Page 36 - Rassegna 2022-2
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DOTTRINA




                  Il problema deriva da una considerazione d’immediata evidenza: l’attività
             istituzionale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia è, per sua intrinseca
             natura, orientata spesso a soddisfare l’emergenza, non l’esigenza preventivata
             e/o preventivabile.
                  Tanto ad implicare che, fermo l’onere di prevedere idonee procedure, ade-
             guarle  alle  specifiche  realtà,  istruire  in  tal  senso  gli  operatori,  rimarranno
             comunque  ampie  aree  di  esposizione,  in  particolare  per  i  Comandanti  o  i
             responsabili di articolazioni a vario livello.
                  Una protratta elusione della problematica rischia di produrre la deriva già
             osservata nell’ambito sanitario in relazione al crescente contenzioso e alle con-
             nesse istanze risarcitorie a carico dei dirigenti medici e delle strutture sanitarie,
             che si è tradotta poi nel fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”: in quel
             caso  specifico  la  richiesta  di  erogazione  di  prestazioni  non  effettivamente
             necessarie, ma funzionali a precludere richieste di risarcimento in sede civile e,
             eventualmente, erariale, si è tradotta in una crescita esponenziale dei costi a carico
             del Servizio Sanitario Nazionale, con implicazioni immediate sugli equilibri di
             bilancio regionali e, dunque, nazionali che, tra gli altri, hanno consentito anche
             alla Corte Cost. di ammettere la recente ridefinizione della responsabilità medi-
             ca da parte del legislatore, dovendo contemperare la garanzia di tutela dei diritti
             con quella, sempre più stringente, di equilibrio di bilancio introdotta dal novel-
             lato art. 81 Cost.
                  La legge “Gelli-Bianco” n. 24/2017, più innanzi citata, ha quindi introdot-
             to all’art. 10, comma 1, non solo un obbligo di assicurazione, per le strutture
             sanitarie, per la responsabilità civile per danni cagionati dal personale a qualun-
             que titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e pri-
             vate ma, al successivo comma 3, anche che ciascun esercente la professione
             sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pub-
             bliche o private provveda alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata
             polizza di assicurazione per colpa grave.
                  Nel caso dell’attività istituzionale i rischi connessi a eventuali responsabi-
             lità potrebbero portare, analogamente peraltro a quanto osservato anche nel
             caso della “burocrazia difensiva” (che il legislatore ha cercato di superare sin
             dall’iniziale impostazione della responsabilità erariale sui soli elementi soggettivi
             del dolo e della colpa grave e, da ultimo, con le novità introdotte dal d.l. n.
             76/2020), in un esercizio del “comando difensivo” che snaturerebbe l’attività
             istituzionale, protendendola non già al servizio del cittadino ma alla tutela da
             sue eventuali successive pretese.


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