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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
                    E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA




                    In questi casi si può ritenere che risalga all’Amministrazione la responsa-
               bilità quando non siano state previste procedure idonee, secondo il modello di
               “colpa  di  organizzazione”  già  ampiamente  esaminato;  che,  di  contro,  tale
               responsabilità sia ascrivibile ai diversi livelli di comando laddove le procedure
               generali, seppur previste, non abbiano formato oggetto di specifica istruzione
               e di ulteriore conformazione alle concrete esigenze dei reparti dipendenti; in
               ultima istanza, al singolo operatore che evade le prescrizioni in materia o vi
               adempie superficialmente ingenerando trascuratezza o ritardi rispetto al caso
               trattato.
                    Allarghiamo la visuale alle responsabilità di comando, da cui siamo con-
               cretamente partiti esaminando la sentenza civile sulla strage di Nassiriya: è
               opportuno domandarsi se, in un prossimo futuro, di fronte a uno o più delitti
               di un certo rilievo nell’ambito del medesimo territorio o del medesimo settore
               specialistico  di  competenza  (analogamente  a  quanto  abbiamo  detto  per
               CONSOB in relazione ai mercati finanziari) sia ipotizzabile una responsabili-
               tà,  facendo  riferimento  sia  all’art.  40  c.p.  sia  a  talune  puntuali  prescrizioni
               derivanti da circolari ministeriali diramate, in origine, al solo fine di imple-
               mentare il coordinamento delle Forze di Polizia (si pensi agli oneri in termini
               di analisi e georeferenziazione della delittuosità propedeutici alla pianificazione
               dei servizi e distribuzione delle risorse che, qualora sistematicamente evasi,
               potrebbero richiamare, specie a fronte di più reati di consistente gravità per-
               petrati nella medesima area che risulti derelitta dalle o dalla Forza di Polizia,
               una  concreta  responsabilità  dei  livelli  decisionali  investiti,  rispettivamente,
               dell’una e dell’altra funzione).
                    Emerge dunque la necessità, soprattutto nel caso di operazioni più com-
               plesse, di procedimentalizzare le attività al duplice fine di garantire l’aderenza
               dell’esercizio dei poteri di polizia al principio di legalità e di adempiere alla
               “responsabilità  di  organizzazione”,  comprovando  lo  sviluppo  del  processo
               decisionale.
                    La procedimentalizzazione è risultata, infatti, elemento imprescindibile
               per valutare l’effettivo e puntuale esercizio delle competenze dirigenziali: è
               evidente come nell’attività di servizio s’esprima in due direzioni, il rispetto
               delle procedure cosiddette standard per le attività di routine, la cui responsa-
               bilità risalirà direttamente al militare che opera il servizio, e l’approntamento
               di ordini d’operazioni per le attività complesse, il cui onere risale invece ai
               diversi livelli decisionali, che devono articolarne lo svolgimento organizzando
               le risorse coinvolte per conseguire gli obiettivi indicati, anche in termini di
               accountability.


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