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DOTTRINA
Il problema deriva da una considerazione d’immediata evidenza: l’attività
istituzionale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia è, per sua intrinseca
natura, orientata spesso a soddisfare l’emergenza, non l’esigenza preventivata
e/o preventivabile.
Tanto ad implicare che, fermo l’onere di prevedere idonee procedure, ade-
guarle alle specifiche realtà, istruire in tal senso gli operatori, rimarranno
comunque ampie aree di esposizione, in particolare per i Comandanti o i
responsabili di articolazioni a vario livello.
Una protratta elusione della problematica rischia di produrre la deriva già
osservata nell’ambito sanitario in relazione al crescente contenzioso e alle con-
nesse istanze risarcitorie a carico dei dirigenti medici e delle strutture sanitarie,
che si è tradotta poi nel fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”: in quel
caso specifico la richiesta di erogazione di prestazioni non effettivamente
necessarie, ma funzionali a precludere richieste di risarcimento in sede civile e,
eventualmente, erariale, si è tradotta in una crescita esponenziale dei costi a carico
del Servizio Sanitario Nazionale, con implicazioni immediate sugli equilibri di
bilancio regionali e, dunque, nazionali che, tra gli altri, hanno consentito anche
alla Corte Cost. di ammettere la recente ridefinizione della responsabilità medi-
ca da parte del legislatore, dovendo contemperare la garanzia di tutela dei diritti
con quella, sempre più stringente, di equilibrio di bilancio introdotta dal novel-
lato art. 81 Cost.
La legge “Gelli-Bianco” n. 24/2017, più innanzi citata, ha quindi introdot-
to all’art. 10, comma 1, non solo un obbligo di assicurazione, per le strutture
sanitarie, per la responsabilità civile per danni cagionati dal personale a qualun-
que titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e pri-
vate ma, al successivo comma 3, anche che ciascun esercente la professione
sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pub-
bliche o private provveda alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata
polizza di assicurazione per colpa grave.
Nel caso dell’attività istituzionale i rischi connessi a eventuali responsabi-
lità potrebbero portare, analogamente peraltro a quanto osservato anche nel
caso della “burocrazia difensiva” (che il legislatore ha cercato di superare sin
dall’iniziale impostazione della responsabilità erariale sui soli elementi soggettivi
del dolo e della colpa grave e, da ultimo, con le novità introdotte dal d.l. n.
76/2020), in un esercizio del “comando difensivo” che snaturerebbe l’attività
istituzionale, protendendola non già al servizio del cittadino ma alla tutela da
sue eventuali successive pretese.
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