato  al
             comportamento non diligente del debitore.
                  La colpa dell’obbligato va intesa dunque nella sua dimensione di violazio-
             ne dei doveri di diligenza, prudenza e perizia, nell’esercizio di un’attività o nel-
             l’adempimento di un dovere e viene valutata in astratto, con riferimento alla
             diligenza che possa essere richiesta dall’obbligato medio.

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