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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
                    E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA




               Pubblica Amministrazione è tenuta a seguito del contatto con il privato ingene-
               rano un interesse al rispetto di tali regole, che va distinto dall’interesse al bene
               della vita e che, pertanto, è risarcibile autonomamente ed indipendentemente
               dall’esito del giudizio sulla spettanza del bene della vita. L’accoglimento di que-
               sta  impostazione  consente  di  assoggettare  la  responsabilità  della  Pubblica
               Amministrazione per lesione di interessi legittimi alle regole previste dall’art.
               1218 c.c. per la responsabilità contrattuale e di determinare un’inversione del-
               l’onere  della  prova  relativamente  ai  profili  della  colpa  della  Pubblica
               Amministrazione.  Configurandosi,  allora,  una  presunzione  di  colpa  a  carico
               della Pubblica Amministrazione, quest’ultima dovrà, dunque, dimostrare che
               l’inadempimento è dovuto a causa non imputabile.
                    L’ampliamento del perimetro della responsabilità nel campo del diritto
               amministrativo è efficacemente dimostrato anche da una serie di ricadute con-
               crete della più recente giurisprudenza tese a sanzionare quella “colpa di orga-
               nizzazione” per cui l’azione della Pubblica Amministrazione, divergendo dai
               canoni costituzionali richiamati dall’art. 97 Cost., va a comprimere più o meno
               severamente gli interessi di parte.
                    Dunque se l’agire amministrativo è procedimentalizzato e nel procedi-
               mento si esprime il dovere dell’Amministrazione di conformarsi alle previsioni
               di legge, anche il rispetto dei tempi tende a diventare un valore e, quindi, un
               elemento risarcibile. Tanto è avvenuto riguardo alla responsabilità per danno
               da ritardo: l’art. 2 della legge n. 241/1990 prevede la necessità che il procedi-
               mento si concluda con un provvedimento espresso ove scaturisca obbligato-
               riamente da un’istanza o debba essere iniziato d’ufficio; affianco a un termine
               generale di trenta giorni, di natura sussidiaria in assenza di difformi previsioni
               specifiche  per  ciascun  procedimento,  è  a  puntuali  disposizioni  che  viene
               demandata l’individuazione dei termini per ogni tipo di procedimento; l’art. 2-
               bis, quindi, prevede il risarcimento del danno ingiusto derivante da inosservan-
               za dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, mentre il
               comma 1-bis del medesimo articolo prevede un indennizzo per il mero ritardo
               in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a istanza
               di parte.
                    Analoghi  esempi  di  un  ampliamento  della  responsabilità
               dell’Amministrazione sono quelli riferiti al mancato esercizio dei poteri di vigi-
               lanza sui mercati finanziari da parte della CONSOB e sulle emotrasfusioni da
               parte del Ministero della Salute.
                    Nel primo caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, qualora la CONSOB
               non avesse esercitato i suoi poteri di vigilanza, i risparmiatori potessero agire


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