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L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
                    E LE SUE RICADUTE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA




               4.  Il caso di studio: la responsabilità civile del Comandante per la strage
                  di Nassiriya
                    L’attentato alla base italiana “Maestrale”, condotto il 12 novembre 2003
               attraverso un camion-bomba riempito di esplosivo e fatto detonare in prossi-
               mità del parcheggio provocò ventotto morti di cui diciannove Italiani.
                    A seguito dell’attentato, la Corte d’Appello Civile di Roma, ai fini dell’ac-
               certamento della condotta colposa attribuita al Comandante pro tempore della
               base evidenziava:
                      la ”concretezza della condotta incriminata”, la quale rivelava atteggia-
               menti colposi di imprudenza e negligenza, concernenti la “valutazione dei livelli
               di rischio”;
                      la “necessità di innalzare le misure di protezione passiva” e la “necessità
               di una revisione delle misure adottate”;
                      l’esistenza  “di  elementi  di  colpa  in  capo  al  Comandante”,  in  ragione
               della sua “posizione di garanzia”, ossia “sussistenza di effettivo e crescente peri-
               colo specifico, come imminente, almeno dall’ottobre 2003” (per aver ricevuto
               dal SISMI il 23 ottobre 2003 e il 25 ottobre 2003 dei messaggi con cui gli si
               comunicava la prossimità di un attacco e il tipo di mezzo che sarebbe stato
               usato, e di nuovo il 5 novembre 2003, gli veniva comunicata la circostanza che
               un gruppo di terroristi di nazionalità siriana e yemenita si sarebbe trasferito a
               Nassirya);
                      “conoscenza di tale pericolo nei termini” e la “sottovalutazione di un
               allarme così puntuale e prossimo”;
                      “complessiva  insufficienza  delle  misure  di  sicurezza  passive  poste  in
               essere”  (mancanza  di  un’area  di  rispetto,  inesistenza  di  una  serpentina,  hesco
               bastion troppo bassi riempiti di ghiaia anziché di sabbia (quindi passibili di tra-
               sformarsi in proiettili);
                      la sussistenza di un effettivo nesso di causalità.
                    La Corte d’Appello, in ordine alla tesi difensiva del Comandante, di non
               aver  potuto  attuare  misure  di  sicurezza  più  incisive  (in  quanto  avrebbero
               incrinato il rapporto di fiducia e la pacifica convivenza con la popolazione
               locale), per attuare le direttive (del Ministero della Difesa) di una presenza
               “soprattutto umanitaria” dei militari nel tessuto urbano di Nassiriya, ne rile-
               vava il contrasto con l’ordine emanato dall’ufficiale, con il quale disponeva il
               progressivo trasferimento di alcune basi del contingente italiano verso aree
               più sicure della città.
                    In  ragione  di  quanto  fin  qui  esposto,  la  Prima  Sezione  della  Corte
               d’Appello,  con  sentenza  n.  824  dell’8  febbraio  2017,  riteneva  accertata  la


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