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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
                    E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA




               11.I  rimedi:  la  copertura  assicurativa  e  la  definizione  normativa  delle
                  responsabilità delle Forza di Polizia
                    L’art. 533 COM in materia di polizze assicurative esclude espressamente
               che il Ministero della Difesa possa stipulare assicurazioni a favore del personale,
               coerentemente,  peraltro,  con  quanto  già  previsto  sin  dall’introduzione  del-
               l’art. 3, comma 59-bis, della legge n. 244/2007, che importa la nullità del con-
               tratto d’assicurazione stipulato da enti pubblici a tutela dei propri amministra-
               tori a copertura della responsabilità amministrativa e contabile. La polizza di
               responsabilità civile, stipulata a beneficio di tutti i militari dell’Arma dal Fondo
               Assistenza Previdenza e Premi, in ragione della natura privatistica del fondo,
               che è distinto dall’Amministrazione, ha propria personalità giuridica e non si ali-
               menta con l’impiego di risorse pubbliche ma con donazioni e contribuzioni
               individuali, copre dunque i militari fino a 750mila euro per evento, anche per i
               danni non dolosi arrecati a terzi e/o a cose di terzi durante l’espletamento del-
               l’attività istituzionale, compresi quelli causati ad altri operatori, limitatamente ai
               casi di lesioni personali e morte.
                    È evidente che la soluzione sinora adottata presenta alcuni limiti, in primis
               poiché tesa a resistere fintanto che le condizioni assicurative in termini di pre-
               mio saranno compatibili con le disponibilità del Forze di Polizia. L’altro limite
               deriva dal massimale del valore assicurato che, per quanto notevole, non risulta
               certamente adeguato a coprire eventuali condanne derivanti da “colpa di orga-
               nizzazione” che richiamino risarcimenti non di una sola ma di plurime posizioni
               soggettive.
                    Nell’impossibilità,  quindi,  di  attrarre  i  costi  assicurativi  in  capo
               all’Amministrazione, circostanza come abbiamo visto esclusa anche per il per-
               sonale sanitario, si rende ineludibile rivisitare due temi importanti per limitare
               gli eventuali costi connessi, in particolare, a incarichi di comando/direzione
               che rischierebbero di essere altrimenti scaricati sui titolari dei medesimi: da un
               lato promuovendo tutte le iniziative intese ad assicurare adeguata copertura
               finanziaria alla corresponsione dell’indennità di comando per tutti gli aventi
               diritto, operandone poi una distribuzione che tenga effettivamente conto delle
               responsabilità risalenti a ciascun livello e, nell’ambito di ogni livello, alle fun-
               zioni esercitate o al tipo di procedimenti di cui si è responsabili (essendo d’im-
               mediata  evidenza,  per  esempio,  che  anche  nell’ambito  dei  vari  Stati
               Maggiori/Direzioni Generali taluni Uffici, di pur centrale rilevanza, non emet-
               tano provvedimenti direttamente incidenti sulla sfera giuridica altrui, mentre è
               ad altri di essi più in particolare imputabile la carenza d’organizzazione deri-
               vante da inadeguata distribuzione delle forze o previsione di procedure); in


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