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DOTTRINA
responsabilità del Comandante e fondata la domanda risarcitoria proposta dalle
parti civili nei suoi confronti.
Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione. Ai fini che
qui si rilevano è importante prendere in esame il terzo motivo di ricorso, che
investe la responsabilità del Comandante e sulla quale si articola la più interes-
sante riflessione della Suprema Corte.
La Cassazione rigettava il ricorso ritenendo che la Corte d’Appello avesse
correttamente individuato, nei termini essenziali, l’evento lesivo in concreto
determinatosi (distruzione della base militare con conseguente morte o feri-
mento degli occupanti) come prevedibile ex ante (in ragione dell’attentato com-
piuto con automezzo carico di esplosivo), nonché la condotta cautelare esigibile
dall’agente modello (ossia il comandante) idonea ad evitarlo (chiusura della stra-
da che fiancheggiava la base e del ponte Al Zaytun, hesco bastion più alti, ecc.) nel
contesto di una situazione che richiedeva un drastico innalzamento delle misure
di sicurezza che, nonostante i numerosi e circostanziati alert dei servizi segreti,
non venne attuato. Inoltre del tutto congrue sono state ritenute dalla Suprema
Corte le misure di sicurezza individuate dalla Corte d’Appello di Roma, misure
che, se tempestivamente adottate, avrebbero potuto scongiurare la strage o,
quanto meno, contenere le perdite.
Tra queste vi sono la chiusura di un ponte e della strada circostante alla
base, il posizionamento di hesco bastion più alti e riempiti di sabbia anziché di
ghiaia e l’istituzione di posti di blocco. Inoltre, anche in questa sede, viene rite-
nuto privo di fondamento e contraddittorio l’assunto del Comandante, in base
al quale la sua colposa inattività era da ricondursi alla volontà di obbedire all’or-
dine superiore di attuare le direttive di una “presenza soprattutto umanitaria”
nel centro urbano di Nassiriya, in quanto contrastante con sue precedenti diret-
tive protese a un progressivo ripiegamento dalla base Maestrale.
In conclusione, la Cassazione giudica prive di fondamento le doglianze del
ricorrente e corretta la decisione dalla Corte territoriale, in quanto conforme al
principio di diritto già enunciato con sentenza n. 4587 del 25 febbraio 2009,
secondo cui la “responsabilità civile personale dei funzionari e dipendenti dello
stato, nonché degli enti pubblici, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 3 del 1957 non
postula che l’ordinamento tolleri un comportamento lassista di costoro o li
esponga alla responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati solo in presenza
di macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio o di abuso delle funzioni
per il perseguimento di fini personali, giacché si ha colpa grave anche quando
l’agente non faccia uso della diligenza, della perizia e della prudenza professio-
nali esigibili in relazione al tipo di servizio pubblico o ufficio rivestito”.
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