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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
11.I rimedi: la copertura assicurativa e la definizione normativa delle
responsabilità delle Forza di Polizia
L’art. 533 COM in materia di polizze assicurative esclude espressamente
che il Ministero della Difesa possa stipulare assicurazioni a favore del personale,
coerentemente, peraltro, con quanto già previsto sin dall’introduzione del-
l’art. 3, comma 59-bis, della legge n. 244/2007, che importa la nullità del con-
tratto d’assicurazione stipulato da enti pubblici a tutela dei propri amministra-
tori a copertura della responsabilità amministrativa e contabile. La polizza di
responsabilità civile, stipulata a beneficio di tutti i militari dell’Arma dal Fondo
Assistenza Previdenza e Premi, in ragione della natura privatistica del fondo,
che è distinto dall’Amministrazione, ha propria personalità giuridica e non si ali-
menta con l’impiego di risorse pubbliche ma con donazioni e contribuzioni
individuali, copre dunque i militari fino a 750mila euro per evento, anche per i
danni non dolosi arrecati a terzi e/o a cose di terzi durante l’espletamento del-
l’attività istituzionale, compresi quelli causati ad altri operatori, limitatamente ai
casi di lesioni personali e morte.
È evidente che la soluzione sinora adottata presenta alcuni limiti, in primis
poiché tesa a resistere fintanto che le condizioni assicurative in termini di pre-
mio saranno compatibili con le disponibilità del Forze di Polizia. L’altro limite
deriva dal massimale del valore assicurato che, per quanto notevole, non risulta
certamente adeguato a coprire eventuali condanne derivanti da “colpa di orga-
nizzazione” che richiamino risarcimenti non di una sola ma di plurime posizioni
soggettive.
Nell’impossibilità, quindi, di attrarre i costi assicurativi in capo
all’Amministrazione, circostanza come abbiamo visto esclusa anche per il per-
sonale sanitario, si rende ineludibile rivisitare due temi importanti per limitare
gli eventuali costi connessi, in particolare, a incarichi di comando/direzione
che rischierebbero di essere altrimenti scaricati sui titolari dei medesimi: da un
lato promuovendo tutte le iniziative intese ad assicurare adeguata copertura
finanziaria alla corresponsione dell’indennità di comando per tutti gli aventi
diritto, operandone poi una distribuzione che tenga effettivamente conto delle
responsabilità risalenti a ciascun livello e, nell’ambito di ogni livello, alle fun-
zioni esercitate o al tipo di procedimenti di cui si è responsabili (essendo d’im-
mediata evidenza, per esempio, che anche nell’ambito dei vari Stati
Maggiori/Direzioni Generali taluni Uffici, di pur centrale rilevanza, non emet-
tano provvedimenti direttamente incidenti sulla sfera giuridica altrui, mentre è
ad altri di essi più in particolare imputabile la carenza d’organizzazione deri-
vante da inadeguata distribuzione delle forze o previsione di procedure); in
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