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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
4. Il caso di studio: la responsabilità civile del Comandante per la strage
di Nassiriya
L’attentato alla base italiana “Maestrale”, condotto il 12 novembre 2003
attraverso un camion-bomba riempito di esplosivo e fatto detonare in prossi-
mità del parcheggio provocò ventotto morti di cui diciannove Italiani.
A seguito dell’attentato, la Corte d’Appello Civile di Roma, ai fini dell’ac-
certamento della condotta colposa attribuita al Comandante pro tempore della
base evidenziava:
la ”concretezza della condotta incriminata”, la quale rivelava atteggia-
menti colposi di imprudenza e negligenza, concernenti la “valutazione dei livelli
di rischio”;
la “necessità di innalzare le misure di protezione passiva” e la “necessità
di una revisione delle misure adottate”;
l’esistenza “di elementi di colpa in capo al Comandante”, in ragione
della sua “posizione di garanzia”, ossia “sussistenza di effettivo e crescente peri-
colo specifico, come imminente, almeno dall’ottobre 2003” (per aver ricevuto
dal SISMI il 23 ottobre 2003 e il 25 ottobre 2003 dei messaggi con cui gli si
comunicava la prossimità di un attacco e il tipo di mezzo che sarebbe stato
usato, e di nuovo il 5 novembre 2003, gli veniva comunicata la circostanza che
un gruppo di terroristi di nazionalità siriana e yemenita si sarebbe trasferito a
Nassirya);
“conoscenza di tale pericolo nei termini” e la “sottovalutazione di un
allarme così puntuale e prossimo”;
“complessiva insufficienza delle misure di sicurezza passive poste in
essere” (mancanza di un’area di rispetto, inesistenza di una serpentina, hesco
bastion troppo bassi riempiti di ghiaia anziché di sabbia (quindi passibili di tra-
sformarsi in proiettili);
la sussistenza di un effettivo nesso di causalità.
La Corte d’Appello, in ordine alla tesi difensiva del Comandante, di non
aver potuto attuare misure di sicurezza più incisive (in quanto avrebbero
incrinato il rapporto di fiducia e la pacifica convivenza con la popolazione
locale), per attuare le direttive (del Ministero della Difesa) di una presenza
“soprattutto umanitaria” dei militari nel tessuto urbano di Nassiriya, ne rile-
vava il contrasto con l’ordine emanato dall’ufficiale, con il quale disponeva il
progressivo trasferimento di alcune basi del contingente italiano verso aree
più sicure della città.
In ragione di quanto fin qui esposto, la Prima Sezione della Corte
d’Appello, con sentenza n. 824 dell’8 febbraio 2017, riteneva accertata la
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