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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
                    E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA




               di tale categoria, collocandosi al confine tra contratto e danno e colmando, così,
               i vuoti di tutela che la netta contrapposizione tra le due forme di responsabilità
               genera a svantaggio del danneggiato.
                    Un vuoto colmato attraendo la responsabilità da violazione degli obblighi
               di protezione nella sfera della responsabilità contrattuale, con il risultato che
               l’eventuale lesione della sfera giuridica altrui sfugge alla responsabilità aquiliana
               e s’inquadra nel più rigido regime di quella contrattuale, talché non sarà il dan-
               neggiato a dover provare che il danno è derivato dalla condotta dell’altra parte,
               ma quest’ultimo a dover provare di aver adempiuto con diligenza all’obbligo di
               protezione che su di lui gravava. Risulta utile, a questo punto, richiamare una
               serie di fattispecie concrete per dimostrare come questo principio si traduca
               concretamente a favore di una parte e a carico dell’altra, “qualificata” da una
               specifica professionalità.


               6.  I casi concreti di ampliamento della responsabilità
                    Il leading case della responsabilità da contatto sociale è stato il rapporto che
               si instaura tra il paziente ed il medico inserito in una struttura sanitaria pubblica
               o privata.
                    Proprio con riferimento a questa ipotesi, infatti, la giurisprudenza ha par-
               lato per la prima volta di “contatto sociale qualificato”, distinguendo la posizio-
               ne della struttura sanitaria, che con l’accettazione del paziente avvia un contrat-
               to atipico a prestazioni corrispettive, da quella del medico, che con il paziente
               non ha stipulato alcun contratto.
                    Il medico, dunque, risponderebbe ex art 2043 c.c. dei danni cagionati dal-
               l’attività terapeutica al paziente, il quale, per far valere i propri diritti, dovrebbe
               sottostare ad un termine di prescrizione breve (cinque anni anziché dieci) ed a
               un onere probatorio più pesante.
                    Al fine di superare la possibile limitazione della tutela del danneggiato, la
               Corte di Cassazione, con la sent. 589/1999, ha qualificato la responsabilità del
               medico dipendente come responsabilità da contatto sociale qualificato, in virtù
               del quale è obbligato a tenere nei confronti del paziente quei doveri di prote-
               zione che sono connaturati alla professione esercitata.
                    La consolidata impostazione giurisprudenziale è stata revocata in dubbio
               prima dal d.l. n. 158/2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) che recitava testual-
               mente: l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria
               attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scien-
               tifica non risponde penalmente per colpa lieve.


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