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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Pubblica Amministrazione è tenuta a seguito del contatto con il privato ingene-
rano un interesse al rispetto di tali regole, che va distinto dall’interesse al bene
della vita e che, pertanto, è risarcibile autonomamente ed indipendentemente
dall’esito del giudizio sulla spettanza del bene della vita. L’accoglimento di que-
sta impostazione consente di assoggettare la responsabilità della Pubblica
Amministrazione per lesione di interessi legittimi alle regole previste dall’art.
1218 c.c. per la responsabilità contrattuale e di determinare un’inversione del-
l’onere della prova relativamente ai profili della colpa della Pubblica
Amministrazione. Configurandosi, allora, una presunzione di colpa a carico
della Pubblica Amministrazione, quest’ultima dovrà, dunque, dimostrare che
l’inadempimento è dovuto a causa non imputabile.
L’ampliamento del perimetro della responsabilità nel campo del diritto
amministrativo è efficacemente dimostrato anche da una serie di ricadute con-
crete della più recente giurisprudenza tese a sanzionare quella “colpa di orga-
nizzazione” per cui l’azione della Pubblica Amministrazione, divergendo dai
canoni costituzionali richiamati dall’art. 97 Cost., va a comprimere più o meno
severamente gli interessi di parte.
Dunque se l’agire amministrativo è procedimentalizzato e nel procedi-
mento si esprime il dovere dell’Amministrazione di conformarsi alle previsioni
di legge, anche il rispetto dei tempi tende a diventare un valore e, quindi, un
elemento risarcibile. Tanto è avvenuto riguardo alla responsabilità per danno
da ritardo: l’art. 2 della legge n. 241/1990 prevede la necessità che il procedi-
mento si concluda con un provvedimento espresso ove scaturisca obbligato-
riamente da un’istanza o debba essere iniziato d’ufficio; affianco a un termine
generale di trenta giorni, di natura sussidiaria in assenza di difformi previsioni
specifiche per ciascun procedimento, è a puntuali disposizioni che viene
demandata l’individuazione dei termini per ogni tipo di procedimento; l’art. 2-
bis, quindi, prevede il risarcimento del danno ingiusto derivante da inosservan-
za dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, mentre il
comma 1-bis del medesimo articolo prevede un indennizzo per il mero ritardo
in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a istanza
di parte.
Analoghi esempi di un ampliamento della responsabilità
dell’Amministrazione sono quelli riferiti al mancato esercizio dei poteri di vigi-
lanza sui mercati finanziari da parte della CONSOB e sulle emotrasfusioni da
parte del Ministero della Salute.
Nel primo caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, qualora la CONSOB
non avesse esercitato i suoi poteri di vigilanza, i risparmiatori potessero agire
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