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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
                    E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA




                    Il d.lgs. 231/2001 superò, pertanto, il tradizionale orientamento di esclu-
               siva personalità della responsabilità penale, sintetizzato efficacemente dal brocardo
               societas delinquere non potest, individuando i criteri d’imputazione e le relative san-
               zioni comminabili a enti forniti di personalità giuridica nonché a società e asso-
               ciazioni anche prive di essa, nei casi in cui emergesse, dalle condotte materiali
               dei suoi appartenenti, il conseguimento di un indebito profitto a loro favore,
               misurato alla stregua di diversi fattori.
                    La  struttura  della  responsabilità  prevista  è  articolata  intorno  ad  alcuni
               chiari cardini:
                      non tutti i reati la ingenerano, ma solo quelli previsti da uno specifico
               catalogo riepilogativo di cui agli artt. 24 ss. del decreto, mediante un illecito
               necessariamente plurisoggettivo in cui si affianca all’ente/società l’autore mate-
               riale del fatto;
                      la commissione del reato nell’interesse o vantaggio dell’ente, con la con-
               seguente  necessità  che  la  condotta  dell’agente  deve  essere  finalizzata  a  un
               risparmio di spesa o a un incremento della produttività dell’ente/società;
                      nel rapporto d’imputazione, interrotto dall’adozione di idonei modelli
               organizzativi, elaborati e periodicamente revisionati da un organo di vigilanza
               in posizione di terzietà e imparzialità, atti a scongiurare la condotta in contesta-
               zione, circostanza che introduce quanto a noi qui più interessa, ovvero la con-
               figurazione della responsabilità a carico dell’ente/società come “colpa di orga-
               nizzazione”.
                    I soggetti cui il reato presupposto dev’essere riconducibile sono inquadrati
               in due categorie, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministra-
               zione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
               finanziaria e gestionale e coloro sottoposti alla loro direzione e vigilanza.
                    Con  la  sent.  n.  125/2019  (dep.  27  febbraio  2020),  il  GUP  presso  il
               Tribunale di Roma, ha condannato, all’esito di giudizio abbreviato, i membri del
               CdA della società Bonatti s.p.a., a seguito del riconoscimento di una responsa-
               bilità colposa in capo ai suoi vertici per la morte di due dipendenti i quali, in
               occasione del loro trasferimento in territorio libico per raggiungere il luogo di
               lavoro, sono stati dapprima oggetto di sequestro da parte di milizie locali, e suc-
               cessivamente rimasti vittime di un conflitto a fuoco avvenuto tra i sequestratori
               e soggetti terzi.
                    Viene contestata ai membri del CdA della società, nonché al dirigente
               delegato  in  Libia,  una  condotta  di  cooperazione  colposa  ex art. 113 c.p.
               nella realizzazione del reato colposo di cui all’art. 589 c.p. nei seguenti ter-
               mini: una responsabilità omissiva colposa in capo ai primi, per la mancata


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